Contratto di spedizione

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Definizioni

- "contratto": Il contratto stipulato a mezzo di accettazione di "offerta" ovvero di sottoscrizione di "contratto di spedizione"

- "mandante": Il soggetto che stipula con lo spedizioniere il contratto disciplinato dalle presenti condizioni

- "merci": I beni oggetto del contratto

- "spedizioniere": . . .

- "terzo": Il soggetto che esegue le operazioni accessorie con propri mezzi ovvero avvalendosi dell'ausilio di terzi

- "trasporto": Il trasporto ferroviario oggetto del mandato

- "vettore": Il soggetto che esegue il trasporto con propri mezzi ovvero avvalendosi dell'ausilio di terzi.

@Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni contratto stipulato dallo spedizioniere con il mandante.

@Art. 3 - Oggetto

Stipulando il contratto, il mandante conferisce allo spedizioniere il mandato di concludere con il vettore, per conto del mandante, il contratto di trasporto indicato in contratto.

@Art. 4 - Operazioni accessorie

Potranno formare oggetto del contratto, laddove espressamente in esso contemplate, operazioni accessorie, diverse dal trasporto, da svolgersi direttamente da parte dello spedizioniere ovvero di terzo. In tale ultima ipotesi, stipulando il contratto, il mandante conferisce allo spedizioniere il mandato di concludere con tale terzo, per conto del mandante, il contratto per l'esecuzione delle operazioni accessorie.

@Art. 5 - Rappresentanza

Lo spedizioniere avrà la rappresentanza del mandante e sarà facoltà dello spedizioniere stipulare i contratti di cui agli artt. 2 e 3 in nome proprio ovvero in nome del mandante.

@Art. 6 - Merci

Le merci oggetto del trasporto e/o delle operazioni accessorie sono descritte nel contratto il quale contiene ogni indicazione in merito ad imballaggio e quantità idonea ad identificare la medesima e gli accordi fra le parti al riguardo. Il mandante assume ogni responsabilità in merito alla esecuzione delle operazioni di carico dei carri ferroviari obbligandosi, al riguardo, ad adempiere alle indicazioni contenute nel documento "prescrizioni internazionali per il trasporto delle merci (PIM)" che formano parte integrante delle presenti condizioni generali.

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@Art. 7 - Trasporto

Nella stipula del contratto di trasporto oggetto del mandato, lo spedizioniere avrà facoltà di concordare con il vettore, a suo insindacabile giudizio, le modalità del trasporto che riterrà opportune. Resta in ogni caso inteso che, salvo diverse intese...

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