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Rivista penale 7-8/2013
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 31 MAGGIO 2013, N. 23866
(UD. 31 GENNAIO 2013)
PRES. LUPO – EST. IPPOLITO – P.M. XY – RIC. X
Violazione degli obblighi di assistenza familia-
re y Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza y
Assegno di mantenimento y Rinvio “quoad poenam”
all’art. 570 c.p. per l’assegno di divorzio y Riferi-
mento alle pene alternative previste dal comma
primo dell’art. 570 c.p. y Sussistenza.
. Il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 cod. pen.
effettuato dall’art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, 898,
come modif‌icato dall’art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74,
deve intendersi riferito alle pene alternative previste
dal comma primo della disposizione codicistica. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 570; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art.
12 sexies) (1)
(1) Con questa importante decisione le SS.UU. risolvono un con-
trasto interpretativo in merito all’applicabilità quoad poenam del
comma primo ovvero del comma secondo dell’art. 570 c.p. all’ipotesi
di violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile di
cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970. L’orientamento prevalente,
in fattispecie analoghe a quella oggetto del procedimento in esame,
ha più volte affermato che il rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p.
operato dall’art. 12-sexies L. 10 dicembre 1970, n. 898, come modi-
f‌icato dall’art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito
alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel
primo comma della disposizione codicistica, in quanto il citato art.
12-sexies ha ad oggetto la violazione di obbligo di natura economica
e non di assistenza morale. Ex multis, v. Cass. pen., sez. VI, 13 luglio
2009, P.G. in proc. P., in Ius&Lex, dvd n. 4/2013, ed. La Tribuna; Cass.
pen. sez. VI, 15 maggio 2007, Masin, in questa Rivista 2008, 86; Cass.
pen., sez. VI, 6 febbraio 1997, Greco, in Ius&Lex, dvd n. 4/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di
Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado
pronunziata con rito ordinario per il reato di cui all’art. 12
sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (in riferimento all’art.
570, comma secondo, c.p.), ha condannato X alla pena di
mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, aggravando le
più lievi pene inf‌litte dal Tribunale.
Il X era stato tratto a giudizio per aver fatto mancare
i mezzi di sussistenza all’ex-coniuge Y, querelante, non
corrispondendole l’assegno mensile pari ad euro 516,45,
disposto a seguito della cessazione degli effetti del matri-
monio, dichiarata con sentenza del Tribunale di Perugia
del 30 luglio 2002.
Con riferimento all’individuazione della pena ap-
plicabile, la Corte di appello ha condiviso il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui il richiamo
quoad poenam contenuto nella norma incriminatrice deve
intendersi effettuato al secondo comma dell’art. 570 c.p.,
che prevede la sanzione congiunta della reclusione f‌ino ad
un anno e della multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione X per mezzo del proprio difensore, deducendo, con
unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale,
con riferimento al combinato disposto degli articoli 12
sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, e 570 c.p., per avere
il giudice di merito ritenuto che il richiamo quoad poenam
contenuto nella norma incriminatrice si riferisse a quella
prevista nel secondo comma dell’art. 570 c.p.
Sostiene il ricorrente che questa soluzione inter-
pretativa, benché spesso accolta dalla giurisprudenza di
legittimità, debba essere rimeditata.
La disposizione violata, infatti, nello stabilire che, nei
casi in essa contemplati, «si applicano le pene previste
dall’art. 570 del codice penale», non indica a quale dei
due diversi ed inconciliabili modelli sanzionatori è fatto
riferimento: quello del primo comma (reclusione alterna-
tiva alla multa) o quello del secondo comma (reclusione
congiunta alla multa).
Si rileva che ciò aveva indotto alcuni giudici a sollevare
questione di legittimità costituzionale in riferimento al-
l’art. 25, comma secondo, della Costituzione.
La Corte costituzionale aveva rigettato la questione
evidenziando che «essendo due soltanto, e ben nettamen-
te contrapposte, le possibilità interpretative cui dà luogo
il rinvio», non di indeterminatezza si trattava, bensì di
«normale dubbio interpretativo», talché «scegliere la so-
luzione preferibile alla stregua del sistema [era] compito
specif‌ico dell’interprete» (sent. n. 472 del 1989).
Tale decisione è criticata dal ricorrente, in quanto il
dubbio interpretativo inciderebbe sulla garanzia sancita
dall’art. 25, comma secondo, Cost. in ordine alla predeter-
minazione legale della comminatoria di pena per un fatto
previsto espressamente come reato.
A sostegno della necessità di un ripensamento in
materia, il ricorrente adduce innanzitutto un argomento
storico, ricordando che la giurisprudenza di legittimità
(dominante all’epoca in cui l’art. 12 sexies fu introdotto)
riteneva che la fattispecie descritte dal secondo comma
dell’art. 570 c.p. conf‌igurassero ipotesi aggravate del rea-
to-base, previsto dal primo comma, talché nell’intenzione
del legislatore il richiamo alla norma non poteva che rite-
nersi effettuato alla relativa pena-base, non essendo giu-

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