Disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Alle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 1. Con procedura d'infrazione 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione europea ha formulato, fra gli altri, alcuni rilievi circa la compatibilita' della normativa italiana in materia di contratti misti, con il diritto comunitario.

Piu' in particolare e' stato posto l'accento sul criterio da utilizzare per individuare la normativa da applicarsi negli appalti che comprendono tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione diversa (forniture e/o servizi).

  1. Il legislatore nazionale ha operato una scelta precisa ed univoca nell'individuare il regime giuridico da osservare. Infatti, con l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro sui lavori pubblici - e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e' stata disposta l'applicazione delle norme della legge quadro sui lavori pubblici (sia nel caso di contratti misti di lavori, forniture e servizi, sia nel caso di contratti di forniture e/o di servizi anche quando comprendano lavori accessori rispetto alle altre prestazioni), qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.

    In tal modo il legislatore italiano ha espressamente manifestato quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare la prestazione economica prevalente, al fine di stabilire quale normativa debba applicarsi in caso di appalti a componente mista di prestazioni.

    Ne discende, pertanto, che la prestazione economicamente piu' rilevante fornisce la connotazione oggettiva dell'appalto, attribuendo, conseguentemente, carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo economico inferiore.

  2. Nonostante le considerazioni svolte, e anche nelle competenti sedi, per avvalorare il menzionato indirizzo italiano, la Commissione europea ha contestato l'utilizzo esclusivo del predetto criterio, ricordando che il diritto comunitario ha sempre considerato ´l'oggetto principale del contrattoª quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole applicabili agli appalti misti.

    Pertanto, secondo la Commissione, la prevalenza economica della componente dei lavori rispetto alle altre prestazioni (servizi e/o forniture) non implica necessariamente che un appalto possa essere...

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