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Arch. nuova proc. pen. 3/2013
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 29 MARZO 2013, N. 14978
(UD. 20 DICEMBRE 2012)
PRES. LUPO – EST. FIALE – P.M. DI PILLO (DIFF.) – RIC. X
Appello penale y Sentenza y Mancata sottoscri-
zione del presidente del collegio y Nullità relativa
y Conf‌igurabilità y Effetti y Annullamento senza
rinvio da parte della Corte di Cassazione y Resti-
tuzione degli atti y Decorrenza dei termini di impu-
gnazione.
. La mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da
parte del presidente del collegio conf‌igura una nullità
relativa che comporta l’annullamento senza rinvio da
parte della Corte di Cassazione e la restituzione de-
gli atti aff‌inché si provveda alla sanatoria mediante
redazione della sentenza. In tal caso il processo deve
regredire nella fase del grado di appello successiva alla
deliberazione ed il collegio deve redigere nuova sen-
tenza, che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore,
va nuovamente depositata, sicché dalla notif‌icazione
e comunicazione dell’avviso di deposito ridecorrono
i termini di impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen..
(c.p.p., art. 181; c.p.p., art. 585) (1)
(1) Le Sezioni Unite compongono, con la sentenza in epigrafe, una
rilevante questione di diritto, relativa alla mancata sottoscrizione
della sentenza di appello da parte del presidente del collegio e
f‌irmata dal solo estensore. I diversi - e contrastanti - indirizzi giuri-
sprudenziali presi in considerazione dalle Sezioni Unite per giungere
alla composizione del contrasto sono chiaramente esplicitati in parte
motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza del 25
marzo 2011, depositata il successivo 15 aprile, in parziale
riforma della sentenza in data 14 gennaio 2010 del Giudi-
ce per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona,
appellata dall’imputato X - riconosciute le circostanze at-
tenuanti genetiche giudicate equivalenti all’aggravante di
cui all’art. 609 quater, comma 5, c.p., - ha rideterminato la
pena in quella di anni sei di reclusione, confermando nel
resto la condanna di primo grado anche riguardo alle sta-
tuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione personalmente il X con cinque distinti motivi
di gravame.
Con il primo motivo - che, per quello che si dirà, qui
solo rileva - ha eccepito l’inosservanza di norme proces-
suali per violazione dell’art. 546, comma 2, c.p.p. in quanto
la sentenza impugnata, pur recando la f‌irma del giudice
estensore, dr. F., è priva della sottoscrizione del presidente
del collegio che la ha emessa, la qual cosa ne determine-
rebbe la nullità.
3. In relazione a detto motivo di ricorso, la Terza Sezio-
ne penale, all’udienza del 14 marzo 2012 (con ordinanza
depositata il successivo 4 maggio), ha rilevato - ai sensi
dell’art. 618 c.p.p. - l’esistenza di divergenti orientamenti
giurisprudenziali sulla questione del vizio che aff‌ligge la
sentenza di appello mancante, per fatto involontario, della
sottoscrizione del presidente del collegio e f‌irmata dal solo
giudice estensore.
Per ognuno degli orientamenti diversi l’ordinanza cita
una serie di pronunce. In sintesi, secondo il provvedimen-
to, “per alcune di esse si tratta di mera irregolarità da
sanare con la procedura di correzione di errore materiale
da parte dello stesso collegio che ha emesso la sentenza,
sicché è stata emessa pronuncia di trasmissione degli atti
al giudice a quo per la correzione dell’errore materiale
costituito dalla omessa sottoscrizione del presidente. Al-
tre decisioni parlano egualmente di mera irregolarità ma
escludono la correzione dell’errore materiale quando gli
atti siano già stati trasmessi al giudice del gravame. Altre
parlano di nullità relativa o più genericamente di nullità,
che però investe solo la sentenza- documento e non la fase
del giudizio ed il dispositivo, sicché la sentenza dovrebbe
essere annullata con rinvio (ovvero senza rinvio con tra-
smissione degli atti) al medesimo collegio aff‌inché sani
la nullità con la rinnovazione dell’atto nullo. Altre ancora
affermano che la nullità investe anche il giudizio, sicché
l’annullamento deve avvenire con rinvio ad altro collegio
per la rinnovazione dell’intero giudizio e non solo della
sentenza-documento”.
A fronte dei plurimi e divergenti orientamenti anzidet-
ti, l’ordinanza ha svolto alcune considerazioni, rilevando
testualmente che:
“Potrebbe distinguersi tra l’ipotesi di mancanza della
sottoscrizione di un giudice monocratico (alla quale si ri-
feriscono diverse delle decisioni richiamate) o di mancata
sottoscrizione sia del presidente sia dell’estensore del col-
legio e quella di sottoscrizione solo parziale, per mancan-
za della sola f‌irma del presidente o dell’estensore. Sembra
inoltre potersi distinguere tra l’ipotesi di volontaria omis-
sione di sottoscrizione da parte del presidente del collegio,
nel qual caso la sentenza ben potrebbe ritenersi affetta da
nullità assoluta o, probabilmente, da inesistenza, e l’ipo-
tesi in cui la mancanza di sottoscrizione appaia derivante
- come avviene nel caso in esame -da mera dimenticanza o

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