Contratto collettivo e ricorso per cassazione

AutoreDomenico Dalfino
Pagine303-332
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Contratto collettivo e ricorso per cassazione
DOMENICO DALFINO
SOMMARIO: 1. Contratto collettivo, sindacato della Cassazione e funzione nomofilattica. - 2.
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione di contratti collettivi na-
zionali di lavoro. - 3. Segue. Con riferimento al pubblico impiego (art. 64 d.leg. 165/2001). - 4.
Segue. Con riferimento al lavoro privato. - 5. Il ricorso per cassazione per violazione o falsa ap-
plicazione di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro. - 6. L’onere di indicare e di depo-
sitare i contratti e gli accordi collettivi.
1. Contratto collettivo, sindacato della Cassazione e funzione nomofilattica
Nell’ordinamento corporativo l’efficacia erga omnes e l’inderogabilità del
contratto collettivo, per un verso, erano connesse al suo inserimento nel novero
delle “fonti del diritto”, dopo le leggi e i regolamenti e prima degli usi1; per un
altro, scaturivano dall’impronta di autoritarismo che ne marcava la genesi2,
rappresentando esso la legge professionale per tutti gli appartenenti alla catego-
ria (cfr. la l. 3 aprile 1926, n. 563, spec. art. 17, 4° comma, e il regolamento di
attuazione r.d. 1° luglio 1926, n. 1130, spec. art. 87, 1° comma)3.
È vero che la dottrina dovette affannarsi alquanto nella ricerca di una giu-
stificazione formale del riconoscimento di una simile portata ad una figura4 che
sembrava presentare «il corpo del contratto e l’anima della legge»5. Commi-
stione questa che ne comportava la contemporanea operatività «in due diverse
direzioni, o, meglio, in due diverse dimensioni», quella riguardante la individu-
azione dei «diritti e dei doveri tra associazioni contraenti» e quella relativa alla
produzione di «norme obbligatorie per i singoli»6.
Va anche sottolineato, però, che l’attitudine a dettare una regolamentazione
di carattere generale ed esclusiva costituiva una componente decisamente pre-
1 Ai sensi del vecchio testo dell’art. 1 disp. prel. c.c., nella formulazione anteriore al d.l.lgt.
369/1944, «Sono fonti del diritto: 1) Le leggi 2) I regolamenti 3) Le norme corporative 4) Gli usi».
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 disp. prel. c.c. «sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accor-
di economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle
controversie collettive».
2 Cfr. M. MARTONE, La fase corporativa, in Le fonti del diritto del lavoro, a cura di M. Persiani,
Padova, 2010, 82. secondo il quale «la riconduzione del contratto collettivo, o meglio, del regolamen-
to collettivo dei rapporti di lavoro, tra le fonti del diritto» rappresentava il «naturale e fondamentale
corollario della negazione di una qualsiasi autonomia sindacale». V., inoltre, M.G. GAROFALO, Le
ambiguità del corporativismo e il sindacato fascista, in Riv. giur. lav., 1992, I, 94, per l’equivalenza
funzionale della contrattazione collettiva alla legge.
3 Cfr. F. CARNELUTTI, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova, 1928, 112 ss.
4 L. RIVA-SANSEVERINO, Contratto collettivo di lavoro, voce dell’Enc. dir., X, Milano, 1962 57.
5 F. CARNELUTTI, Teoria del regolamento collettivo, cit., 116 ss.
6 Cfr. P. CALAMANDREI, La natura giuridica delle decisioni della Magistratura del Lavoro in
Italia, in Studi sul processo civile, III, Padova, 1934, 151.
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ponderante rispetto a quella contrattuale e privatistica. Tant’è che l’art. 13 l. 563
cit. faceva espresso riferimento alle controversie attinenti alla applicazione dei con-
tratti collettivi e delle «altre norme esistenti», tra le quali certamente la legge7.
Abrogato il sistema corporativo, il contratto collettivo è stato espunto dal
novero delle fonti del diritto oggettivo, ma ha continuato a caratterizzarsi per la
sua duplice vocazione di atto normativo di carattere generale e di atto di auto-
nomia negoziale, trovando nel nuovo contesto istituzionale, sociale ed econo-
mico – complice l’inattuazione dell’art. 39, 2°, 3° e 4° comma, Cost. – autono-
ma collocazione di fonte extra ordinem8, intermedia tra la legge e il contratto
individuale9, espressione della volontà dei «gruppi organizzati» di sostituirsi
«tanto alla volontà generale dello Stato quanto alla volontà particolare dei sin-
goli produttori»10.
Interventi legislativi relativamente recenti hanno dato nuova linfa al dibatti-
to relativo alla natura – meramente contrattuale o di fonte del diritto – del con-
tratto collettivo.
Dapprima l’art. 63, ultimo comma, d.leg. n. 165 del 2001 (già art. 68, d.leg.
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 33 d.leg. n. 546 del 1993 e poi
dall’art. 29 d.leg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 18 del
d.leg. n. 387 del 1998) per il lavoro pubblico, e in seguito l’art. 360 n. 3 c.p.c.
(come modificato dall’art. 2 d.leg. n. 40 del 2006), per il lavoro privato, hanno
previsto la possibilità di proporre il ricorso per cassazione per violazione o falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Inoltre, paral-
lelamente, l’art. 64 d.leg. n. 165 cit. (già art. 68 bis d.leg. n. 29 del 1993, ag-
giunto dall’art. 30 d.leg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.
19, 1° e 2° comma, d.leg. n. 387 del 1998) e l’art. 420 bis c.p.c., aggiunto dal
d.leg. n. 40 cit., hanno introdotto, sempre rispettivamente per il lavoro pubblico
e per quello privato, un meccanismo di accertamento pregiudiziale sull’ef-
ficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, rimesso in ultima ana-
lisi alla Cassazione. La riforma del 2006, pur mitigando il principio dell’ “auto-
sufficienza” del ricorso (v. § 6), ha previsto l’onere di indicare specificamente
gli atti, i documenti e i contratti o accordi collettivi, a pena di inammissibilità
(art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.) e quello di depositare gli stessi, a pena di im-
procedibilità (art. 369, 2° comma, n. 4 c.p.c.).
L’alternativa è sembrata essere la seguente: ritenere che il legislatore abbia
voluto attribuire alla Suprema Corte il potere, avulso dalla sua struttura e dalle
sue funzioni, di emettere “giudizi di fatto”11 oppure affermare la ormai avvenu-
ta inclusione del contratto collettivo tra le fonti di produzione del diritto12.
7 Cfr. D. BORGHESI, Contratto collettivo e processo, Bologna, 1980, 42 s., ove ulteriori riferimenti.
8 Cfr. Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268, Foro it., 1994, I, 2307 e 18 ottobre 1996 n. 344, id.,
1997, I, 381.
9 M. RUSCIANO, La metamorfosi del contratto collettivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2009, 33.
10 L. RIVA-SANSEVERINO, Contratto collettivo di lavoro, cit., 55.
11 Cfr., in riferimento al pubblico impiego, con atteggiamento evidentemente critico A. BRIGU-
GLIO, Le funzioni della Corte di cassazione e l’accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi, in
Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a cura di Perone e

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