Contratti non registrati, il punto dopo due sentenze della consulta

AutoreNino Scripelliti
Pagine476-476
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dott
5/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
CONTRATTI NON REGISTRATI,
IL PUNTO DOPO DUE SENTENZE
DELLA CONSULTA
di Nino Scripelliti
Sembra ovvio, ma così evidentemente non era per il
Governo che con il decreto legge 47/2014 prorogò, dopo
che era stato dichiarato incostituzionale, gli effetti dell’ar-
ticolo 3, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23/2011 che, nell’oc-
casione della istituzione della cedolare secca sui canoni
di locazione, aveva disposto alcune gravi sanzioni per il
locatore per il caso di mancata registrazione del contratto
nel termine di legge (30 giorni), come la durata quadrien-
nale del rapporto di locazione a partire dalla registrazione
e la riduzione del canone al triplo della rendita catastale.
Questi effetti punitivi per i locatori, oltre che non previsti
dalla legge delega, erano manifestamente sproporzionati
ed iniqui, e mossi dal pregiudizio di una diffusa evasione
nell’ambito delle locazioni, anche se la mancata registra-
zione del contratto di locazione non implica affatto che il
canone non venga dichiarato agli effetti dell’imposta sul
reddito, senza, tuttavia, evitare le sanzioni.
A questa disciplina pose rimedio la Corte costituzio-
nale che, con sentenza n. 50/2014 dichiarò illegittimo
l’articolo 3, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23/2011. Non pas-
sarono tuttavia 15 giorni che il Parlamento, con prontezza
certamente degna di miglior causa, introdusse nel decreto
legge n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014, l’articolo
5, comma 1-ter, che disponeva che sarebbero stati mante-
nuti, f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, «gli effetti pro-
dottisi e i rapporti giuridici sorti» sulla base dei contratti
di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9,
del decreto legislativo n. 23/2011. In sostanza, il provvedi-
mento disapplicava, o rinviava l’eff‌icacia, apparentemente
f‌ino al 31 dicembre 2015, della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 50/2014. Ed è su quest’ultimo decreto-legge
che nuovamente, e si spera def‌initivamente, è intervenuta
la Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 169
del 16 luglio 2015 (pubblicata per esteso in questa Rivista
- N.d.R.), dichiarandone l’incostituzionalità.
Infatti, ha motivato la Corte, è vietato al legislatore
(e quindi anche al Governo in via d’urgenza) prorogare
l’eff‌icacia di norme incostituzionali, le quali non possono
essere applicate «dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione».
A questa non edif‌icante alternanza tra leggi e dichia-
razioni di incostituzionalità, sopravvivono tuttavia alcune
questioni. Infatti della, speriamo def‌initiva, rimozione
dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23/2011, non po-
tranno benef‌iciare i locatori quando vi sia stata sentenza
passata in giudicato in favore del conduttore; e nemmeno
potranno benef‌iciare i conduttori che non abbiano eserci-
tato il loro diritto durante il vigore della legge dichiarata
incostituzionale o quando vi sia stata risoluzione consen-
suale del contratto, o rilascio dell’immobile per scadenza
del termine. Inoltre, considerato che l’articolo 5, comma
1-ter del decreto-legge n. 47/2014, si limitava a proroga-
re f‌ino al 31 dicembre 2015 «gli effetti prodottisi e i rap-
porti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto
legislativo n. 23/2011, ci si chiede se eventuali contratti
non registrati ma successivi alla proroga incostituzionale,
siano potuti cadere sotto le maglie del D.L.vo n. 23/2011,
che pure non istituiva nuove sanzioni a carico dei locatori,
ma prorogava l’eff‌icacia di quelle previste nel decreto legi-
slativo n. 23/2011.
Inf‌ine, eventuali accordi stragiudiziali tra inquilino e
locatore non potranno essere ridiscussi o contestati, poi-
chè la transazione, di regola ed in mancanza di specif‌iche
riserve, copre in via tombale la controversia, al riparo di
qualunque possibile contestazione. Per contro, la pro-
nuncia di incostituzionalità avrà immediato effetto nelle
cause in corso o in quelle nelle quali la eventuale senten-
za sfavorevole per il locatore non fosse ancora passata in
giudicato (ma sarà necessario proporre appello), poichè
la norma annullata non dovrà più essere applicata. In con-
clusione, un maggior senso di misura nella vicenda non
avrebbe pregiudicato il principio della certezza del diritto.

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