Contratto di leasing (o locazione finanziaria)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Tra

il sig. . . . nato il . . . a . . . residente in . . . via . . .codice fiscale quale titolare del l'Impresa (oppure, quale Legale rappresentante della società) . . . con sede in . . . via . . , iscritta alla CCIAA di . . . codice fiscale e numero registro imprese . . . di seguito denominato parte concedente

e

il sig . . . nato il . . . a . . . residente in . . . via . . . codice fiscale . . . , quale Legale rappresentante della società con sede in . . . via . . . , iscritta alla CCIAA di . . . codice fiscale e numero registro imprese . . . , di seguito denominato parte utilizzatore; Si conviene e si stipula quanto segue:

Condizioni generali di contratto

@Art. 1 - Consegna

La consegna dei beni all'Utilizzatore, salvo non sia diversamente previsto, viene effettuata direttamente dal Fornitore, previo accordo tra Fornitore e Utilizzatore circa le modalità ed i termini della consegna stessa; gli adempimenti relativi alla consegna verranno curati dal Fornitore a spese dell'Utilizzatore. La Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo adempimento dell'accordo direttamente stipulato tra Fornitore e Utilizzatore.

A seguito della consegna l'Utilizzatore rilascia una dichiarazione di aver regolarmente ricevuto i beni oggetto del presente contratto e di aver constatato la loro completa funzionalità, l'inesistenza di vizi che li rendano non idonei al pieno utilizzo o non conformi all'ordine d'acquisto e la loro idoneità nonché conformità alle normative antinfortunistica e antinquinamento, redigendo e sottoscrivendo insieme al Fornitore apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione secondo le modalità in essa indicate. In relazione a quanto pattuito nelle condizioni preliminari circa i diretti contatti dell'Utilizzatore con il Fornitore ed a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo circa la consegna dei beni all'Utilizzatore da parte del Fornitore, le parti espressamente convengono che la sottoscrizione della dichiarazione di ricevimento e constatazione fa pieno stato ed equivale ad assunzione in capo all'Utilizzatore del rischio di eventuale mancata successiva consegna, per cui gli effetti del presente contratto decorreranno dal ricevimento della dichiarazione di consegna menzionato con esonero da qualunque responsabilità a carico della Concedente. In siffatta ipotesi il presente contratto si deve intendere risolto conseguentemente a termine dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto.

@Art. 2 - Mancata consegna

In caso di legittimo rifiuto alla presa in consegna dei beni da parte dell'Utilizzatore, così come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna come previsto nell'ordine, il presente contratto di locazione finanziaria si intenderà privo di ogni effettoPage 514 con completo esonero per la Concedente e obbligo, a carico dell'Utilizzatore, di retrocedere ogni importo nel frattempo liquidato al Fornitore, oltre interessi di mora nella misura indicata all'art. 5 delle condizioni generali di contratto.

@Art. 3 - Corrispettivo della locazione finanziaria e prezzo di riscatto dei beni

Poiché il corrispettivo della locazione finanziaria, come anche il prezzo di riscatto dei beni di cui all'art.4 delle condizioni particolari di contratto, sono stabiliti in dipendenza, tra l'altro, del previsto costo dei beni, qualsiasi variazione successiva alla stipula del presente contratto che incide sul costo effettivamente sostenuto dalla Concedente, a qualunque causa dovuta, anche per oscillazioni di cambi o mutamenti di tassi, diritti doganali ed oneri finanziari comunque connessi con l'operazione, legittima la Concedente ad adeguare il corrispettivo della locazione finanziaria ed il prezzo di riscatto dei beni sopra indicati, anche mediante conguaglio in un'unica soluzione sul solo corrispettivo che l'Utilizzatore si impegna a pagare a semplice richiesta della Concedente. Le variazioni sul costo sostenuto dalla Concedente non costituiscono causa per la risoluzione del presente contratto da parte dell'Utilizzatore e l'eventuale rifiuto alla presa in consegna dei beni potrà comportare l'applicazione di quanto previsto all'art. 16 delle condizioni generali di contratto.

@Art. 4 - Pagamenti

L'obbligazione al pagamento dei corrispettivi, pattuiti nell'art. 3 delle condizioni particolari di contratto, e di quant'altro specificatamente previsto nel presente contratto, sorge dalla stipula del contratto stesso e non dalla ricezione delle fatture emesse dalla Concedente e deve essere effettuato dall'Utilizzatore al domicilio della Concedente. L'Utilizzatore deve provvedere al puntuale pagamento di ogni somma comunque dovuta alla Concedente anche in presenza di contestazioni o vertenze tra le parti o con terzi. Saranno a carico dell'Utilizzatore tutte le spese ed accessori inerenti all'incasso di qualsiasi somma dovuta alla Concedente. Il pagamento dei corrispettivi periodici, pattuiti nell'art. 3 delle condizioni particolari di contratto, potrà avvenire:

- mediante addebito in conto con autorizzazione permanente dell'Utilizzatore che verrà comunque utilizzato dalla Concedente solo per i corrispettivi scadenti dopo 90 giorni dalla consegna anche parziale dei beni, per dar tempo alla Banca indicata dall'Utilizzatore di accettare l'ordine permanente; l'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Concedente eventuali variazioni al proprio conto corrente da addebitare e a rilasciare altra autorizzazione permanente di addebito in conto nel caso che le variazioni intervenute lo rendessero necessario. Se il pagamento di un corrispettivo periodico oggetto dell'autorizzazione permanente all'addebito in conto non fosse effettuato con la prevista valuta a favore della Concedente a causa di malfunzionamenti di qualunque tipo ed origine e da chiunque causati, l'Utilizzatore è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo periodico e degli interessi di mora previsti all'art. 5 delle condizioni generali di contratto;

- per iniziativa dell'Utilizzatore mediante accredito sul conto corrente della Concedente o per contanti presso le casse della Concedente. La Concedente emetterà avvisi di pagamento, che l'Utilizzatore regolerà d'iniziativa con le modalità sopra indicate, a fronte:

- dei corrispettivi scadenti entro i 90 giorni dalla consegna anche parziale dei beni;

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- di impedimenti di qualunque tipo ed origine all'addebito in conto dei corrispettivi oggetto dell'autorizzazione permanente;

- di qualunque altro pagamento previsto nel presente contratto.

@Art. 5 - Interessi di mora, spese per insoluti, recuperatori esterni e legali

In caso di ritardo, per qualsiasi ragione, nel pagamento dei corrispettivi e/o di qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo, e salvo sempre il diritto per la Concedente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 16, l'Utilizzatore, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso riportato all'art. 7 delle condizioni particolari, vigente nel periodo di mora. La Concedente addebiterà inoltre per ciascun insoluto, a titolo di rimborso spese, l'importo indicato all'art. 7 delle condizioni particolari, nonché spese e commissioni bancarie.

Le spese legali anche stragiudiziali sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore inadempiente così come le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dalla Concedente al recupero dei crediti nella misura riportata all'art. 7 delle condizioni particolari dell'importo recuperato. Gli importi a tale titolo anticipati dalla Concedente saranno immediatamente rimborsati dall'Utilizzatore a semplice richiesta. In ogni caso, anche in presenza di diverse indicazioni dell'Utilizzatore, la Concedente può imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi di mora ed infine ai corrispettivi iniziando dal più antico. Qualora tra la Concedente e l'Utilizzatore fossero in vigore più contratti di leasing, la Concedente, nonostante diverse indicazioni da parte dell'Utilizzatore, a chiunque e comunque date, avrà la facoltà di indicare a quale contratto debbano essere imputati i pagamenti, fermo restando il diritto della Concedente di cui al precedente capoverso.

@Art. 6 - Norme in caso di sinistro

L'Utilizzatore dovrà fare denuncia alla Concedente di qualunque danneggiamento, deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione, o di qualsiasi altro analogo fatto concernenti i beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato a terzi dai medesimi, entro 48 ore (entro il giorno successivo nel caso di sinistri mortali o di notevole gravità), a mezzo telex o telegramma, facendo seguire al più presto comunicazione scritta con la descrizione dei danni e delle modalità in cui è avvenuto il sinistro. Se i beni sono stati assicurati dall'Utilizzatore, questi deve inviare tempestivamente comunicazione scritta anche alla compagnia di assicurazioni, rimettendone copia alla Concedente.

Inoltre, nel caso di danno causato da incendio, furto e/o rapina, l'Utilizzatore si impegna, esonerando la Concedente da ogni responsabilità, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria specificando che i beni sono di proprietà della Concedente, rimettendone copia alla stessa.

L'Utilizzatore si impegna altresì a compiere tutti gli atti possibili per la limitazione del danno, per la tutela e la salvaguardia dei diritti della compagnia di assicurazioni verso terzi responsabili, a conservare le parti danneggiate e difettose per l'esame da parte del perito della compagnia di assicurazioni, a permettere ogni rilevazione dell'oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull'esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, nonché sull'evento e sull'importanza del danno.

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@Art. 7 - Perdita totale dei beni

In caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, anche dovuta, nel caso di...

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