Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Parte I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo 71;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo :

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

30 aprile 2004, n. L 134.

- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

30 aprile 2004, n. L 134.

- Il regolamento (CE) 1874/2004 e' pubblicato nella

G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326.

- Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.

62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.

96, supplemento ordinario, cosi' recitano:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora il termine per l'espressione del parere

parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di

novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva

2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva

2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva

2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva

2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della

direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della

direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della

direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della

direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della

direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della

direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione

tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di

essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni

parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni

formulate con riferimento all'esigenza di garantire il

rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari

elementi integrativi di informazione, per i pareri

definitivi delle Commissioni competenti per i profili

finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura

indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.

5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per

l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai

mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,

concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui

all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente

articolo, puo' emanare disposizioni integrative e

correttive al fine di tenere conto delle eventuali

disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione

europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,

all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e

all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto

comma, della Costituzione, i decreti legislativi

eventualmente adottati nelle materie di competenza

legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le

province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la

propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del

termine stabilito per l'attuazione della normativa

comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla

data di entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel

rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario

e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi

fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A

tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita

indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle

disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso

in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti

ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine

previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una

relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con

competenza istituzionale prevalente per la materia a

giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche

comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera

dei deputati e il Senato della...

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