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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1381-1386

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@Corte Di Cassazione Sez. fer., 27 agosto 2009, n. 33471 (ud. 20 agosto 2009). Pres. Esposito - Est. Mulliri - P.M. Montagna (conf.) - Ric. Costagliola.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere cinematografiche - Detenzione per la vendita - Mancanza del contrassegno SiaeProva della duplicazione o riproduzione - Esclusione - Mero indizio - Fondamento - Condizioni.

L'assenza del contrassegno SIAE su prodotti au diovisivi detenuti per la vendita, pur non valendo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della legge n. 633/1941, per mancata comunicazione alla Commissione europea della "regola tecnica" costituita dalla previsione dell'obbligo di detto contrassegno, può tuttavia costituire elemento indiziante idoneo, unitamente ad altri (quali, ad esempio, le circostanze della detenzione, il numero particolarmente significativo dei prodotti detenuti, la contraffazione delle copertine) a rendere configurabile il diverso reato di cui alla lett. c) del citato art. 171 ter, comma 1, della legge n. 633/1941. (Mass. Redaz.). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter) (1).

@Corte Di Cassazione Sez. III, 4 luglio 2008, n. 27109 (ud. 28 maggio 2009). Pres. Lupo - Est. Franco - P.M. Passacantando (diff.) - Ric. Fall Nar.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Supporti abusivamente duplicati o riprodotti - Mancanza del contrassegno Siae - Prova della duplicazione o riproduzione - EsclusioneMero indizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo l'inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente attribuibile, di garanzia della originalità dell'opera. (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter) (2).

(1, 2) Questione controversa. La giurisprudenza più recente e maggioritaria è conforme alla prima delle massime riportate in epigrafe. Si vedano: Cass. pen., sez. III, 27 agosto 2008, Santangelo, in questa Rivista 2009, 722; Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2008, Valentino, ivi 2009, 337 e Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2009, Kebe, ivi 2009, 444. Contra, oltre alla sentenza qui pubblicata, v. Cass. pen., sez. III, 3 settembre 2008, Beye, ivi 2009, 721 e Cass. pen., sez. VII, 29 maggio 2008, Boujlaib, ivi 2009, 337.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. Con la sentenza impugnata il ricorrente si è visto confermare la condanna inflittagli in primo grado per violazione degli artt. 648 c.p. e 171 ter L. 633/41 essendo stato trovato in possesso di 10 video-cassette abusivamente riprodotte e prive del marchio S.I.A.E. che, secondo l'accusa, deteneva per la vendita e la distribuzione.

Avverso tale decisione, il Costagliola ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione delle norme processuali sussistendo nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza della Corte d'Appello dal momento che la stessa, effettuata, in un primo momento presso l'abitazione dell'imputato, stante il suo mancato reperimento, è avvenuta ex art. 161 c.p.p. presso il difensore. Siccome, però, il ricorrente è effettivamente residente nell'indirizzo indicato sulla relata di notifica, il fatto che quella fosse avvenuta a mezzo posta, anziché a mezzo ufficiale giudiziario, ha impedito maggiori approfondimenti;

2) violazione della legge penale per avere la Corte ritenuto il concorso formale e non (come richiesto) l'assorbimento tra il reato di cui all'art. 171 ter L. 633/ 41 e l'art. 648 c.p. Citando una sentenza della seconda sezione di questa S.C. (18 gennaio 2005, n. 3995), il ricorrente sostiene che, invece, la condotta di acquisto di musicassette prive di contrassegno è stata depenalizzata.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

  1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che vengono qui di seguito precisati.

    Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso dal momento che la notifica a mezzo posta è prevista

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    dalla legge (art. 170 c.p.p.) ed il ricorso a tale modalità non è esclusa neanche per l'estratto contumaciale. Ad ogni modo, l'argomento è ininfluente posto che eventuali vizi nella notifica dell'estratto contumaciale rilevano ai fini del decorso dei termini per proporre impugnazione ma nulla hanno a che vedere con il contenuto in sé della sentenza. Nella specie, il ricorrente di nulla può dolersi dal momento che ha potuto ritualmente proporre ricorso che, di certo - come dimostra il fatto che si stia qui discettando anche sul merito - non è stato certo ritenuto inammissibile in limine per ipotetici vizi connessi alla ritualità dell'impugnazione. Assolutamente generico, del resto è il gravame in ordine alle conseguenze derivanti da un mancato approfondimento sul recapito del ricorrente.

    Per quanto attiene al secondo motivo occorre riconoscere che, sebbene la questione della possibilità di concorso tra l'art. 171 ter L. 633/41 e l'art. 648 c.p. sia stata alquanto controversa, nel concreto, la doglianza del ricorrente è giustificata.

    Se è vero, infatti, per un verso, che le S.U. di questa S.C. (20 dicembre 2005, Marino, RV 232302) hanno ritenuto configurabile il concorso tra i reati in discussione "quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione" è anche vero che, in motivazione, la Corte ha precisato che il principio affermato avrebbe dovuto essere applicato alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della legge n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 (posto che, nel vigore della L. n. 248/00 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fotografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 171-171 octies L. 22 aprile 1941 n. 633, integrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della stessa legge che, in forza del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, prevaleva in ogni caso sull'art. 648 c.p. che punisce lo stesso fatto anche se l'acquisto fosse destinato al commercio).

    Orbene, poiché, nel caso di specie, il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171 ter risultano accertati in data 16 ottobre 2001, alla stregua di quanto osservato, non è configurabile il concorso tra detti reati.

    Dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza del reato di ricettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art 648 c.p. perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

    Per il resto, tuttavia, essa va confermata rivelandosi del tutto infondate le considerazioni del ricorrente circa un asserita depenalizzazione dell'ipotesi di cui all'art. 171.

    La...

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