DELIBERAZIONE 13 maggio 2010 - Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. - Aggiornamento 2009. (Deliberazione n. 27/2010). (11A00444)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del CIPET sui suddetti contratti di programma e relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali e' ricompreso il CIPET;

Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001 (G.U. n. 54/2001) e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e visti i decreti attuativi della legge citata;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e visto in particolare l'art. 14 che stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto e' stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-quinquies con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita', fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

l'art. 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

l'art. 25, che ha istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, che - all'articolo 4 - ha destinato, nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2009 del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Gestore della rete, fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di interventi sulle reti ferroviarie, funzionali alle attivita' di ricostruzione, resesi necessarie nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare:

l'art. 2, commi 232-234, che disciplina la realizzazione di progetti prioritari compresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche;

la tabella F, con riferimento agli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'atto di concessione a FS S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

Visto lo statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), societa' che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., e' subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per...

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