DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 - Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)

Titolo I

DEFINIZIONI, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed, in particolare, l'articolo 13;

Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

  2. materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;

  3. materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7;

  4. informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalita' di trasmissione, alla quale e' stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;

  5. governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo;

  6. crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si e' verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso e' considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»;

  7. ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario;

  8. ricerca e sviluppo: tutte le attivita' comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attivita' basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che gia' esistono. Lo sviluppo sperimentale puo' comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. «Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale;

  9. procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente decreto;

  10. contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi;

  11. sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita' dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantita' tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza;

  12. documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati d'oneri, documenti descrittivi e di supporto;

  13. contratti di servizi: i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II;

  14. lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attivita' operativa delle Forze armate, in Italia e all'estero, comprese l'attivita' logistica e l'attivita' addestrativa connesse a esigenze operative all'estero.

    2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

    - La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria

    2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno

    2010, n. 146, S. O.

    - Il testo dell'articolo 13 della legge 4 febbraio

    2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo...

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