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Rivista penale 6/2015
Contrasti
corte dI cassazIone penale
sez. un., 24 aprIle 2015, n. 17325
(c.c. 26 marzo 2015)
pres. santacroce – est. squassonI – p.m. destro (conf.) – rIc. rocco ed
altro
Violazione di domicilio y Accesso abusivo a si-
stema informatico y Luogo della consumazione del
reato y Accertamento y Competenza per territorio y
Individuazione.
. Il luogo di consumazione del delitto di accesso abu-
sivo ad un sistema informatico o telematico di cui al-
l’art. 615 ter c.p. coincide con quello nel quale si trova
il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si
mantiene abusivamente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 615
ter; c.p.p., art. 8) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. hanno risolto il contra-
sto giurisprudenziale circa la competenza per territorio in merito al
reato contestato. Nello stesso senso della pronuncia in commento
si veda Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 40078, in questa Rivi-
sta 2010, 47. In senso difforme, ovvero nel senso che il luogo della
consumazione del reato ex art. 615 ter c.p. deve individuarsi là dove
è materialmente situato il sistema informatico (server) violato, si
veda, ex multis, Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 40303, ivi
2013,1252. Sulla f‌igura criminosa dell’accesso abusivo ad un sistema
informatico si veda, inoltre, Cass. pen., sez. un., 7 febbraio 2012, n.
4694 ivi 2012, 381, con nota di S. LOGROSCINO, Il delitto di accesso
abusivo a un sistema informatico o telematico da parte del soggetto
abilitato all’accesso ed ivi 2012, 766, con nota di C. CINQUE, L’inter-
pretazione estensiva in tema di accesso abusivo a sistemi informatici
o telematici ex art. 615 ter c.p.: possibili prof‌ili di incostituzionalità
della norma alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n.
4694/12.
svolgImento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli ha esercitato l’azione penale nei confronti di Mi-
chelina Rocco e Giuseppe Schettino in ordine al reato pre-
visto dagli artt. 81, 110, 615-ter, secondo e terzo comma,
c.p., perchè, in concorso tra loro ed agendo la Rocco in
qualità di impiegata della Motorizzazione civile di Napoli,
si introducevano abusivamente e ripetutamente nel si-
stema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per effettuare visure elettroniche che esulavano
dalle mansioni della imputata ed interessavano lo Schetti-
no (amministratore di una agenzia di pratiche automobili-
stiche).
Con sentenza in data 2 dicembre 2013, il Giudice della
udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha dichiarato
la propria incompetenza per territorio ritenendo compe-
tente il Giudice del Tribunale di Roma in ragione della
ubicazione della banca-dati della Motorizzazione civile
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
sede in Roma.
Chiesto il rinvio a giudizio da parte del Procuratore
della Repubblica per entrambi gli imputati, il Giudice
della udienza preliminare del Tribunale di Roma, con
ordinanza del 16 giugno 2014, ha sollevato conf‌litto nega-
tivo di competenza per territorio ritenendo che il luogo di
consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema
informatico dovesse radicarsi ove agiva l’operatore remoto
e, pertanto, a Napoli.
2. La Prima Sezione penale, cui il ricorso è stato as-
segnato tabellarmente, con ordinanza n. 52575 del 28
ottobre 2014, depositata il 18 dicembre 2014, rilevato un
potenziale contrasto di giurisprudenza, ha rimesso gli atti
alle Sezioni Unite.
Con decreto in data 23 dicembre 2014 il Primo Presi-
dente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issandone
per la trattazione l’odierna udienza camerale.
motIvI della decIsIone
1. Il quesito posto alle Sezioni Unite è il seguente: “Se, ai
f‌ini della determinazione della competenza per territorio,
il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter,
c.p., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce
nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server
che elabora e controlla le credenziali di autenticazione
fornite dall’agente”.
1.1. La questione è di particolare rilievo dal momento
che il reato informatico, nella maggior parte dei casi, si
realizza a distanza in presenza di un collegamento telema-
tico tra più sistemi informatici con l’introduzione illecita,
o non autorizzata, di un soggetto, all’interno di un elabora-
tore elettronico, che si trova in luogo diverso da quello in
cui è situata la banca-dati.
Gli approdi ermeneutici hanno messo in luce due op-
poste soluzioni che si differenziano nel modo di intendere
la spazialità nei reati informatici: per alcune, competente
per territorio è il tribunale del luogo nel quale il soggetto
si è connesso alla rete effettuando il collegamento abusivo,
per altre, il tribunale del luogo ove è f‌isicamente allocata
la banca-dati che costituisce l’oggetto della intrusione.
1.2. Una sola sentenza della Corte di cassazione ha ap-
profondito il tema in esame, individuando la competenza
territoriale nel luogo ove è allocato il server (sez. l, n.
40303 del 27 maggio 2013, Martini, Rv. 257252).

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