Contratto portieri e problemi vari di casa

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine405-406

Page 405

@1. Nessun controllo dell'acqua al rubinetto

I proprietari di abitazioni (o, nei condominii, gli amministratori condominiali) non hanno alcun obbligo di effettuare controlli sulla salubrità dell'acqua al rubinetto. Il controllo in questione deve essere effettuato solo per gli edifici e le strutture in cui l'acqua viene fornita al pubblico: in questo caso, il gestore del servizio idrico è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna (il contatore) e, per la salubrità dell'acqua al rubinetto, subentrano allo stesso nella responsabilità il titolare e il responsabile della gestione dell'edificio.

È quanto ha fatto presente il Ministero della salute, che ha appieno confermato - in una sua nota - la tesi già esposta tempo fa dalla Confedilizia a rettifica di erronee informazioni diffuse da amministratori condominiali non appartenenti al Coordinamento Registri Amministratori dell'organizzazione storica della proprietà. L'equivoco era stato propalato a seguito di una lettura infondata del D.L.vo 2 febbraio 2001 n. 31 (e specificamente, del suo art. 5), entrato in vigore nello scorso mese di dicembre.

Nella medesima nota diretta alla Confedilizia (che, in argomento, ha già diramato un'apposita Circolare di istruzioni e informazioni ai Presidenti dei Registri amministratori), il Ministero ha anche fatto presente che, qualora si verificassero situazioni critiche relative agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione dell'acqua, gli interessati possono rivolgersi alle aziende ASL, per far effettuare i dovuti controlli analitici.

@2. Locazioni vacanze e week-end

Le locazioni turistiche sono sottoposte unicamente alle previsioni del Codice civile, che lascia alle parti ampia discrezionalità: ciò vuol dire che proprietario ed inquilino possono stabilire concordemente tutte le condizioni - sostanzialmente - che regolano la locazione. La Confedilizia ha redatto due modelli di contratto (disponibili presso le sue 210 sedi territoriali), da utilizzarsi per soddisfare esigenze di locazione turistica lunga (il «contratto casa vacanze») o breve (il «contratto week-end»).

Esigenze turistiche. È indispensabile specificare in contratto i motivi che hanno indotto le parti a stipulare l'atto. Le esigenze turistiche comprendono quelle sorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, per villeggiatura, per cura, per istruzione, per interessi religiosi.

Contratto casa vacanze. Con il «contratto casa vacanze» si regolano durata della locazione, disdetta del contratto, entità del canone e delle spese accessorie, utilizzo di spazi accessori, se esistenti (cantina, autorimessa, posto macchina).

Contrat...

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