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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine139-156

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 47473 (c.c. 27 settembre 2007). Pres. Lupo - Est. Franco - P.G. (diff.) - Ric. Lo Mauro

Indagini preliminari - Chiusura - Archiviazione - Ricorso per cassazione - Difensore della persona offesa iscritto all'albo speciale dei difensori cassazionisti - Conferimento di procura speciale - Necessità - Esclusione - Nomina fiduciaria - Sufficienza.

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell'interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell'apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell'art. 122 o dell'art. 100, comma 1, c.p.p. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 96; c.p.p., art. 100; c.p.p., art. 101; c.p.p., art. 122; c.p.p., art. 409) (1).

    (1) Con la pronuncia in esame le S.U., risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affrontato al questione riguardante la necessità o meno di un previo conferimento di procura speciale ad hoc da parte della persona offesa dal reato al proprio difensore di fiducia ai fini di poter proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. La Corte, premesso che la persona offesa dal reato ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicate nell'art. 96, comma 2, e che quest'ultimo ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all'offeso, hanno affermato che non vi è alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l'impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per i quali l'art. 122 c.p.p. richiede il previo conferimento della procura speciale, non essendovi peraltro alcuna altra norma che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione. Si rinvia ai numerosi precedenti citati in motivazione rappresentativi dei diversi orientamenti sorti sul punto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - In data 10 novembre 2004 Lo Mauro Calogera presentò querela nei confronti di Petti Annaluisa e Chiaviello Giovanna per il reato di cui all'art. 640 c.p., chiedendo espressamente di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione e nominando difensore di fudicia l'avv. Alonso Amato (con la formula: «nomino sin d'ora mio difensore l'avv. Alfonso Amato, da Sicignano degli Alburni»).

L'11 dicembre 2004 il pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno depositò richiesta di archiviazione.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con provvedimento del 13 dicembre 2004, restituì gli atti al P.M. per la notifica dell'avviso alla persona offesa dal reato ex art. 408 c.p.p.

Il 3 febbraio 2005 la richiesta di archiviazione fu notificata al difensore avv. Alfonso Amato, domiciliatario ex lege della persona offesa.

Il 14 febbraio 2005 il difensore depositò tempestivamente (cadendo il 13 febbraio 2005 di Domenica) presso la segreteria del P.M. atto di opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta di prosecuzione delle indagini.

Con decreto emesso de plano 17 febbraio 2005, il Gip, ritenuto che le espletate indagini avevano evidenziato la manifesta infondatezza della notitia criminis, dispose l'archiviazione del procedimento penale.

Successivamente, con ordinanza 8 marzo 2005, il medesimo Gip dichiarò non luogo a provvedere sull'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (tempestivamente depositata il 14 febbraio 2005) in quanto pervenuto presso la cancelleria del Gip solo il 19 febbraio 2005, successivamente all'adozione del decreto di archiviazione. Osservò il Gip che, pur essendo stata tempestivamente proposta l'opposizione, non poteva essere revocato il decreto di archiviazione (perché non era prevista una revoca ma solo il ricorso per cassazione ovvero la richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.) né poteva essere fissata l'udienza camerale ex art. 410, comma 3, c.p.p. (perché si era già conclusa la fase delle indagini preliminari con provvedimento decisorio sulla richiesta di archiviazione).

  1. - Notificata l'ordinanza di non luogo a provvedere alla persona offesa opponente, con atto depositato il 31 marzo 2005 l'avv. Alfonso Amato, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, quale difensore fiduciario di Lo Mauro Calogera, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione 17 febbraio 2005 deducendo violazione degli artt. 408, comma 2, e 410 c.p.p.

    Premesso che il ricorso è tempestivo (in quanto non aveva mai ricevuto notifica del decreto di archiviazione, del quale aveva preso cognizione solo in data 21 marzo 2005, con la notifica dell'ordinanza di non luogo a provvedere) ricorda, in particolare, che il 14 febbraio 2005 aveva proposto regolare opposizione alla richiesta di archiviazione, cui era seguita l'ado-Page 140zione da parte del Gip del decreto di archiviazione in data 17 febbraio 2005. Questo decreto è stato però emesso prima della trasmissione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il P.M. aveva inviato il fascicolo delle indagini preliminari senza inserirvi l'atto di opposizione, sebbene questa fosse tempestiva. Osserva pertanto che il decreto di archiviazione, essendo stato emesso prima della trasmissione della tempestiva opposizione e quindi senza l'esame di questa, è affetto da nullità ed è ricorribile in cassazione ex art. 409, u.c., c.p.p.

  2. - Il procuratore generale, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da difensore non munito di procura speciale. Osserva che il difensore della persona offesa dal reato non è legittimato, solo perché tale ed in assenza di uno specifico mandato speciale, a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. Egli infatti non può esercitare in proprio la facoltà di impugnazione riconosciuta soltanto al difensore dell'imputato, né è rivestito dei poteri di rappesentanza che gli artt. 99, comma 1, e 100, comma 4, c.p.p. riconoscono solo al difensore dell'imputato e delle altre parti ritualmente costituite.

    Il difensore della persona offesa ricorrente, con memoria di replica depositata in data 14 aprile 2007, sostiene invece l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche in mancanza di una procura speciale, essendo sufficiente l'originaria procura ex art. 96, comma 2, c.p.p.

    In data 3 maggio 2007 ha depositato memoria di replica anche il difensore delle indagini, avv. Giancarlo De Giulio, che insiste sulla carenza di legittimazione del difensore della persona offesa sprovvisto di procura speciale a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione.

    La seconda sezione penale - cui il ricorso era stato assegnato - con ordinanza del 9 maggio 2007, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul problema pregiudiziale dell'ammissibilità del ricorso in caso di sottoscrizione da parte del difensore della persona offesa dal reato, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ma privo di una procura speciale, e ritenuta comunque tale questione «di speciale importanza» a norma dell'art. 610, comma 2, c.p.p. atteso il suo frequente riproporsi, ha disposto la rimessione del ricorso stesso alle Sezioni Unite penali per la sua decisione ai sensi dell'art. 618 c.p.p.

    Il Primo Presidente Aggiunto ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione, in camera di consiglio, all'udienza del 27 settembre 2007.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 4. - La questione che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'apposito albo, che sia pure munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., ovvero è sufficiente che il difensore sia stato nominato secondo le formalità di cui all'art. 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p.».

    La recente giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel ritenere che la persona offesa dal reato non ha il diritto (riconosciuto invece all'imputato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità deve applicarsi la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale (Sez. Un., 16 dicembre 1998, n. 24, Messina, m. 212076).

    Persiste, tuttavia, ancor dopo quest'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, un contrasto di giurisprudenza sul tipo di mandato che la persona offesa deve conferire al suo difensore perché questo sia legittimato a proporre, per conto e nell'interesse di essa, ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.

    Secondo un primo e maggioritario orientamento, il difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale, per proporre questa impugnazione, deve essere provvisto di procura speciale ai sensi degli artt. 100, comma 1, e 122 c.p.p., non essendo sufficiente il normale mandato conferito con le modalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 96, comma 2, c.p.p. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata).

    Secondo una tesi intermedia, cui ha fatto incidentalmente riferimento la ricordata sentenza delle S.U. 16 dicembre 1998, n. 24, Messina -...

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