Contrasti

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
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Corte di Cassazione Civile
sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620
pres. rovelli – est. aMbrosio – p.M. apiCe (Conf.) – riC. ugf
assiCurazioni spa (avv. argenio) C. inail ed altri (avv.ti tarantino e
rossi)
Assicurazione obbligatoria y Garanzia assicura-
tiva y Sinistro verif‌icatosi per errata manovra del
braccio di autogrù y Riconducibilità alla nozione
di circolazione del veicolo assicurato y Operatività
della garanzia assicurativa R.C.A. y Sussistenza.
. Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato
nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di
arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da
esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione,
sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione
della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con
riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a
compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.
Ne consegue che per l’operatività della garanzia per
la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del
veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o
sull’area ad essa parif‌icata, delle caratteristiche che lo
rendono tale sotto il prof‌ilo concettuale e, quindi, in
relazione alle sue funzionalità, sia sotto il prof‌ilo logi-
co che sotto quello di eventuali previsioni normative,
risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si
faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che
secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può ave-
re. (Sulla base di questo principio la S.C. ha rigettato il
ricorso ricorrendo, nella specie, tutti i presupposti per
l’operatività della garanzia assicurativa: l’autogrù, al
momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica
o almeno in un’area equiparata; l’uso che si faceva della
stessa e consistente nel sollevamento del cassone, con
il braccio meccanico, corrispondeva all’utilitas propria
del veicolo in oggetto; è stata accertata una responsabi-
lità prevalente del proprietario/conducente per un’er-
rata manovra del braccio meccanico). (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 58; nuovo c.s., art. 114; c.c., art. 2054;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144) (1)
(1) Particolarmente interessante è la questione sottoposta al giudi-
zio delle SS.UU.: def‌inire il concetto di circolazione stradale ai f‌ini
dell’applicazione dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. (all’epoca dei
fatti di causa in riferimento alla L. n. 990 del 1969) in relazione a sini-
stro provocato dall’errata manovra del braccio meccanico di un’auto-
grù. A riguardo, nella giurisprudenza di legittimità, si sono delineati
due orientamenti. In base al primo, al quale aderisce la sentenza in
epigrafe, deve considerarsi in «circolazione» e, quindi, risulta appli-
cabile l’assicurazione obbligatoria r.c.a., il veicolo fermo sulla pubbli-
ca via per operazioni di carico o scarico. In tal senso si vedano Cass.
civ. 31 marzo 2008, n. 8305, in questa Rivista 2008, 733; Cass. civ. 5
agosto 2004, n. 14998, ivi 2005, 398, Cass. civ. 29 novembre 2004, n.
22478, ivi 2005, 716 e Cass. civ. 12 febbraio 1996, n. 1062, ivi 1996, 748
che estendono l’obbligo assicurativo anche ai veicoli in sosta su area
privata aperta al pubblico transito. Nel senso che deve considerarsi
evento relativo alla circolazione stradale, con conseguente possibilità
per il danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore, l’incendio
propagatosi da un veicolo in sosta, v. Cass. civ. 6 febbraio 2004, n.
2302, ivi 2004, 610. Secondo altro orientamento la sosta può essere
equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente
ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il
fortuito - di per sé suff‌iciente a determinarlo. Così si è espressa Cass.
civ. 5 marzo 2013, n. 5398, ivi 2013, 623 in fattispecie in cui è stata
esclusa la possibilità di applicare la disciplina sull’assicurazione ob-
bligatoria della r.c.a. in quanto l’evento dannoso, conseguente alla
propagazione dell’incendio di un’autocisterna, pur trovando occasio-
ne nella sosta del mezzo presso una stazione di rifornimento di gas
GPL, è risultato essere determinato dall’indebita fuoriuscita di gas
dalla parte superiore del serbatoio dell’autocisterna e dal maldestro
tentativo del conducente di porvi riparo. La sentenza ultima citata
risulta sostanzialmente in linea con il più remoto precedente offerto
da Cass. civ. 9 giugno 1997, n. 5146, ivi 1997, 787 secondo cui “Le ope-
razioni di carico e scarico di carburante effettuate da un automezzo
nell’area di un impianto di distribuzione di carburante costituiscono
attività non riconducibili alla circolazione stradale, onde in ipotesi di
danni provocati dall’automezzo nel corso e a causa di tali operazioni
(durante le quali, nella specie, si era sviluppato un incendio) non
operano le norme di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990.”.
svolgiMento del proCesso
Con sentenza in data 9 marzo 2004 il Tribunale di Bene-
vento - decidendo nei giudizi riuniti promossi, rispettiva-
mente, dall’INAIL, con azione di surroga (conseguente alla
corresponsione di rendita vitalizia per infortunio sul lavoro
verif‌icatosi in data 15 marzo 1984 in favore degli eredi di
Antonio Palma) nei confronti di Carmine Izzo, nel contrad-
dittorio della terza chiamata in garanzia Winterthur S.p.a.
(già SAPA S.p.a. e, oggi, dopo varie vicende, UNIPOLSAI
S.p.a., nuova denominazione di U.G.F. Assicurazioni S.p.a.),
nonché da Bruno Palma, f‌iglio ed erede di Antonio Palma
nei confronti di Carmine Izzo e della Winterthur S.p.a. per
il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del padre
- condannava Carmine Izzo e la Winterthur al risarcimento
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Bruno
Palma in conseguenza della morte del padre determinati in
L. 315.740.740, pari a Euro 163.066,48, oltre rivalutazione
monetaria e interessi al 6% dal dì del sinistro, detratta la
somma pari a Euro 135.864,39 da corrispondersi all’INAIL;
accoglieva la domanda di surroga dell’INAIL e per l’effetto

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