Il contratto di locazione ed il franchising

AutorePaolo Scalettaris
Pagine411-416
411
dott
Arch. loc. e cond. 4/2014
DOTTRINA
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
ED IL FRANCHISING
di Paolo Scalettaris
1. Il contratto di franchising – o di aff‌iliazione commer-
ciale – è disciplinato dalla legge 6 maggio 2004 n. 129.
Il franchising consiste nell’accordo tra due soggetti
- l’aff‌iliante (chiamato anche franchisor) e l’aff‌iliato
(chiamato anche franchisee): soggetti che sono e restano
economicamente e giuridicamente indipendenti – diretto
all’attribuzione da parte dell’aff‌iliante all’aff‌iliato della
facoltà di utilizzare determinati strumenti e beni immate-
riali propri dell’aff‌iliante per lo svolgimento di un’attività.
Più precisamente con il contratto in esame “una parte
concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un
insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale
relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne,
modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, bre-
vetti, assistenza e consulenza tecnica e commerciale”, nel
contempo “inserendo l’aff‌iliato in un sistema costituito da
una pluralità di aff‌iliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi”.
Da notare che la legge sopra ricordata prevede che
le norme in materia di franchising trovino applicazione
anche:
- nel caso in cui un’impresa conceda ad altra impresa,
dietro corrispettivo, il diritto di sfruttare un’aff‌iliazione
commerciale per stipulare accordi di aff‌iliazione commer-
ciali con soggetti terzi;
- nel caso in cui l’aff‌iliato, in un’area di sua disponi-
bilità, allestisca uno spazio dedicato esclusivamente allo
svolgimento dell’attività commerciale relativa ai prodotti
o servizi che presentino sia il collegamento con l’aff‌iliante
sia le connotazioni che sopra si sono indicate.
Si tratta di una f‌igura contrattuale che ha acquistato
diffusione e rilievo soprattutto negli ultimi anni.
I punti vendita e gli uff‌ici (da sottolineare che il fran-
chising concerne sia la vendita di beni sia la fornitura di
servizi) che operano nell’ambito di rapporti di franchising
in Italia sono oramai alcune decine di migliaia.
2. Grande importanza, in relazione allo svolgimento
concreto dell’attività commerciale in base al contratto in
questione, presentano gli aspetti relativi all’ubicazione
della sede dell’attività ed alle caratteristiche e condizioni
dei locali nei quali questa viene esercitata.
L’art. 5 della legge n. 129 del 2004 dispone che “l’aff‌i-
liato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel
contratto, senza il preventivo consenso dell’aff‌iliante, se
non per causa di forza maggiore”: ciò conferma appunto il
grande rilievo che deve attribuirsi al luogo che costituisce
la sede dell’attività.
Si consideri poi che – come si è visto - una ipotesi di
franchising espressamente prevista dalla legge è quella
caratterizzata dalla adibizione di una parte del locale
di cui l’aff‌iliato abbia la disponibilità ed in cui operi allo
svolgimento dell’attività prevista dal contratto di aff‌ilia-
zione commerciale: ed il fatto che elemento chiave per
la caratterizzazione della fattispecie sia appunto la spe-
cif‌ica destinazione allo svolgimento di una precisa attività
commerciale di una porzione di spazio f‌isico conferma il
rilievo primario che l’aspetto legato al locale nel quale
l’attività ha svolgimento presenta per la def‌inizione della
f‌igura in esame.
Da notare ancora che poiché il franchising prevede –
per espressa disposizione normativa - che l’aff‌iliato venga
inserito in un “sistema” costituito da una pluralità di punti
di attività distribuiti nel territorio, si rende necessario,
perché possa parlarsi del “sistema” previsto dalla norma,
che i punti vendita abbiano omogeneità di impostazione
e di caratterizzazione: anche sotto questo prof‌ilo emerge
dunque la rilevanza che, rispetto alla fattispecie, può pre-
sentare l’elemento costituito dal luogo nel quale l’attività
ha svolgimento.
Con riguardo a tutti questi prof‌ili può prospettarsi
un collegamento tra la disciplina del contratto di fran-
chising e la disciplina del contratto di locazione, che è lo
strumento cui sul piano concreto più di frequente viene
fatto ricorso per l’acquisizione da parte dell’aff‌iliato della
disponibilità dei locali nei quali svolgere l’attività: è que-
sta infatti la soluzione più praticata per l’acquisizione
della disponibilità dei locali da parte di imprenditori
commerciali che nella maggior parte dei casi sono piccoli
imprenditori dalle disponibilità economiche quantomeno
in partenza modeste (imprenditori che, per def‌inizione, si
trovano nella condizione di avere l’interesse – se non la
necessità - a servirsi del marchio e dell’avviamento propri
di altro imprenditore, l’aff‌iliante).
3. Qui di seguito faremo cenno ad alcune ipotesi di
collegamento tra il contratto di franchising ed il contratto
di locazione prendendo in considerazione gli strumenti e
le possibili soluzioni idonee a soddisfare le esigenze cui
le particolari condizioni derivanti dal contratto di fran-
chising possono dare luogo.
Per inquadrare correttamente la materia è necessario
però ricordare in primo luogo che il contratto di locazione
avente ad oggetto immobili ad uso commerciale, oltre che
(peraltro soltanto in via residuale) alla disciplina prevista
dal codice civile (artt. 1571 e segg. c.c.), è assoggettato
alla disciplina inderogabile della legge n. 392 del 1978
che limita, f‌issando conf‌ini assai stretti, l’autonomia
contrattuale delle parti regolando in modo rigido molti
aspetti del contratto. In via esemplif‌icativa può essere
ricordato che non è consentito alle parti – pena la nullità
dei relativi patti – determinare liberamente la durata del
contratto (dovendo la durata del contrattuale rispettare

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