Contratto di traduzione

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 1085

Tra . . . con sede in . . . e . . . (di seguito indicato come l' «editore») e (di seguito indicato come il «traduttore») si conviene e si pattuisce quanto segue:

1) L'editore affida al traduttore, che accetta l'incarico di tradurre l'opera . . .

2) La traduzione dovrà essere consegnata, dattiloscritta, entro il . . .

3) La traduzione viene ceduta dal traduttore, che agisce per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la durata di venti anni a decorrere dalla consegna del dattiloscritto completo.

Si intende ceduto col presente contratto il diritto esclusivo di stampa, pubblicazione sotto qualsiasi forma (volume, periodici, dispense, appendice, ecc.) e vendita, utilizzazione di parti ad uso di antologie, compendi, raccolte, dizionari, enciclopedie, ecc., di adattamento radiofonico e televisivo, di sfruttamento cinematografico e di apparecchi riproduttori di suoni, voci o visioni, nonché il diritto di elaborazione in altra forma artistica e di cessione parziale o totale ad altri, della suddetta traduzione. Tiratura minima . . . copie.

4) A compenso della traduzione e della cessione dei diritti di cui all'art. 3, l'editore pagherà al traduttore la somma di euro . . . lordi a cartella dattiloscritta di . . . battute ciascuna, a stralcio, da corrispondersi all'approvazione della traduzione. È data peraltro espressa facoltà all'editore di rifiutare a suo insindacabile giudizio la traduzione stessa, escluso ogni compenso e ogni ragione o pretesa per la mancata pubblicazione.

Nel caso di perdita o di distruzione del dattiloscritto, l'editore rimborserà al traduttore il solo costo di una copia dattiloscritta.

5) Qualora la traduzione non rispondesse ai criteri e alle direttive impartite dalla direzione editoriale della casa editrice e si rendesse necessaria una revisione, e ciò ad insindacabile giudizio della casa stessa, il compenso dovuto per tale revisione verrà detratto dalla somma globale sopra stabilita quale corrispettivo della traduzione.

6) Qualora la traduzione venga ceduta ad altri editori dopo essere stata pubblicata dall'editore, verrà riconosciuto al traduttore il . . .% sul netto ricavo della cessione.

7) Il traduttore si impegna a:

  1. consegnare all'editore in copia il dattiloscritto completo e pronto per la stampa, in condizioni di ordine e di chiarezza tali da permetterne la corrente lettura e la facile utilizzazione. Nel caso di perdita o distruzione della copia ad esso consegnata...

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