Contratto di factoring (facsimile 1)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor delle seguenti prestazioni:

  1. il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;

  2. il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;

  3. l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori;

  4. il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

    Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati in separato accordo.

    TITOLO I

    DISCIPLINA DELLA CESSIONE

    @Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

    Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il Fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, comunque indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

    Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

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    @Art. 3 - Garanzie prestate dal fornitore in merito ai crediti ceduti

    Il Fornitore garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

  5. che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;

  6. che l'importo dei crediti ceduti è o - in caso di cessione di crediti futuri - sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;

  7. che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;

  8. che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;

  9. che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;

  10. la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 del presente contratto.

    @Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito

    Il Factor corrisponderà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore.

    Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

    TITOLO II

    OBBLIGHI DEL FORNITORE

    @Art. 5 - Informazione

    Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi.

    In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare...

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