Contrasti

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Rivista penale 5/2015
Contrasti
corte di cassazione penaLe
sez. un, 17 marzo 2015, n. 11170
(ud. 25 settembre 2014)
pres. de roberto – est. marasca – p.m. destro (diff.) – ric. curateLa
faLLimento u. s.p.a ed aLtra
Società y Reati societari y Sequestro preventivo f‌i-
nalizzato alla conf‌isca di beni equivalenti al valore
del prof‌itto y Fallimento della società y Legittima-
zione del curatore del fallimento ad impugnare il
provvedimento di sequestro y Esclusione.
Società y Reati societari y Sequestro preventivo
f‌inalizzato alla conf‌isca di beni equivalenti al valo-
re del prof‌itto y Fallimento della società y Verif‌ica
delle ragioni dei terzi sui beni y Competenza y Indi-
viduazione y Giudice penale.
. Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre
impugnazione contro il provvedimento di sequestro adot-
tato ai sensi dell’art. 19 D.L.vo n. 231 del 2001. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 19) (1)
. In tema di conf‌isca per equivalente a norma dell’art.
19, comma 2, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, con riferi-
mento a beni di pertinenza della massa attiva di un
fallimento, la verif‌ica delle ragioni dei terzi al f‌ine di
accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non
al giudice fallimentare. (d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231,
art. 19) (2)
(1) La questione risolta dalle SS.UU. con la sentenza che si annota
riguarda essenzialmente il rapporto tra il provvedimento di seque-
stro e conf‌isca del prof‌itto del reato e procedura fallimentare, quando
il provvedimento di sequestro/conf‌isca riguardi beni di pertinenza
della massa attiva di un fallimento. In sintesi: se, per disporre il
sequestro ex art. 19, comma 2, D.L.vo n. 231/2001, con riferimento ai
beni anzidetti, il giudice penale possa limitarsi ad accertare la conf‌i-
scabilità dei cespiti, senza prendere in considerazione le esigenze tu-
telate dalla procedura concorsuale, o debba invece procedere ad una
valutazione comparativa tra le ragioni di questa, ed in particolare dei
creditori in buona fede, e quelle afferenti alla pretesa punitiva dello
Stato e, in quest’ultimo caso, se la verif‌ica delle ragioni dei singoli
creditori, al f‌ine di accertarne la buona fede, debba essere compiuta
dal giudice penale o, invece, dal giudice fallimentare. Secondo Cass.
pen., sez. un., 9 luglio 2004, n. 29951, in questa Rivista 2005, 363, esa-
minando il caso di un sequestro preventivo disposto in funzione della
conf‌isca facoltativa prevista dall’art. 240, primo comma, c.p. (quindi,
non di conf‌isca ex art. 19 D.L.vo n. 231/2001) sul prof‌itto di delitti
tributari e truffe ai danni dello Stato commessi in forma organizzata,
il sequestro penale non è precluso a condizione che il giudice dia
motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla
conf‌isca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi
dei creditori. Tuttavia, per l’ipotesi di conf‌isca obbligatoria, avendo
per oggetto una res pericolosa in quanto frutto di attività illecita,
le SS.UU. ne affermano l’insensibilità alla procedura fallimentare.
Segue questo indirizzo, con espresso riferimento al sequestro per
equivalente a norma del citato art. 19, Cass. pen., sez. V, 13 agosto
2008, n. 33425, ivi 2009, 763, precisando che i beni oggetto di conf‌isca
per equivalente non sono intrinsecamente pericolosi e che spetta,
quindi, al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese
alla conf‌isca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi
interessi dei creditori nella procedura fallimentare. A quest’ultima
pronuncia si aggiunga Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2013, n. 48804,
ivi 2014, 202, che bilancia le esigenze di tutela penale e quelle dei
creditori, facendo salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. A
questo indirizzo se ne è contrapposto altro che, nel disciplinare i
rapporti tra sequestro/conf‌isca e fallimento ha, invece, dato rilievo
alla natura della conf‌isca. In tal senso, si vedano: Cass. pen., sez. I,
3 maggio 2010, n. 16783, ivi 2011, 456 e Cass. pen., sez. VI, 30 luglio
2008, n. 31890, ivi 2009, 886. La soluzione del quesito sottoposto alle
SS.UU. è stata nel senso di discostarsi dagli orientamenti anzidetti
per affermare che le f‌inalità dei due vincoli posti sugli stessi beni -
quello imposto dall’apertura della procedura fallimentare e quello
derivante dal sequestro e/o dalla conf‌isca - sono differenti ma non
conf‌liggenti tra loro, potendo coesistere: lo Stato potrà far valere il
suo diritto sui beni sottoposti a vincolo fallimentare, salvaguardando
i diritti riconosciuti ai creditori, soltanto a conclusione della proce-
dura fallimentare. Alla luce di tutto ciò può, dunque, essere risolta
anche la questione, oggetto precipuo della massima in epigrafe, atti-
nente alla legittimazione o meno del curatore fallimentare a proporre
impugnazione contro il provvedimento di sequestro ex art. 19 D.L.vo
n. 231/2001. Conferma la decisione di escluderne la legittimazione
Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2000, n. 1926, ivi 2001, 202, secondo cui
la curatela fallimentare, avendo un compito esclusivamente gestio-
nale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non è titolare di alcun
diritto sui beni. Contra, Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2013, n. 48804,
ivi 2014, 202, che ritiene il curatore fallimentare legittimato, quale
terzo in buona fede, a proporre istanza di revoca del sequestro pre-
ventivo disposto, ex art. 19 D.L.vo n. 231/2001, ai f‌ini della conf‌isca
in misura equivalente al prof‌itto derivante dal reato, nei confronti di
una società fallita.
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. II, 13
giugno 2014, n. 25201, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna,
che afferma la legittimità del mantenimento del sequestro preven-
tivo f‌inalizzato alla conf‌isca di beni di una società nei cui confronti
pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente
da reato anche quando sopravviene a carico dell’ente una procedura
concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice
penale il potere di valutare, all’esito del procedimento se disporre la
conf‌isca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti. Cfr., inol-
tre, la sentenza Cass. pen., sez. un., 8 giugno 1999, n. 9, pubblicata
per esteso in questa Rivista 1999, 633.
svoLgimento deL processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bologna, con ordinanza del 4 maggio 2012, disponeva
in danno, fra gli altri, di U. S.p.a. e H S.p.a. il sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca, anche per equivalente,

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