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Rivista penale 1/2013
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 20 NOVEMBRE 2012, N. 45246
(C.C. 19 LUGLIO 2012)
PRES. LUPO – EST. FIANDESE – P.M. FEDELI (CONF.) – RIC. POLCINO
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Durata y Regola della retrodatazione
dei termini della misura cautelare y Deducibilità in
sede di riesame y Ammissibilità y Condizioni.
. In tema di contestazione a catena, la retrodatazione
della decorrenza del termine di custodia cautelare
può essere dedotta anche in sede di riesame solo se
per effetto della retrodatazione lo stesso termine sia
interamente scaduto al momento della emissione del
secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elemen-
ti risultino desumibili dall’ordinanza che ha disposto la
misura coercitiva. (c.p.p., art. 297; c.p.p., art. 309) (1)
(1) Le Sezioni Unite hanno f‌inalmente def‌inito il lungamente dibat-
tuto contrasto giurisprudenziale relativo alla deducibilità della regola
della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi disci-
plinati dall’art. 297, comma 3, c.p.p. innanzi al Tribunale del riesame.
In senso conforme alla massima in epigrafe, si veda Cass. pen., sez.
un., 20 novembre 2012, n. 45247, P.G. in proc. Fation, inedita. Nello
stesso senso, v. Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2011, Cela, in Arch. nuova
proc. pen. 2012, 452 e Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2010, Chiaraval-
loti, ivi 2011, 96. Le pronunce della Suprema Corte di segno opposto
(Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2008, Zecchetti, in ivi 2009, 127; Cass.
pen., sez. II, 26 settembre 2007, Crisafulli, ivi 2008, 622 e Cass. pen.,
sez. II, 11 novembre 2005, Guttadauro, ivi 2006, 1256) erano invece
orientate a negare la deducibilità in sede di riesame della questione
dell’ineff‌icacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare
per decorrenza dei termini di fase per effetto della contestazione a
catena, in quanto “il giudizio di riesame è preordinato alla verif‌ica
dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare,
e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 6 novembre 2011 il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Rimini applicava
nei confronti di Gianpiero Polcino la misura della custodia
in carcere, successivamente sostituita con quella degli ar-
resti domiciliari, per due reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B - commesso dall’anno
2000 sino all’anno 2004 e poi dal mese di dicembre 2009
f‌ino al 26 febbraio 2010; capo C - commesso dal mese di
gennaio 2010 sino al mese di maggio 2010).
In esito a richiesta di riesame, con la quale il difensore
dell’indagato deduceva la perdita di eff‌icacia della misura
ex art. 297 c.p.p., nonché l’insussistenza della gravità indi-
ziaria e la carenza di esigenze cautelari, con ordinanza in
data 14 novembre 2011, il Tribunale di Bologna dichiarava
la perdita di eff‌icacia per decorrenza del termine massimo
di fase della misura cautelare degli arresti domiciliari in
corso di esecuzione, ritenendo assorbite le ulteriori que-
stioni proposte dalla difesa.
Il Tribunale osservava che il Polcino era stato sottopo-
sto a restrizione carceraria per delitti in materia di sostan-
ze stupefacenti commessi il 24 luglio 2010, con ordinanza
emessa quello stesso giorno dal Tribunale di Rimini, e
che dei fatti per i quali era sottoposto a misura cautelare
in forza dell’ordinanza impugnata il Pubblico Ministero
aveva avuto contezza sin dal marzo 2010 con riguardo al
delitto di cui al capo B e sin dal giugno 2010 con riguardo
al delitto di cui al capo C.
Il Tribunale richiamava, con riferimento al capo B, la
nota 28 febbraio 2010 degli operanti del NORM dei CC
della Compagnia di Riccione ove, nella prima pagina, il
P.M. aveva scritto sia il provvedimento datato 1 marzo
2010 contenente l’autorizzazione alla nomina di un inter-
prete e dell’esperimento delle indagini tecniche indicate
dalla polizia giudiziaria, sia la disposizione, con in calce la
data dell’1 marzo 2010, di iscrizione della notizia di reato
a carico di Alessio D’Angelo; con riferimento al capo C, la
nota datata 31 maggio 2010 degli stessi CC, ove, nella pri-
ma pagina, era impresso un timbro riportante le diciture
“pervenuto” e “Procura della Repubblica” nonché la data
“1° giugno 2010”.
Secondo il Tribunale, dai verbali di sommarie infor-
mazioni e da quelli di individuazione fotograf‌ica trasmes-
si al P.M. allegati alle anzidette note, emergeva in modo
evidente la sussistenza di un grave quadro indiziario nei
confronti del Polcino in relazione ai delitti per i quali
egli era stato sottoposto a misura custodiale. Il Tribunale
proseguiva affermando che i fatti contestati all’indagato
risultavano avvinti da connessione qualif‌icata con quelli
per i quali il Polcino era stato sottoposto a misura custo-
diale il 24 luglio 2010, poiché le impugnazioni riguardava-
no la continua attività di spaccio di sostanze stupefacenti
al minuto che l’indagato aveva gestito ininterrottamente
e con continuità nel periodo intercorrente tra il mese di
dicembre dell’anno 2009 ed il successivo 24 luglio 2010; e,
quindi, tutti i reati erano stati posti in essere in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso, rappresentato dall’in-
tendimento del Polcino di reperire le risorse necessarie
per soddisfare la propria tossicodipendenza, dedicandosi
in modo sistematico alla vendita di sostanze di genere
proibito.
In def‌initiva, per il Tribunale ricorrevano le condizioni
per la retrodatazione al 24 luglio 2010 della decorrenza

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