LEGGE 3 gennaio 2012, n. 3 - Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrita' fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta' e della dignita' della persona.

  1. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identita' di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.

  2. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualita' e di riconquistare la propria liberta', nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

    Art. 2

    Funzioni della Regione 1. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, svolge le seguenti funzioni:

    1. promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;

    2. assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrita' fisica e la propria dignita';

    3. garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarieta', sostegno e soccorso alle donne vittime di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzioni o di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonche' ai loro figli minori o diversamente abili;

    4. promuove e sostiene l'attivita' dei centri antiviolenza;

    5. promuove la formazione di operatori del settore;

    6. promuove l'emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art.

  3. La Regione, per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1, promuove un piano triennale di interventi al fine di avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo ed il terzo settore, di incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, di potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, di garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza.

  4. La Regione adotta, in particolare, quattro linee di intervento:

    1. sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi;

    2. accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realta' associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;

    3. creazione di una rete territoriale;

    4. inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.

  5. La Regione promuove, altresi', l'istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per assicurare alle donne in difficolta' la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

  6. La Regione, per favorire l'attivita' dei centri antiviolenza ed il funzionamento delle case di accoglienza gia' esistenti o di prima attuazione, eroga contributi in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio, o di comuni, enti, associazioni ed imprese sociali, in forma singola o associata.

    Art. 3

    Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

  7. Il Forum e' sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la societa' in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

  8. Il Forum esprime parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali. Il Forum puo', altresi', formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.

  9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la composizione e il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne...

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