Contratto portieri ed altro, problematiche

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine281-283

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@1. Indennità malattia del portiere, come si calcola

Nell'ambito del Contratto collettivo per i dipendenti da proprietari di fabbricati (del contratto portieri, come comunemente chiamato) Confedilizia e CGIL-CISL-UIL - che stipulano da sempre questo contratto di settore - hanno istituito la Cassa portieri, che eroga ai dipendenti l'indennità economica di malattia.

La quantificazione della stessa è analiticamente spiegata all'art. 78 del predetto CCNL, integralmente scaricabile dal sito Internet della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it). Per sommi capi può comunque dirsi che l'indennità in questione è pari, fino al 20º giorno, al 55% della retribuzione giornaliera media lorda, con un minimo di 28 euro ed un massimo di 37 (e con esclusione delle giornate di riposo settimanale); dal 21º al 180º giorno (e sempre con esclusione delle giornate di riposo settimanale) l'indennità di malattia è pari al 67% della retribuzione anzidetta, con un minimo di 31 euro ed un massimo di 40. Per l'indennità del primo tipo, sono previsti «giorni di carenza», calcolati in funzione della durata dell'evento. In particolare, per eventi di durata continuativa fino a 14 giorni, il periodo di carenza è pari a 3 giorni; per gli eventi di durata continuativa compresa tra i 15 e i 21 giorni, il periodo di carenza è pari a 2 giorni; per gli eventi di durata continuativa compresa tra i 22 ed i 28 giorni, il periodo di carenza è pari a 1 giorno; per gli eventi, infine, di durata continuativa superiore a 28 giorni, il periodo di carenza si azzera.

@2. Contratti di locazione e vecchi Accordi

I contratti di locazione regolamentati (che hanno la loro regolamentazione, cioè, in alcuni specifici articoli della legge n. 431/ 1998 e nell'apposito decreto ministeriale) sono analiticamente disciplinati, sia ai fini delle agevolazioni fiscali (ne godono quelli agevolati e quelli per studenti universitari) sia ai fini civilistici. Si dà peraltro il caso che, molte volte, questi contratti vengano stipulati - per cosi dire - "alla leggera", da praticoni che non conoscono esattamente come ci si debba comportare. Molte Associazioni della Confedilizia - rilevando una situazione siffatta sul territorio e nell'intento di venire incontro alle preoccupazioni dei proprietari - hanno avviato vere e proprie "campagne giusto affitto", per il controllo (gratuito) dei contratti da altri stipulati e mettere tranquilli i locatori o, comunque, consigliarli per il meglio sui provvedimenti da assumere.

Il caso in atto più diffuso è quello di contratti di locazione stipulati ancora sulla base di vecchi Accordi territoriali pur in presenza del fatto che la Confedilizia abbia (dopo l'emanazione del D.M. 30 dicembre 2002) concordato con i sindacati inquilini, per la zona interessata, un nuovo Accordo territoriale. Che ne è, dunque, di questi contratti "irregolari"?

Si tratta di locazioni, anzitutto, non stipulate sulla base dei tipi di contratto (assolutamente inderogabili, anche per quanto recentemente confermato dal...

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