LEGGE 31 luglio 2005, n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

LEGGE 31 luglio 2005, n.155

Conversione in legge, con modificazioni, del

27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo

internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3571):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro della giustizia (Castelli) il 27 luglio 2005.

Assegnato alle commissioni riunite 1™ (Affari costituzionali) e 2™ (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1™, 3™, 5™, 8™

e 14™.

Esaminato dalla 1™ commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il 27 luglio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 1™ (Affari costituzionali) e 2™ (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 luglio 2005.

Esaminato in aula il 28 luglio 2005 e approvato il 29 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6045):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 29 luglio 2005, con pareri delle commissioni III, IV, V, IX e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 29 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2005.

Avvertenza:

Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

173 del 27 luglio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144

All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente

´1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democraticoª.

All'articolo 2

al comma 1, dopo le parole: ´decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,ª le parole: ´e successive modificazioni,ª sono soppresse

e le parole da: ´il questoreª fino a: ´sicurezzaª sono sostituite

dalle seguenti: ´il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblicaª; al comma 5, dopo le parole: ´attentati stessiª sono inserite le seguenti: ´ovvero per identificare i responsabili di atti...

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