DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 - Contratto di programma 2007-2011 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. - Aggiornamento 2010-2011. (Deliberazione n. 4/2012). (12A09180)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del CIPET sui suddetti contratti di programma e relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali e' ricompreso il CIPET;

Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001 (G.U. n. 54/2001) e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e visto in particolare l'art. 14 che stabilisce che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto e' stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta «Struttura tecnica di missione» e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i' contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 976, ha destinato 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e visti in particolare:

l'art. 2, commi 232-234, che disciplina la realizzazione di progetti prioritari compresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche;

la tabella F, con riferimento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», e vista in particolare la tabella E, che recepisce le riduzioni di spesa gia' disposte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con riferimento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli anni 2010, 2011, 2012 e seguenti sui capitoli 7122 e 7124 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e visti in particolare:

l'art. 32, comma 1, che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, per un importo complessivo di 4.930 milioni di euro;

l'art. 32, commi 2, 3 e 4, che ha disposto la revoca di finanziamenti assegnati da questo Comitato per la realizzazione e la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche sulla base di criteri ivi definiti;

l'art. 40, comma 1-bis), che ha formulato disposizioni finanziarie sulla base delle quali e' stata disposta, per l'anno 2011, una riduzione sul capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 215 milioni di euro;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)», e visti in particolare:

l'art. 33, comma 1, che ha assegnato uno stanziamento aggiuntivo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 al fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per le finalita' indicate nell'elenco 3 allegato alla predetta legge n. 183/2011, tra cui gli «Investimenti del Gruppo Ferrovie - Contratto di programma con RFI», fondi da ripartire con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'art. 33, comma 3, che ha assegnato uno...

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