DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'' in tema di atti persecutori.


CAPO I


Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;

    2. dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis; ».


    CAPO I


    Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
    dell'espulsione e controllo del territorio

    Art. 2.

    Modifiche al codice di procedura penale

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;

    2. all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; ».


    CAPO I


    Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
    dell'espulsione e controllo del territorio

    Art. 3.

    Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

  3. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;

    2. al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».


    CAPO I


    Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
    dell'espulsione e controllo del territorio

    Art. 4.

    Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

  4. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

    4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

    .


    CAPO I


    Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
    dell'espulsione e controllo del territorio

    Art. 5.

    Esecuzione dell'espulsione

  5. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».

  6. ...

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