Contrasti

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Rivista penale 4/2015
Contrasti
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. un., 16 dICembre 2014, n. 52117
(ud. 17 LugLIO 2014)
preS. SAntACrOCe – eSt. VeCChIO – p.m. deStrO (COnf.) – rIC. p.g. In prOC.
CukOn ed ALtrO
Furto y Momento consumativo del reato y Impos-
sessamento della cosa y Esclusione y Furto in super-
mercato y Fatto avvenuto sotto il costante controllo
del personale del supermercato e delle telecamere y
Conf‌igurabilità del tentativo y Sussistenza.
. In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della
azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi
apparati di rilevazione automatica del movimento della
merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte
della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorve-
glianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale
ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”,
impediscono la consumazione del delitto di furto che
resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente
conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed
effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita
dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto pas-
sivo. (c.p., art. 56; c.p., art. 624; c.p., art. 625)
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. Con sentenza deliberata l’11 febbraio 2013 e deposita-
ta il 25 febbraio 2013, il Tribunale di Bergamo, in composi-
zione monocratica, giudicando col rito abbreviato, instau-
rato in esito alla convalida dell’arresto e alla presentazione
per il giudizio direttissimo, ha condannato, nel concorso
della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenui-
tà (reputata equivalente alla aggravante dell’uso della vio-
lenza sulle cose e alla recidiva), nonchè della diminuente
del rito, alla pena della reclusione in tre mesi e della multa
in cento euro Jennifer Cukon e Gerardo Prevete, dichiarati
responsabili del furto tentato, commesso, in concorso tra
loro, a danno del centro commerciale Iper alle Valli, così
riqualif‌icata la originaria imputazione di furto consumato.
Il Tribunale ha accertato che i giudicabili, entrambi
confessi, avevano prelevato dai banchi di esposizione
del supermercato tre f‌laconi di profumo, caffè e biscotti;
avevano lacerato le confezioni, rimuovendo la “placchette
antitaccheggio”; avevano occultato la refurtiva, celandola
dentro una borsa e sotto gli indumenti; avevano, quindi,
superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma
esibendo altro prodotto (regolarmente pagato); ed erano
usciti dal centro commerciale.
All’esterno del fabbricato l’addetto alla sicurezza,
Marco Ferrari, il quale si era avveduto in precedenza della
azione furtiva, era alf‌ine intervenuto, promovendo l’inter-
vento della polizia giudiziaria che aveva tratto in arresto
i due imputati.
2. Con riferimento a quanto serba rilievo nella sede del
presente scrutinio di legittimità, sul punto della def‌inizio-
ne giuridica del fatto, il Tribunale ha motivato che la con-
corsuale condotta delittuosa doveva essere derubricata
nella ipotesi del tentativo, in quanto tutta la azione si era
“svolta sotto gli occhi dell’addetto alla sicurezza il quale
aveva monitorato ogni spostamento” dei due imputati e
aveva deciso “di bloccarli alla rectius: dopo la barriera
delle casse, anzichè durante la sottrazione, per mere ra-
gioni di opportunità”.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte territoriale ha proposto ricorso immediato per cas-
sazione con atto recante la data del 27 marzo 2013, dichia-
rando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, in relazione all’art. 56 c.p.,
nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione.
Il ricorrente deduce, anche con richiamo di pertinenti
arresti della Corte di cassazione: il giudice a quo ha tra-
scurato di dare conto delle supposte ragioni di opportu-
nità che avrebbero indotto l’addetto alla vigilanza a non
intervenire prima che i giudicabili superassero le casse;
per vero è “solo al momento in cui gli imputati alla cassa
non hanno pagato” la merce, prelevata e occultata, che
“è scattata...la possibilità di contestare con certezza il
furto”; un intervento prematuro non avrebbe consentito di
stabilire se la condotta fosse stata realmente preordinata
al furto, in quanto “molte volte” accade che i clienti dei
supermercati aprano le confezioni dei prodotti o, addirit-
tura, li consumino, “prima di raggiungere le casse e che,
poi, li paghino regolarmente”; nella specie, colla materiale
apprensione, la refurtiva è “uscita dalla disponibilità della
persona offesa...al momento del passaggio alla barriera
delle casse” in mancanza del pagamento della merce;
la circostanza che l’addetto alla vigilanza avesse notato
la azione dei prevenuti, già prima che costoro avessero
raggiunto la cassa, “non trasforma il furto consumato in
furto tentato”, in quanto “i responsabili sono stati colti in
un momento successivo alla realizzazione del fatto reato”,
in una area “diversa da quella dove era stata perpetrata
la sottrazione della merce” e in una “fase temporale” di-
stinta e posteriore; peraltro, anche accedendo all’indirizzo
minoritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il

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