Contrasti

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1105-1114

Page 1105

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 22 giugno 2009, n. 25956 (ud. 26 marzo 2009). Pres. Gemelli - Est. Conti - P.M. Palombarini (diff.) - Ric. Vitale

Misure cautelari personali - Estinzione - Condanna non definitiva per reato continuato - Aumento per i reati satelliti - Omessa indicazione del giudice - Determinazione incidentale - Necessità - Criteri - Competenza del giudice della misura cautelare - Sussistenza. Misure cautelari personali - Estinzione - Condanna non definitiva per reato continuato - Custodia subita solo per i reati satelliti - Durata inferiore alla pena inflitta - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione - Aumento per la continuazione - Sussistenza.

Allorche il giudice del procedimento principale, nell’infliggere la pena per il reato continuato, non abbia provveduto all’individuazione degli aumenti per i reati satelliti rilevanti per il calcolo dei termini di durata massima delia custodia cautelare, applicata solo per essi o alcuni di essi, la lacuna va colmata dal giudice investito della questione cautelare, che, con il limite dell’aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo I’apprezzamento fattone dal giudice di merito. (C.p.p., art. 300; c.p.p., art. 533; c.p., art. 81) (1).

In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare I’eventuale perdita di efficacia (art. 300 comma quarto cod. proc, pen.) della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alia quale occorre fare riferimento e quella inflitta come aumento per tale titolo, (C.p.p., art. 278; C.p.p., art. 300; c.p.p., art. 533) (2).

    (1, 2) La questione controversa, che si incentra sul significato dell’espressione «entità della pena irrogata» quando la sentenza di condanna riguardi un reato continuato e il titolo cautelare riguardi soltanto un reato in continuazione, e non la violazione più grave, era stata già affrontata da Cass. pen., S.U., 27 giugno 1997, Mammoliti, pubblicata per esteso in questa Rivista 1997, 1025, espressione di un principio di diritto sostanzialmente confermato dall’attuale pronuncia delle Sezioni Unite penali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – Con ordinanza del 17 marzo 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Ciro Vitale la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica ex art. 416 bis c.p. (capo A) e per il delitto di cui all’art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991 (capo E). Il provvedimento veniva eseguito il 22 marzo 2006.

In data 10 aprile 2006 il Tribunale del riesame di Napoli annullava detta ordinanza limitatamente al capo A.

La Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal Vitale avverso la predetta ordinanza del tribunale del riesame con riferimento al restante reato di cui al capo E, emetteva in data 5 dicembre 2006 sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.

Il 16 gennaio 2007, medio tempore, il Gip del Tribunale di Napoli dichiarava la misura cautelare inefficace per decorrenza del termine di fase di sei mesi ex art. 303 comma 1, lett. b bis), c.p.p., quanto al medesimo capo E.

Con sentenza del 12 febbraio 2007, il Vitale a seguito di rito abbreviato, veniva condannato in stato di libertà dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli per entrambi i suddetti reati (capi A ed E) alla pena di anni 12 di reclusione, previa unificazione della pena, stante la ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. c.p., ritenuto più grave il reato ex art. 74 cit., di cui al capo E (p.b. anni 16 di reclusione, aumentata di anni 2 per il reato di cui al capo A, ridotta di un terzo per il rito speciale). La pena a titolo di aumento per la continuazione relativamente al capo A veniva così determinata in anni uno, mesi quattro di reclusione.

Con ordinanza del 15 febbraio 2007, il Gup del medesimo tribunale, richiamandosi sia al disposto dell’art. 275 comma 1 bis c.p.p. sia a quello dell’art. 307 comma 2, lett. b), c.p.p., sul presupposto del pericolo di fuga, ripristinava nei confronti del Vitale la misura cautelare della custodia in carcere per entrambi i suddetti reati, tenuto conto della condanna inflittagli. Il provvedimento veniva eseguito il 16 febbraio 2007.

Il 27 marzo 2007, sull’appello presentato dal Vitale ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Napoli dichiarava l’inefficacia della misura cautelare relativamente al capo A, ex art. 309 comma 9 c.p.p., qualificato il gravame come riesame, e annullava l’ordinanza cautelare relativamente al capo E per insussistenza del pericolo di fuga di cui all’art. 307 comma 2, lett. b), c.p.p. La scarcerazione veniva eseguita il 4 aprile 2007, giorno del deposito dell’ordinanza.

Con ordinanza del 6 aprile 2007, il Gup del Tribunale di Napoli applicava nuovamente al Vitale, rela-Page 1106tivamente al solo capo A, la misura cautelare carceraria. Il provvedimento veniva eseguito il 7 aprile 2007.

In data 24 aprile 2007 il Tribunale di Napoli, sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse del Vitale, confermava la predetta ordinanza, tenuto conto dell’intervenuta condanna e ritenendo operante la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. Questa decisione diveniva definitiva, avendo la Corte di cassazione, con sentenza in data 12 dicembre 2007, dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro essa.

Il 7 settembre 2007 la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di scarcerazione proposta dal difensore del vitale – che aveva dedotto la perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 300 comma 4 c.p.p. – osservando che la sua durata risultava inferiore alla pena inflitta, a titolo di continuazione, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. per il quale era ancora in atto la custodia cautelare.

Con sentenza pronunciata il 28 marzo 2008 (e depositata il 5 giugno 2008) la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna appellata.

Il 3 giugno 2008, Vitale, a mezzo del suo difensore, avanzava alla Corte di appello di Napoli richiesta di scarcerazione ex art. 300 comma 4 c.p.p., per la perdita di efficacia della misura cautelare sul presupposto che la sua durata risultava superiore all’entità della pena inflittagli per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A) per il quale era ancora in atto la custodia cautelare.

Con ordinanza adottata il 18 giugno 2008 (e depositata il giorno successivo), la corte di appello rigettava la richiesta.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., confermava la predetta ordinanza della corte di appello.

  1. – Il tribunale, ripercorrendo e riassumendo le considerazioni espresse dalla corte di appello nell’ordinanza appellata, osservava che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23381 del 31 maggio 2007, ric. Keci, richiamata dall’appellante, la quale aveva risolto il conflitto giurisprudenziale in ordine al computo dei termini di fase nel reato continuato – affermando il principio per cui deve aversi riguardo alla pena complessivamente irrogata per i reati per cui sussiste il titolo custodiale – nulla prevedeva in merito al caso in esame, nel quale il reato satellite risultava essere l’unico per il quale era in corso la misura custodiale.

    Tale aspetto era stato affrontato e risolto dalla stessa Corte Suprema in altre sentenze, nel senso che, in simile situazione, doveva tenersi conto della pena che sarebbe stata irrogata in via autonoma per il reato satellite, prima dell’applicazione delle norme sulla continuazione, calcolata in base all’art. 533 comma 2 c.p.p.

    Una diversa soluzione avrebbe comportato – ad avviso del tribunale – una disparità di trattamento a seconda della scelta di trattare i reati in maniera autonoma o separata.

    Sulla base di queste premesse, considerato che il minimo edittale previsto per il delitto di cui all’art. 416 bis comma primo c.p. è di anni cinque di reclusione, il tribunale riteneva non ancora «decorso il termine di fase e neppure caducata la misura ai sensi dell’art. 300 comma 4 c.p.p.».

  2. – Avverso tale ordinanza l’avv. Salvatore Vitiello, difensore del Vitale, ha presentato ricorso per cassazione, denunciando con un unico motivo la violazione degli artt. 300 comma 4, 533 comma 2 c.p.p. e 81 c.p.

    Si osserva come dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del 26 febbraio 1997, ric. Mammoliti, emerga inequivocabilmente che la pena da considerare, ai fini dell’art. 300 comma 4 c.p.p., è quella inflitta concretamente per i reati satellite; e che nella specie il Vitale si trovava in stato di custodia cautelare unicamente per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., per il quale, a titolo di aumento di pena per la continuazione rispetto al più grave reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, erano stati inflitti anni due di reclusione (recte, anni uno, mesi quattro), sicché, essendo l’imputato detenuto dal 17 marzo 2006, la durata della custodia cautelare aveva superato quella di detta pena. La divesa soluzione, accolta dalla sentenza della sez. V, n. 9499 del 12 gennaio 2006, ric. Cadinu, si riferirebbe, ad avviso del ricorrente, alla differente situazione in cui la pena per il reato satellite, per il quale l’imputato era stato sottoposto a misura cautelare, non sia stata determinata in sede di condanna.

  3. – La II sez. pen., assegnataria del ricorso, con ordinanza del 10 dicembre 2008, depositata il 27 gennaio 2009, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla nozione di «pena inflitta» ai fini dell’applicazione dell’art. 300 comma 4 c.p.p. nel caso in cui per l’unico reato per il quale è applicata la custodia cautelare sia stata irrogata, con sentenza di condanna ancora soggetta ad impugnazione, una pena a titolo di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT