Contratto di noleggio

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Tra:

la società . . . S.p.A. Via. . . . , n . . . ,. . . . P.I : . . . di seguito denominata "fornitore" e il Conduttore . . . Indirizzo. . . . .Località . . . P.I. . . .

Banca . . . . ABI . . . .CAB. . . . .CIN. . . . C/C. . . . .

Documento di trasporto N. . . . . del . . . che sarà di seguito denominato "DDT"

Si stabilisce quanto segue:

@Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio delle apparecchiature come specificato nell'allegato DDT che fa parte integrante del contratto stesso.

@Art. 2 - Durata del contratto

Il noleggio oggetto del presente contratto durerà fino alla restituzione delle apparecchiature. Il Conduttore deve comunicare la data della probabile restituzione e ogni eventuale variazione.

@Art. 3 - Canoni

Quale corrispettivo per il noleggio delle apparecchiature verranno considerati i valori esposti nel listino al netto di iva in vigore alla data di cui il conduttore dichiara di avere preso visione.

@Art. 4 - Fatturazione

Il fornitore fatturerà il canone alla riconsegna della attrezzatura.

@Art. 5 - Pagamenti

Il conduttore effettuerà il pagamento in una unica soluzione all'atto della riconsegna della attrezzatura locata.

@Art. 6 - Cauzione

Il conduttore versa al fornitore un deposito cauzionale infruttifero come specificato nel listino dei materiali a noleggio Tale deposito verrà restituito dopo verifica dello stato della merce locata e dell'avvenuto pagamento del canone di noleggio. Qualora dovessero essere rilevati dei danneggiamenti, sarà cura del fornitore contestarli e rivalersi sul deposito cauzionale.

@Art. 7 - Condizioni d'uso

Il conduttore si impegna ad assicurare che la attrezzatura di cui al DDT verrà utilizzata in modo idoneo e tale da non comprometterne lo stato di buona conservazione.

@Art. 8 - Responsabilità

Il fornitore non sarà responsabile degli eventuali danni derivanti da guasti o da interruzioni nell'uso delle apparecchiature di cui al DDT.

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@Art. 9 - Proprietà

La proprietà delle attrezzature di cui al DDT è e resterà del fornitore. Il conduttore si impegna a non cederle, a non subnoleggiarle, a non sottoporle in pegno e, comunque a non disporne in nessun modo se non previa autorizzazione scritta del fornitore.

@Art. 10 - Spostamento

Gli spostamenti del materiale locato sono a carico del conduttore che si impegna a restituirlo alla Sede del fornitore presso la quale ha sottoscritto il presente contratto.

@Art. 11 - Risoluzione del rapporto

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