Contrasti

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Rivista penale 3/2015
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 14 MARZO 2014, N. 12228 (*)
(UD. 24 OTTObRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. MILO – RIC. CIfARELLI ED ALTRI
Concussione y Abuso y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nuova disciplina y Casi c.d. ambigui y
Criteri di valutazione y Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla L.
n. 190/2012, sussiste in presenza di un abuso costrit-
tivo del pubblico uff‌iciale attuato mediante violenza o
minaccia, eplicita o implicita, di un danno contra ius,
da cui deriva una grave limitazione della libertà di au-
todeterminazione del destinatario che, senza ricevere
alcun vantaggio, è posto di fronte all’alternativa di su-
bire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la
promessa dell’indebito. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317)
. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla L.
n. 190/2012, consiste nell’abuso induttivo posto in essere
dal pubblico uff‌iciale o dall’incaricato di pubblico ser-
vizio che con una condotta di persuasione, suggestione,
inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue
la libertà di autodeterminazione del privato, il quale di-
sponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 319 quater)
. Nei casi c.d. ambigui, quelli che possono collocarsi
al conf‌ine tra la concussione e l’induzione indebita,
i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del
vantaggio indebito, che rispettivamente contraddi-
stinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella
loro operatività dinamica all’interno della vicenda
concreta, individuando, all’esito di una complessiva ed
equilibrata valutazione del fatto, i dati più qualif‌icanti.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2014, 565. Se ne ripubblicano solamente le massime con nota di D.
GIANNELLI.
RAPPORTO TRA ART. 317 C.P.
E NUOVO ART. 319 qUATER C.P.
ANNOTAZIONE A CASS. PEN.,
SEZ. UN., 14 MARZO 2014, N.
12228
di Domenico Giannelli
Descrizione della pronuncia e degli orientamenti
emersi
Con la recente pronuncia 18 marzo 2014, n. 12228 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito
il rapporto esistente tra l’art. 317 c.p. e il nuovo art. 319
quater c.p. e cioè il discrimen esistente tra la concussione
per costrizione e quella per induzione con riferimento
alle problematiche afferenti alla successione di leggi nel
tempo.
La “vexata quaestio” dottrinale e giurisprudenziale è
nata con l’approvazione della legge 120/2012 che ha in-
trodotto nel corpo del codice penale l’art. 319 quater c.p.
Per comprender la portata della questione è necessaria
una panoramica di carattere storico.
Con il codice Rocco del 1930 la concussione veniva
inserita all’interno di un’unica norma, l’articolo 317 c.p.,
che contemplava la concussione per costrizione e quella
per induzione e le puniva con una pena da quattro a dodici
anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila.
Non veniva, pertanto, operata alcuna distinzione tra
le due forme corruttive, a differenza di quanto previsto
dal Codice Zanardelli del 1889, tanto che sia la condotta
corruttiva che quella induttiva erano punite con pene su-
periori a quelle della concussione contemplata dal codice
Zanardelli.
Veniva soppressa la circostanza attenuante della lieve
entità della somma o dell’ utilità data o promessa dal sog-
getto passivo.
La cosiddetta concussione negativa trasmigrava nel
peculato con prof‌itto dell’ errore altrui; ciò in coerenza
con l’ideologia fascista di concepire i rapporti tra Autorità
statale e cittadino.

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