LEGGE 3 gennaio 2012, n. 3 - Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.
(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrita' fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta' e della dignita' della persona.
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Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identita' di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
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La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualita' e di riconquistare la propria liberta', nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Funzioni della Regione 1. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, svolge le seguenti funzioni:
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promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;
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assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrita' fisica e la propria dignita';
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garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarieta', sostegno e soccorso alle donne vittime di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzioni o di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonche' ai loro figli minori o diversamente abili;
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promuove e sostiene l'attivita' dei centri antiviolenza;
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promuove la formazione di operatori del settore;
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promuove l'emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art.
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La Regione, per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1, promuove un piano triennale di interventi al fine di avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo ed il terzo settore, di incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, di potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, di garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza.
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La Regione adotta, in particolare, quattro linee di intervento:
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sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi;
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accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realta' associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;
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creazione di una rete territoriale;
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inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.
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La Regione promuove, altresi', l'istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per assicurare alle donne in difficolta' la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio.
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La Regione, per favorire l'attivita' dei centri antiviolenza ed il funzionamento delle case di accoglienza gia' esistenti o di prima attuazione, eroga contributi in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio, o di comuni, enti, associazioni ed imprese sociali, in forma singola o associata.
Art. 3
Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
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Il Forum e' sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la societa' in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
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Il Forum esprime parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali. Il Forum puo', altresi', formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.
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La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la composizione e il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne...
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