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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine295-298

Page 295

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 15 gennaio 2008, n. 2168 (ud. 28 novembre 2007). Pres. Mannino - Est. Milo - P.M. Stabile (conf.) - Ric. P.G. in proc. Ricci

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro - Veicolo soggetto a sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. - Concorso apparente tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 c.s. - Esclusione - Concorso formale - Ammissibilità.

Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 c.s. risponde sia dell'illecito amministrativo, sia del reato previsto dall'art. 334 c.p. (concorso formale). Nell'ipotesi in cui a circolare con il veicolo in sequestro sia una terza persona, il custode risponde del reato di cui all'art. 334, comma 1, c.p., ovvero del reato di cui all'art. 335 c.p., a seconda che abbia voluto favorire il proprietario, o abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro, mentre il proprietario-custode risponde del reato di cui al secondo comma dell'art. 334 o, in caso di mera colpa, di quello di cui all'art. 335 c.p.. Il terzo (non proprietario, né custode) che circoli con il veicolo sequestrato risponde del solo illecito amministrativo, a meno che non abbia concorso nel reato di sottrazione posto in essere dal soggetto qualificato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 213; c.p., art. 334; c.p., art. 335) (1).

    (1) Con la sentenza in epigrafe la Sez. VI della S.C. ha definito un contrasto interno, insorto tra recenti decisioni della stessa Sezione, in ordine al problema del concorso tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213, comma 4, c.s. che prevede una sanzione amministrativa per chi, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso. La sentenza de qua aderisce all'orientamento espresso da Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2007, P.M. in proc. Piscopo, inedita, che esclude qualunque relazione di specialità o di assorbimento e ravvisa il concorso formale tra le norme predette, ritenendolo più aderente ai principi generali in tema di concorso di norme. Secondo la Corte deve escludersi un concorso apparente tra la norma penale e la violazione amministrativa, poiché sono differenti le condotte, i soggetti attivi e lo stesso bene giuridico protetto. Tale seconda tesi è stata avallata da Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2007, P.G. in proc. Illiano, inedita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il Tribunale di Napoli, con sentenza 3 novembre 2006, assolveva Benedetto Ricci dall'imputazione di cui all'art. 334 c.p. contestatagli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

All'imputato era stato addebitato di essere stato sorpreso, in data 31 maggio 2005, circolare sulla pubblica via con il motociclo «Piaggio Vespa» di sua proprietà, sottoposto, il precedente 29 dicembre, a sequestro amministrativo, perché privo della copertura assicurativa contro la responsabilità civile, ed affidato alla sua custodia.

Riteneva il tribunale che il fatto era inquadrabile nella previsione di cui all'art. 213 quarto comma c.s., che sanziona - sotto il profilo meramente amministrativo - il comportamento di «chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso»; aggiungeva che tale norma, per la sua collocazione sistematica nell'ambito di una completa regolamentazione del sequestro amministrativo e in assenza di una clausola di sussidiarietà, era da considerarsi speciale rispetto a quella penale di cui all'art. 334 c.p., la cui operatività potrebbe trovare spazio soltanto nel caso in cui dalla circolazione del veicolo ne derivasse un deterioramento, inteso come «apprezzabile e concreto deprezzamento del bene».

  1. - Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello partenopea, denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 334 c.p. in rel. all'art. 213 c.s.).

    Ha osservato, in particolare, il ricorrente che il reato di cui all'art. 334 c.p., in quanto compreso tra i «delitti contro la pubblica amministrazione», tutela l'interesse di questa a mantenere intatto il vincolo imposto con il sequestro; ha aggiunto che il concetto di sottrazione è integrato dal semplice spostamento della cosa senza preavviso agli organi competenti; ha sottolineato - infine - che non poteva trovare applicazione, nella specie, il principio di specialità amministrativa di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, il quale presuppone l'esatta coincidenza tra le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale: il fatto della circolazione su strada con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 c.s.) è condotta ben...

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