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Rivista penale 6/2013
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 2 MAGGIO 2013, N. 19054
(UD. 20 DICEMBRE 2012)
PRES. LUPO – EST. CORTESE – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. VATTANI ED ALTRO
Peculato y D’uso y Uso del telefono d’uff‌icio y Con-
f‌igurabilità y Condizioni.
. La condotta del pubblico agente che, utilizzando ille-
gittimamente per f‌ini personali il telefono assegnatogli
per ragioni di uff‌icio, produce un apprezzabile danno
al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi
o una concreta lesione alla funzionalità dell’uff‌icio, è
sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art.
314 c.p., comma 2. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
(1) Relativamente alla questione oggetto della pronuncia in epigrafe
si registrano due principali opposti orientamenti. Secondo l’indirizzo
più remoto il peculato d’uso di cui all’art. 314, comma secondo, c.p.,
si verif‌ica con il comportamento del pubblico uff‌iciale o dell’inca-
ricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono dell’uff‌icio per
f‌inalità personali, in quanto con tale condotta l’agente realizza una
interversione del possesso dell’apparecchio telefonico, a lui aff‌idato
esclusivamente per ragioni di uff‌icio, per uso privato di breve durata.
In tal senso si veda Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 1997, Guida, in questa
Rivista 1998, 628 e Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 1996, P.M. in proc.
Catalucci, ivi 2006, 1397. Per altro orientamento, l’indebito uso, da
parte del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di pubblico servizio,
dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui
egli abbia la disponibilità, costituisce peculato ordinario, comportan-
do la suddetta condotta l’appropriazione delle energie, entrate nelle
sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per
le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le
chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità
ed occasionalità, restano contenute nell’ambito di casi eccezionali.
Così, si veda Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2003, P.M. in proc. Russo,
ivi 2003, 1005; Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2001, P.M. in proc. Menotti,
ivi 2001, 775; Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2000, P.M. in proc. Di
Maggio, ivi 2001, 501. Sempre seguendo questo secondo orientamen-
to Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2011, Di Maria, ivi 2012, 237, ha
affermato che integra il reato di peculato l’indebito utilizzo da parte
del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di pubblico servizio dell’utenza
telefonica di cui abbia la disponibilità per ragioni d’uff‌icio o di servi-
zio, purchè il valore economico degli impulsi telefonici oggetto del-
l’appropriazione sia apprezzabile e tale dunque da recare un effettivo
danno patrimoniale alla pubblica amministrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 16 aprile 2009 il Tribunale di Roma
condannava Umberto Alessandro Vattani e Bernardo Giu-
seppe Salaparuta alle pene, rispettivamente, di anni due
e mesi otto di reclusione, e di mesi dieci di reclusione, in
quanto ritenuti responsabili:
- il Vattani, del reato di peculato continuato (capo
sub A) di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 314, comma 1,
c.p. perché, avendo, nella qualità di ambasciatore e capo
della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea, il possesso di varie utenze cellulari belghe, le
utilizzava, nel periodo compreso fra il settembre 2001 e il
dicembre 2003, per l’effettuazione di numerose telefonate
di carattere privato, per importi consistenti;
- entrambi, del reato di falso ideologico (capo sub C)
di cui agli artt. 110 e 479 c.p., materialmente commesso,
su istigazione del Vattani, dal Salaparuta, nella qualità di
cancelliere contabile presso la predetta Rappresentanza,
e consistito nella falsa attestazione, in un atto a sua f‌irma
intestato alla “Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea”, recante la data del 22 gennaio 2004 e
avente ad oggetto un resoconto di spese a carico del Vatta-
ni, di aver ricevuto da quest’ultimo, a titolo di conguaglio
per le spese non di servizio relative all’anno 2003 per una
delle utenze, il rimborso pari alla somma di Euro 11.650,67,
che in realtà all’epoca non era ancora avvenuto (in quanto
verif‌icatosi quasi tre mesi dopo, ossia il 6 aprile 2004);
- il Salaparuta, inoltre, del reato di favoreggiamento
personale aggravato (capo sub D) di cui all’art. 378 c.p., e
art. 61 c.p., n. 9, contestato in relazione alla commissione
della condotta delittuosa di falso.
Il Tribunale di Roma, quindi, concesse le attenuanti ge-
neriche e unif‌icati i reati ex art. 81 cpv. c.p., condannava il
Vattani alla pena di due anni e otto mesi di reclusione (così
determinata: p.b. ridotta ex art. 62 bis c.p., per il ritenuto
più grave delitto di falso: un anno e quattro mesi, aumen-
tata sino all’inf‌litto per la continuazione con gli episodi
di peculato), con la pena accessoria della interdizione di
pari durata dai pubblici uff‌ici, e il Salaparuta alla pena di
dieci mesi di reclusione (così determinata: p.b. ridotta ex
art. 62 bis c.p., per il ritenuto più grave delitto di falso: otto
mesi, aumentata sino all’inf‌litto per la continuazione con
il delitto di favoreggiamento).
2. Su appello degli imputati, la Corte di appello di
Roma, con sentenza dell’8 giugno 2011, assolveva il Sala-
paruta dal reato di cui al capo sub D (con eliminazione del
relativo aumento di pena ex art. 81 c.p., comma 2) perché
il fatto non costituisce reato (mancando la prova che il
predetto avesse agito con intenti ulteriori rispetto a quello
di salvaguardare le aspettative di carriera del Vattani,
evitandogli problemi disciplinari) e riconosceva al Vattani
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. relativamente al
reato di peculato di cui al capo A (venendo in rilievo, a
tale effetto, i singoli episodi delittuosi), con conseguente
diminuzione a un anno della pena applicata come aumento
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giur
6/2013 Rivista penale
CONTRASTI
per la continuazione, confermando, nel resto, la pronuncia
di primo grado.
Per la conferma della responsabilità del Vattani in or-
dine al delitto di peculato di cui all’art. 314, comma 1, c.p.
la Corte di merito si basava sul consolidato e prevalente
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo
il quale, nella condotta di indebito utilizzo del telefono
d’uff‌icio da parte del pubblico funzionario, ciò che viene in
rilievo agli effetti penali è l’appropriazione delle energie
costituite dagli impulsi elettrici, occorrenti per realizzare
la comunicazione, entrate a far parte del patrimonio del-
l’amministrazione.
Secondo la Corte capitolina, all’epoca dei fatti nessuna
fonte consentiva al personale degli affari esteri l’utilizzo
per f‌ini privati del telefono cellulare assegnato per motivi
d’uff‌icio. In particolare la c.d. direttiva “Frattini” n. 3/2001
subordinava espressamente la possibilità di un tale utiliz-
zo alla esistenza di un contratto c.d. dual billing, idoneo
cioè a consentire una fatturazione differenziata per le
telefonate private. Né alcun valore potevano avere, in
quanto contrastanti con l’inequivoco tenore della detta
direttiva, i chiarimenti ministeriali successivi alla vicenda
di causa, secondo i quali, in caso di mancata attivazione
del dual billing, le telefonate private potevano ugualmen-
te farsi, senza limiti di spesa, salvo l’obbligo di rimborso, e
senza vincoli temporali, da parte del pubblico funzionario.
Prassi in tal senso, pur tollerate, erano palesemente ille-
gittime. Né il caso di specie, per le sue particolarità e per
la condotta tenuta dall’imputato, offriva alcun appiglio per
ritenerne sussistente la buona fede.
Riguardo al falso, la Corte ne confermava la sussistenza
in base alle caratteristiche formali e al chiaro tenore del-
l’atto, al suo raffronto con l’omologa attestazione datata 6
aprile 2004 e ai rilievi effettuati in sede di ispezione dal 24
al 27 febbraio 2004.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello entrambi
gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mez-
zo dei rispettivi difensori di f‌iducia.
3.1. Il Vattani, che ha impugnato la sola condanna per il
delitto di peculato, ha formulato i seguenti tre motivi.
a) Erronea applicazione dell’art. 314 c.p., e motivazio-
ne apparente, illogica e contraddittoria.
Secondo il ricorrente, nel caso di uso indebito dell’ap-
parecchio cellulare da parte del pubblico uff‌iciale, non è
conf‌igurabile il delitto di peculato ordinario di cui all’art.
314, comma 1, c.p. in quanto i cosiddetti impulsi elet-
tronici non possono essere sussunti nella nozione di cosa
mobile suscettibile di appropriazione, perché, venendo ad
esistenza a seguito e per effetto della condotta contestata,
non costituiscono entità materiale ad essa preesistente e
già nel possesso o nella disponibilità del soggetto agente.
Né varrebbe invocare in contrario la disposizione del
capoverso dell’art. 624 c.p., posto che anche in tal caso
l’energia sottraibile deve preesistere alla sottrazione. La
conf‌igurazione dell’impulso elettronico quale possibile
oggetto di condotta appropriativa rilevante ai f‌ini del pe-
culato si porrebbe, quindi, in contrasto con il principio di
tassatività della fattispecie penale e con il divieto di inter-
pretazione analogica.
Richiamando inquadramenti diversi del fenomeno in
esame offerti dalla stessa giurisprudenza, comportanti
l’opportuna assegnazione della causa alle Sezioni Unite, il
ricorrente prospetta che esso potrebbe, al più, sussumersi
nella fattispecie dell’abuso d’uff‌icio ex art. 323 c.p., ovvero,
sul rilievo dell’indebito utilizzo dell’apparecchio telefoni-
co in quanto tale, in quella del peculato d’uso di cui all’art.
314, comma 2, c.p.: fattispecie entrambe, peraltro, pre-
scritte.
b) Inosservanza della norma penale di cui al combina-
to disposto dell’art. 59, comma 4, c.p. e art. 47 c.p., non-
ché vizio della motivazione sul mancato riconoscimento
dell’esimente putativa del consenso dell’avente diritto.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, pur avendo
riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta
(da ultimo, una nota dello stesso Ministro Frattini sulla
possibilità di un rimborso successivo all’erario, consentito
senza limitazione di tempi e di costi), l’esistenza di una
situazione di tolleranza, da parte dell’amministrazione
di appartenenza, costituente una manifestazione almeno
tacita, o apparente, di consenso, ha poi erroneamente par-
lato al riguardo di prassi contra legem, laddove, nel caso
di specie, si versa in una ipotesi di errore non sulla legge
penale, bensì su atti amministrativi e comportamenti con-
cludenti della pubblica amministrazione.
c) Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta in-
sussistenza della fattispecie di peculato d’uso, perché la
Corte distrettuale avrebbe solo richiamato i precedenti
giurisprudenziali, senza rispondere specif‌icamente ai
rilievi d’appello relativi al fatto concreto, nel quale l’ap-
propriazione dell’apparecchio sarebbe stata comunque
temporanea e con successivo integrale rimborso delle
somme addebitate.
3.2. Con motivi nuovi, depositati, con allegati, il 18
maggio 2012, la difesa del Vattani ha puntualizzato che
l’impiego del cellulare per uso privato comporta solo un
obbligo di rimborso della telefonata a carico dell’utente, il
cui inadempimento integra un illecito di natura civile, in
quanto l’utilizzatore delle onde magnetiche - delle quali
nessuno ha la disponibilità o la possibilità di appropriarsi -
si limita ad usufruire, dietro compenso, di un servizio pre-
stato dalla società concessionaria, con la conseguenza che
sull’utente grava un obbligo di tipo civilistico che consiste
appunto nel pagamento delle prestazioni godute. Né po-
trebbe certamente ritenersi, in tale situazione, la sussi-
stenza del possesso o della disponibilità di denaro altrui
anteriormente alla effettuazione delle telefonate: l’am-
ministrazione di riferimento, infatti, paga il complessivo
ammontare della fattura presentata periodicamente dalla
società concessionaria, restando semplicemente in cre-
dito, nei confronti dell’utente, del rimborso dell’importo
relativo alle telefonate di natura privata da lui effettuate.
Tale ricostruzione sarebbe in linea con la corretta in-
terpretazione della c.d. “direttiva Frattini” n. 3/2001, e con
la riconosciuta prassi, ritenuta ad essa conforme (come
da circolare ministeriale n. 1 del 10 febbraio 2005 e nota

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