Il contratto di associazione in partecipazione

AutoreAngelica Riccardi
Pagine233-254
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Il contratto di associazione in partecipazione
Angelica Riccardi
Norme commentate: art. 1, commi 28, 29, 30, 31,
l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. La nuova determinazione dei limiti di deducibilità di prestazioni lavora-
tive nei rapporti di associazione in partecipazione. - 2. Il limite a carattere generale (art. 1,
comma 28). - 2.1. […] (segue) Esenzioni. - 2.2. […] (segue) Efficacia (art. 1, comma 29). - 3.
I limiti a carattere particolare e il sistema di presunzioni (art. 1, comma 30). - 4. Con riguardo
alla partecipazione agli utili. - 4.1. […] (segue) Questioni connesse: base di computo e mini-
mi. - 5. Con riguardo al rendiconto. - 6. Con riguardo alla prestazione lavorativa. - 7.
L’abrogazione della precedente disciplina (art. 1, comma 31). - 8. Considerazioni conclusive.
L’aleatorietà quale carattere connotativo dell’associazione in partecipazione.
1. L’intera disciplina posta dalla l. 28 giugno 2012 n. 92 in materia di asso-
ciazione in partecipazione si muove nel senso della drastica limitazione della
possibilità di dedurre prestazioni lavorative in tale schema negoziale e traccia
una nuova, decisa linea di confine tra questo e il contratto di lavoro subordinato.
Il nuovo intervento legislativo vale in tal modo a “ridefinire” la stessa
nozione di associazione in partecipazione, sottraendo a questa determinate
fattispecie che prevedono conferimento di lavoro.
L’operazione di finium regundorum tra i due modelli contrattuali è
espressamente diretta – come si legge nella Relazione al d.d.l. n. 3249 – a
«evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordina-
to», e segnatamente la distorsione che si è registrata soprattutto negli ultimi
anni nell’uso dell’associazione per l’acquisizione di forza-lavoro al di fuori
dell’apparato di tutele predisposto dall’ordinamento1. Preso atto del ricorren-
te uso nella prassi di questo schema associativo quale mero strumento di
provvista di attività lavorativa, la normativa in esame riconduce coattivamen-
te al tipo normativamente previsto per questi scopi, i. e. il contratto di lavoro
subordinato, i rapporti che presentino determinate caratteristiche.
La ridefinizione dei confini dell’associazione in partecipazione – operata
dalla l. n. 92/2012 anche attraverso l’integrazione della disciplina codicistica
1 La possibilità di utilizzare questo schema negoziale quale equivalente funzionale del con-
tratto di lavoro era stata già segnalata da DE SEMO, 1958, II, 284. Sul recente sviluppo in questo
senso dell’associazione in partecipazione v. LEONE, 2006, 513; ALLAMPRESE, 2000, I, 711 ss.;
MIGNONE, 2002, 210 ss.
La tipologia associativa in esame si inserisce per questo verso nella ben nota “fuga dal diritto
del lavoro” – per riprendere l’espressione di ICHINO, 1990, 69 – che caratterizza gli ultimi decenni
(v. in tema almeno D’ANTONA, 1998, 311 ss.; ROMAGNOLI, 1997, 3 ss.).
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– pone altresì rimedio alla situazione di quasi anomia in cui versava tale figu-
ra contrattuale.
L’esiguità della regolamentazione posta nel codice civile per l’associa-
zione in partecipazione – costituita, peraltro, da norme per lo più a carattere
dispositivo2 – era aggravata dal carattere “ibrido” dell’istituto, che rende in-
certa la sua stessa qualificazione giuridica3 e conseguentemente l’individua-
zione del tipo di disciplina applicabile in relazione a profili non oggetto di
espressa normazione4.
La regolazione di cui agli articoli 2549-2554 c.c., per altro verso, da
tempo si era mostrata non del tutto adeguata all’evoluzione nella prassi dei
rapporti che avrebbe dovuto regolare, scarto che aveva trovato il suo punto di
maggiore tensione nell’inedito sviluppo di questa tipologia contrattuale di ti-
po squisitamente commerciale5 – per la quale nell’assetto codicistico anterio-
re non era nemmeno prevista la conferibilità di prestazioni d’opera6 – quale
mezzo di acquisizione di lavoro7.
2 All’associazione in partecipazione è dedicato il Titolo VII del Libro V, che si limita a disci-
plinare solo alcuni profili dell’istituto. All’interno della generale derogabilità che marca il quadro
regolativo, unica norma inderogabile è quella del divieto di partecipazione dell’associato alle per-
dite in misura superiore al valore del suo apporto (art. 2553), v. in tema Cass., sez. I, 23.1.1996 n.
503, Gciv, 1996, I, 2318.
3 Nella disciplina codicistica sono delineati i tratti essenziali dell’associazione in partecipa-
zione ( art. 2549) ma non viene definita la natura del negozio sottostante (COSTI, DI CHIO, 1991, 718), e
molto controversa è la qualificazione stessa di tale fattispecie, che viene operata da alcuni «sul piano
causale dall’esercizio in comune di un’attività economica» in vista di un “interesse comune” ad associa-
to e associante (GHERA, 2006, 57, 58; FERRARA JR., CORSI, 1987, 219 ss.; DE SEMO, 1958, 284; FERRI,
1958, 1435 ss.; CORAPI, 1965, 267), con ascrizione alla categoria dei contratti di tipo associativo; da altri
valorizzando elementi propri dei contratti di scambi o (BOLEGO, 2006, 834; DE ACUTIS, 1999, 61 ss.;
BIASI, 2010, 434), quali la definizione espressa negli artt. 2549 e 2554 c.c. dell’apporto quale “corrispet-
tivo” della partecipazione (CORRADO, 1956, 210) e l’assenza nell’assetto negoziale de quo di una «qual-
siasi influenza sulla gestione» dell’associato (COLOMBO, 1962, 332).
4 Vedi ad esempio, quanto allo scioglimento del contratto, le opposte conclusioni di SANTONI,
1985, 543 ss., per il quale devono utilizzarsi le regole dei negozi sinallagmatici, e FERRI, 1987,
513, secondo cui «dovrà farsi capo ai principi che regolano i contratti associativi».
Per un approfondimento di tali profili si rimanda a BIASI, 2010, 427 ss.
5 Come si legge nelle pagine di SAVINO, 1939, 211, questo istituto nasce come «somministra-
zione di un bene per aumentare la produzione di un’azienda ai cui utili si parteciperà».
6 Il codice di commercio del 1882 prevedeva la deducibilità in questo schema negoziale
esclusivamente di beni trasferibili in proprietà (art. 236, c. 1) e dunque escludeva dal novero dei
conferimenti le prestazioni di lavoro.
Il codice civile vigente, nella posizione della nozione di associazione in partecipazione, non
contiene invece alcuna «prescrizione delimitativa in ordine all’oggetto dell’apporto» (SPAGNUOLO
VIGORITA, 1965, I, 374), che può pertanto consistere anche in lavoro. La prestazione di opere, an-
che in regime di subordinazione, quale oggetto di conferimento è considerata ammissibile da tem-
po dalla dottrina dominante (v. FERRI, 1958, 1435, sull’obbligazione dell’associato «alla prestazio-
ne della sua attività, naturalmente sotto la direzione dell’associante»; BRUNETTI, 1958, 579, secon-
do il quale, essendo l’associante il dominus dell’impresa, l’associato non potrà effettuare le sue
prestazioni di lavoro se non «alle dipendenze e sotto la direzione dell’associante»; GUERRA, 1952,
75, che ritiene che «la presenza dell’elemento subordinazione non possa di per sé escludere la sus-
sistenza di un rapporto sociale»).

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