Contratto di lavoro, persona e tutela della dignità

AutoreLorenzo Zoppoli
Pagine353-357
Contratto di lavoro, persona e tutela della dignità
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1. In un recente saggio pubblicato nel Giornale di diritto del lavoro e di Re-
lazioni Industriali, Bruno Veneziani ha affrontato un tema assai di fondo e im-
pegnativo. L’articolo, con un tipico titolo “à la Veneziani” (ricco di suggestione
culturale ed emotiva: Il lavoro tra l’ethos del diritto ed il pathos della dignità),
ripropone in chiave storico-comparata una questione cruciale dell’intero diritto
del lavoro: cioè quella del signicato e del ruolo che la dignità ha via via avuto
nei processi di legicazione e poi costituzionalizzazione delle tutele del lavoro.
Trovo molto importante e condivisibile il rilievo che Bruno Veneziani dà alla
sempre maggiore concretizzazione della tutela della dignità, pure colta nel suo
duplice atteggiarsi di valore e di bene giuridico da tutelare. E trovo anche estre-
mamente feconda l’analisi che porta a individuare come la dignità sia in grado di
alimentare alcuni loni cruciali del moderno diritto del lavoro, come quelli che
sono alla base del nuovo diritto antidiscriminatorio o della articolata e profonda
tutela della sicurezza, dell’integrità psico-sica e della privacy del lavoratore.
Emergono così nell’analisi di Veneziani i nessi profondi tra dignità e solidarietà,
come tra dignità e standard di lavoro dignitoso; emerge così la trama robusta
su cui devono essere costruiti bill of rights che vogliano essere all’altezza di un
moderna cultura giuridica, come la Carta di Nizza nella quale emblematicamen-
te il “trittico dell’eguaglianza” (artt. 20, 21 e 23) è “incardinato… nel titolo II
a cavallo della promozione della dignità (titolo I) e della solidarietà (titolo II)”
(p. 296). Una conclusione forse ottimistica, ma bilanciata dalla profonda consa-
pevolezza che “nella storia del diritto, e in quella del lavoro in particolare, dalla
protezione dei valori e dei diritti che li incarnano si giunge ad una valutazione
comparativa dei ni effettuata nella giustizia del caso concreto” nella quale forte
è “il rischio…che lo scienziato ed il giudice impegnati nella conciliazione tra
ordine giuridico del mercato e dinamiche sociali … dimentichino che, non più
in fondo ma al centro del tunnel, c’è sempre la luce della libertà-dignità” (p. 281
e 297).
2. Man mano che rileggevo questo scritto – e qualche altro in materia, più
o meno recente – nella mia mente si sono riaffacciate tre domande, non nuove
ma più incalzanti del solito: A) quale bene giuridico specico individua la tutela
della dignità, con particolare riferimento al lavoro subordinato? B) la tutela della
dignità comporta interventi eteronomi o va realizzata anche “abilitando” no in
fondo il lavoratore ad essere parte del contratto individuale? C) quali nuovi limiti

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