Contrasti

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Rivista penale 2/2015
Contrasti
corTe di cassazione penale
sez. un., 2 gennaio 2015, n. 2
(c.c. 30 oTTobre 2014)
pres. sanTacrooce – esT. zampeTTi – p.m. spinaci (conf.) – ric. maiorella
Pena y Estinzione (cause di) y Prescrizione y Decor-
renza del termine y Esecuzione della pena subordi-
nata alla revoca dell’indulto.
. Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata
alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della
pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza
di condanna, quale presupposto della revoca del bene-
f‌icio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 172; c.p., art. 174) (1)
(1) Pronuncia della Suprema Corte che dipana il contrasto giuri-
sprudenziale sorto sul tema, a seguito di due contrapposti orienta-
menti interpretativi. In senso difforme alla statuizione in commento
si vedano: Cass. pen, sez. I, 27 maggio 2013, n. 22707, in questa Rivi-
sta 2014, 539; Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2013, n. 43489, ivi 2014,
753 e Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2013, n. 13414, ivi 2014, 330, in
relazione alla prescrizione della pena in caso di revoca della sospen-
sione condizionale della stessa; Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2000,
n. 1441, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez.
I, 11 giugno 1999, n. 2998, ibidem, tutte in generale concordi nel
ritenere che il dies a quo da computarsi ai f‌ini dell’estinzione della
pena, debba decorrere dal giorno in cui, verif‌icatasi la decadenza dal
benef‌icio, la pena possa tornare concretamente ad essere posta in
esecuzione e tale momento non coincide con il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna comportante la revoca del benef‌icio ex
ante concesso, ma con la data in cui, disposta la revoca, il relativo
provvedimento è divenuto irrevocabile. In senso conforme all’odier-
na statuizione delle Sezioni Unite, secondo cui, invece, si deve fare
riferimento al momento in cui sono, per legge, maturate le condi-
zioni che hanno portato alla revoca del benef‌icio precedentemente
concesso, ovvero al giorno in cui è divenuta def‌initiva la sentenza di
condanna determinante la causa della revoca dell’indulto, si vedano:
Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2012, n. 10924, in questa Rivista 2013, 844;
Cass. pen., sez. I, 1° luglio 2009, n. 26748, ivi 2010, 922 e Cass. pen.,
sez. I, 19 dicembre 2006, n. 41574, ivi 2007, 1171.
svolgimenTo del processo
1. Enrico Maiorella azionava incidente di esecuzione
davanti al Tribunale di Milano, quale giudice competente
ai sensi dell’art. 665 c.p.p., avverso il provvedimento di
unif‌icazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti
in data 21 dicembre 2011 dal Procuratore della Repubblica
di Milano. Sosteneva in particolare il predetto condannato
che le pene, inserite in detto cumulo, portate dal prece-
dente provvedimento di unif‌icazione di pene concorrenti
emesso il 24 gennaio 1985 dal Procuratore della Repub-
blica di Milano (anni 1, mesi 7 e giorni 19 di reclusione)
e dalla sentenza del 19 aprile 1983 del Tribunale di Melf‌i
(anni 1 di reclusione) dovevano essere ritenute estinte
per prescrizione, ex art. 172 c.p., e quindi non eseguibili.
2. Con ordinanza in data 24 settembre 2012 l’adito
Tribunale di Milano, in composizione collegiale ed in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
come proposta dal Maiorella, argomentando in sintesi nei
seguenti termini: si trattava di pene già dichiarate estinte
per applicazione dell’indulto, benef‌icio peraltro revocato
con ordinanza del 27 febbraio 2008 del Tribunale di Melf‌i;
il termine estintivo decennale (trattandosi di delitti) non
era dunque ancora trascorso, sul presupposto che detto
termine dovesse decorrere dalla data del provvedimento
di revoca del benef‌icio.
3. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Milano
Enrico Maiorella ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, lett. b),
c.p.p., per erronea applicazione dell’art. 172 c.p.
Ricostruiti i termini della vicenda processuale, il ri-
corrente ha denunziato l’illegittimità del provvedimento
impugnato in quanto assunto in contrasto con il “costante”
(tale qualif‌icato dal ricorrente) insegnamento reso dalla
giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione
della prescrizione della pena, per la quale «Il termine di
prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della
revoca dell’indulto precedentemente concesso, decorre
dal momento in cui in concreto si è verif‌icato il presuppo-
sto per la revoca del benef‌icio e non da quello in cui è di-
venuta def‌initiva la decisione che ne ha accertato la con-
dizione risolutiva» (in tal senso si cita sez. I, 13 gennaio
2012, n. 10924), ovvero per cui «Il termine di prescrizione
della pena decorre dal momento in cui si sono verif‌icati i
presupposti per la revoca del benef‌icio precedentemente
concesso (nel caso di specie, l’indulto), e non dal giorno
in cui è divenuta def‌initiva la decisione che ha accertato
la causa di revoca, non potendo porsi a carico del condan-
nato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisio-
ne» (così sez. I, 21 maggio 2009, n. 26748). In applicazione
degli indicati principi, pertanto - sosteneva il ricorrente -
il dies a quo nel computo del termine di prescrizione della
pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell’indulto
precedentemente concesso, non deve essere individuato
nel momento in cui è divenuta def‌initiva l’ordinanza del
Tribunale di Melf‌i del 27 febbraio 2008, con cui è stata
accertata la causa della revoca del benef‌icio, bensì nel mo-
mento in cui è diventata def‌initiva la sentenza della Corte
di appello di Milano del 22 settembre 1989, costituente il
presupposto per la revoca del concesso benef‌icio, giusta
applicazione dei disposti degli artt. 11 D.P.R. 16 dicembre
1986, n. 865 («Il benef‌icio dell’indulto è revocato se chi
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giur
2/2015 Rivista penale
CONTRASTI
ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore ad un anno») e 10 D.P.R. 18 dicembre 1981, n.
744 («Il benef‌icio dell’indulto è revocato di diritto qualora
chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto
non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva
non inferiore a sei mesi»). Ne consegue - argomentava
ancora il ricorrente - che nel caso in esame risulta già
abbondantemente intervenuta la prescrizione della pena,
per decorso del termine decennale stabilito dalla norma
dell’art. 172, primo comma, c.p., decorrente dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza del 22 settembre
1989 presupposto della revoca.
4. La Prima Sezione penale, cui il ricorso era assegnato,
con ordinanza del 21-22 marzo 2014, n. 30007, deposita-
ta il 9 luglio 2014, ha rimesso la trattazione del ricorso
stesso alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., rilevando che
la questione ivi dedotta evidenziava una problematica
su cui verte un contrasto interpretativo tra le Sezioni,
concernente il dubbio se, nel caso di subordinazione del-
l’esecuzione della pena alla revoca dell’indulto, il termine
di estinzione della sanzione, a norma dell’art. 172, quinto
comma, c.p., decorra dalla data in cui è divenuta def‌initiva
la sentenza di condanna costituente il presupposto da cui
dipende la revoca del benef‌icio, ovvero dalla data in cui
è diventata def‌initiva la decisione che abbia accertato la
sussistenza della causa di revoca del condono, disponendo
quest’ultima. Nell’ordinanza di rimessione il Collegio ha
puntualizzato come con riguardo alla sollevata questione
sussista, già da tempo, un conf‌litto giurisprudenziale tra
due contrapposti orientamenti interpretativi: l’uno, più
risalente, per il quale, nel caso di subordinazione dell’ese-
cuzione della pena alla scadenza di un termine o al verif‌i-
carsi di una condizione, il dies a quo da computarsi ai f‌ini
dell’estinzione della pena, ex art. 172, quinto comma, c.p.,
decorre dal giorno in cui è divenuta def‌initiva la decisione
(sentenza o ordinanza emessa in sede di esecuzione ex art.
674 c.p.p.) che ha accertato la causa della revoca, dispo-
nendo quest’ultima; l’altro, più recente, secondo il quale il
termine di prescrizione della pena decorre dal momento
in cui si sono verif‌icati i presupposti per la revoca del
benef‌icio precedentemente concesso, ovvero è divenuta
def‌initiva la sentenza di condanna determinante la causa
della revoca del benef‌icio stesso. Elencate le più signif‌i-
cative pronunce espressive degli indicati orientamenti,
la Prima Sezione ha inoltre precisato le argomentazioni
poste a sostegno di entrambe le opzioni interpretative.
Per il più risalente orientamento il termine di pre-
scrizione deve decorrere dal momento in cui, accertata
la verif‌icatasi decadenza del benef‌icio, la pena può essere
concretamente posta in esecuzione, ossia dal momento in
cui il provvedimento di revoca del condono sia divenuto
irrevocabile. È vero, infatti, che la pronunzia giudiziale di
revoca dell’indulto ha natura solo dichiarativa, ma per tale
interpretazione è aspetto decisivo che, in assenza della
relativa declaratoria di revoca, la pena non può essere
posta di esecuzione, continuando a conservare eff‌icacia,
f‌ino alla sua formale revoca, il pregresso provvedimento
di concessione del benef‌icio. L’indicata esegesi ritiene di
presentare una maggiore coerenza con il principio genera-
le sancito dall’art. 172, quarto comma, c.p., per il quale il
termine prescrittivo decorre dal giorno in cui la pronuncia
di condanna è divenuta irrevocabile, ovverosia allorchè
essa abbia acquisito forza esecutiva ex art. 650 c.p.p. e sia
concretamente utilizzabile come titolo esecutivo. Solo dal
momento della revoca del condono, infatti, si ha la giudi-
ziale certezza della verif‌icazione della condizione risoluti-
va prevista per la revoca di diritto del benef‌icio e solo da
tale data la pena può essere concretamente eseguita.
Per il più recente indirizzo interpretativo, invece, la
ritenuta coincidenza della decorrenza del termine di pre-
scrizione con il momento di verif‌icazione dei presupposti
per la revoca del benef‌icio precedentemente concesso è da
ritenersi preferibile in quanto supportata da una lettura
della norma dell’art. 172, quinto comma, c.p. sorretta da
precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici.
Il riferimento, presente nella formulazione letterale del
dettato normativo, al «giorno in cui [...] la condizione si è
verif‌icata» attesta, infatti, che la decorrenza del termine di
prescrizione della pena è, di per sè, collegata alla data di
realizzazione del presupposto da cui la legge fa derivare la
revoca del benef‌icio, nulla rilevando il successivo momento
di adozione formale del provvedimento di revoca. Nè è di
alcun valore appare, in senso contrario, la giustif‌icazione
resa dalla contrapposta tesi, per cui la pena diventa con-
cretamente eseguibile solo in esito all’intervento della
decisione di revoca, osservato che «la decadenza dal be-
nef‌icio [...] opera di diritto, non appena la condanna che
la comporta passa in giudicato, e che il provvedimento di
revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione riso-
lutiva del benef‌icio, di talchè i relativi effetti si producono
ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è
verif‌icata». L’indicata opzione ermeneutica, inoltre, si pone
in termini maggiormente conformi rispetto alla ratio della
disciplina della prescrizione, sia del reato che della pena,
che si fonda sull’esigenza di garantire la certezza delle
situazioni giuridiche. Sotto tale prof‌ilo, allora, il termine
prescrizionale non può che decorrere dall’obiettiva verif‌i-
cazione delle condizioni legittimanti la revoca di diritto.
5. Il quesito di diritto sottoposto alle Sezioni Unite ve-
niva quindi formulato nei seguenti termini : “Se, nel caso
in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca
dell’indulto, il termine di estinzione della sanzione, a
norma dell’art. 172, quinto comma, c.p., decorre dalla data
in cui è divenuta def‌initiva la sentenza di condanna che
costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del
benef‌icio, o, invece, dalla data in cui è divenuta def‌initiva
la decisione che accerta la sussistenza della causa di re-
voca del condono”.
6. Il Primo Presidente, con decreto in data 14 luglio
2014, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, f‌issandone
la trattazione all’odierna udienza camerale, nelle forme di
cui all’art. 611 c.p.p.

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