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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine983-985

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 12 agosto 2009, n. 32916 (c.c. 29 aprile 2009). Pres. Morgigni - Est. Maresca - P.M. Gialanella (diff.) - Ric. Ponzoni.

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo Obbligatorietà ex art. 186 nuovo c.s. come modificato dal D.L. n. 92/2008 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della no- vella - Ammissibilità.

L’obbligo di confisca del veicolo previsto per ilcaso di guida in stato di ebbrezza dall’art. 186, comma 2, lett. c), nuovo c.s., a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif., in legge 24 luglio 2008, n. 125 sussiste anche quando si tratti di fatti commessi prima dell’entrata in vigore di detta modifica, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 200, comma primo, c.p. (secondo cui le misure di sicurezza personali sono regolate dalla legge in vigore all’epoca della loro applicazione), espressamente richiamato, per le misure di sicurezza patrimoniali, dall’art. 236, comma secondo, c.p. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 236; c.p., art. 240) (1).

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 12 agosto 2009, n. 32932 (c.c. 4 giugno 2009). Pres. Campanato - Est. Massafra - P.M. Di Casola (conf.) - Ric. Simioni.

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo Obbligatorietà ex art. 186 nuovo c.s. come modificato dal D.L. n. 92/2008 - Applicabilità ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della no- vella - Esclusione - Ragioni.

La confisca obbligatoria del veicolo prevista per il caso di guida in stato di ebbrezza dall’art. 186, comma 2, lett. c), nuovo c.s., a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif., in legge 24 luglio 2008, n. 125, non può trovare applicazione con riguardo a fatti commessi prima dell’entrata in vigore di detta modifica, non essendo estensibile ad un provvedimento ablatorio patrimoniale a connotazioni sanzionatorie, come quello in discorso, la regola dettata dall’art. 200 c.p. per le misure di sicurezza personali, secondo cui le stesse sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione, essendo questa correlata alla pericolosità sociale attuale del soggetto. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 200; c.p., art. 240) (2). (1, 2 )Le pronunce riportate in epigrafe testimoniano il sorgere di un contrasto giurisprudenziale all’interno sezione IV della Cassazione. Cfr. la recente Cass. pen., sez. IV, del 30 marzo 2009, n. 13831, Fumagalli, in CED - Archivio penale RV242479, che ritiene ammissibile l’istanza di riesame del decreto di sequestro...

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