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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 5 APRILE 2013, N. 8348
PRES. PREDEN – EST. TRAVAGLINO – P.M. APICE (CONF.) – RIC. BOSCO (AVV.TI
DE PIETRO E BOCCHINO) C. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ALTRO (AVV.
RAMBELLI)
Prescrizione civile y Prescrizioni brevi y In mate-
ria di risarcimento danni y Da reato y Danno pro-
dotto dalla circolazione dei veicoli y Costituzione
di parte civile nel processo penale y Estinzione del
reato per morte del reo y Decorrenza del termine di
prescrizione biennale y Dalla data di irrevocabilità
della declaratoria di estinzione y Fondamento.
. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito
considerato dalla legge come reato, nel caso di co-
stituzione di parte civile nel processo penale e di
estinzione del reato per morte del reo, si prescrive,
ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., nel ter-
mine di due anni, decorrente non dalla verif‌icazione
dell’evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile
la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità,
riponendo il danneggiato f‌ino a tale momento, come in
ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo
aff‌idamento sul permanere dell’effetto interruttivo-so-
spensivo della prescrizione conseguente all’esercizio
dell’azione civile, anche in funzione dell’esigenza di
bilanciamento della brevità del termine biennale col
diritto fondamentale della vittima del reato all’accesso
alla giustizia. (c.c., art. 2947; c.p.p., art. 129; c.p.p., art.
531; c.p., art. 150) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. sono chiamate ad espri-
mersi sulla legittimità dell’orientamento sino a questo momento
seguito dalle sezioni semplici riguardo all’interpretazione dell’art.
2947, comma terzo, c.c.. Infatti secondo questo indirizzo “In tema di
risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora
il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia
estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per
morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell’art.
2947 c.c., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie,
dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l’estinzione
è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggia-
to ha avuto notizia della causa di estinzione.”. In tal senso, v. Cass.
civ. 13 dicembre 2010, n. 25126, in questa Rivista 2011, 214 e Cass. civ.
7 dicembre 1999, n. 13726, in Ius&Lex, dvd n. 3/2013, ed. La Tribuna.
Cfr. Cass. civ. 27 settembre 2011, n. 19741, ibidem, che, nell’ipotesi
di reato estinto per aministia, allorché vi sia stata costituzione di
parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo
permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno
per tutta la durata del processo penale, fa decorrere il termine pre-
scrizionale dalla data della sentenza di proscioglimento per amni-
stia, anzichè dal provvedimento di clemenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giancarlo Bosco, in proprio e quale erede di Maria Rosa
Muollo, nonché quale procuratore speciale di Vincenzo Bo-
sco (tutti nella qualità di eredi di Antonio Bosco, deceduto
a seguito di un sinistro stradale del quale era stato rite-
nuto responsabile, a causa della condotta di guida tenuta
nell’occasione, il conducente del veicolo antagonista Ni-
cola Vitiello), ha impugnato per cassazione, sulla base di
due motivi, la sentenza con la quale - in riforma della pro-
nuncia di primo grado e in accoglimento dell’appello della
Compagnia assicuratrice - la Corte d’Appello di Napoli ne
aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per
intervenuta prescrizione del relativo diritto.
A giudizio della Corte partenopea, la vicenda proces-
suale doveva ritenersi disciplinata dal disposto dell’art.
2947, comma 3, c.c., quanto all’ipotesi in cui il fatto dan-
noso sia considerato dalla legge come reato e per il reato
sia stabilita una prescrizione diversa da quella biennale
(art. 2947, comma 2).
Tale prescrizione, difatti, va applicata, per espresso
disposto legislativo, anche all’azione civile: tuttavia, se
il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, il
diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini
indicati nei primi due commi (il secondo, nella specie),
con decorrenza dalla data di estinzione del reato.
Per la morte di Antonio Bosco fu instaurato procedi-
mento penale per omicidio colposo a carico del condu-
cente dell’autocarro, procedimento nel quale gli eredi
della vittima si costituirono parte civile il 15 marzo 1985;
pendente il processo d’appello, l’imputato morì, e la Corte
di Appello dichiarò l’estinzione del giudizio, con la conse-
guente formula, il 25 marzo 1994.
A giudizio della corte territoriale, il Tribunale di Bene-
vento aveva correttamente ritenuto che la costituzione di
parte civile nel processo penale fosse idonea ad interrom-
pere, ipso facto, il decorso legale della prescrizione. Non
altrettanto correttamente, il Tribunale aveva per converso
ritenuto che tale principio operasse anche nel caso in cui
il reato era estinto per morte del reo.
Essendo la morte del reo un fatto operante ipso iure,
difatti, la prescrizione biennale di cui all’art. 2947, comma
2, c.c., non avrebbe potuto che decorrere “dalla data di
estinzione del reato”, coincidente con quella della morte
del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica
dell’evento morte posto a base del provvedimento giuri-
sdizionale che def‌inisce il processo.

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