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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine143-150

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@I CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 16 novembre 2004, n. 21644. Pres. Riggio - Est. Marigliano - P.M. Apice (parz. diff.) - F.L. (avv. D'Alessandro) c. Comune di Caldogno (n.c.).

Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Area edificabile - Inclusione in piani regolatori generali - Insufficienza - Mancanza di piani particolareggiati o esistenza di misure di salvaguardia - Rilevanza.

In tema di Ici, il semplice inserimento di un'area nel P.R.G. non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'applicazione dell'imposta, laddove l'area stessa non sia effettivamente suscettibile di edificazione per mancanza di piani particolareggiati o per l'esistenza di misure di salvaguardia che ne impediscano l'utilizzabilità effettiva. (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) (1).

@II CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 15 novembre 2004, n. 21573. Pres. Riggio - Est. Marigliano - F.M c. Comune di Caldogno.

Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Terreni edificabili - Nozione - Inclusione in piani regolatori generali - Insufficienza.

Ai fini dell'applicazione dell'Ici non può essere considerata come edificabile l'area tale qualificata solo da un piano regolatore generale quando facciano difetto piani regolatori già attuabili o particolareggiati, e ciò impedisca la concreta edificabilità del terreno (nel caso di specie era inoltre in corso di approvazione una variante del P.R.G. comportante l'adozione di misure di salvaguardia). (D.L.vo 30 settembre 1992, n. 504, art. 5) (2).

    (1, 2) Le pronunce in questione - alle quali è interessato lo stesso Comune - si pongono in aperto contrasto con quanto precedentemente statuito dalla stessa sezione tributaria della Suprema Corte (Cass., 24 agosto 2004, n. 16751, in questa Rivista 2004, 678 con puntuale nota di LEONARDO GEMMA BRENZONI), la quale ha affermato il principio secondo il quale, sempre ai fini Ici, l'edificabilità di un'area non deve necessariamente discendere da piani regolatori già attuabili o particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale (anche se l'assenza di un piano attuativo dello strumento generale attenua la potenzialità edificatoria, influenzandone la base imponibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del D.L.vo n. 504/1992).


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - F.L. è comproprietario pro indiviso con il fratello M. di un terreno sito nel comune di Caldogno e individuato in catasto al foglio 9, mapp. nn. 0239, 02380 e 02382, compreso nel P.R.G. dello stesso Comune come zona territoriale omogenea C2/3 - residenziale di nuova espansione - la cui edificabilità, ai sensi dell'art. 23 NTA, è subordinata all'emissione di uno strumento attuativo.

Inoltre, in data 21 aprile 1992 il P.R.G. veniva interessato da una variante per cui l'area in questione veniva inclusa nella classificazione delle sottozone agricole, variante approvata dalla Giunta regionale veneta il 23 maggio 1995, con delibera n. 2943, esecutiva dal 7 giugno 1995.

I fratelli F. avevano fin dal 1990 inoltrato istanza per l'approvazione di un piano di lottizzazione onde poter costruire sul terreno de quo, approvazione sempre negata dal Comune e, da ultimo, dichiarata sospesa per la presenza delle modifiche apportate con la variante ai sensi dell'art. 71, L.R. Veneto n. 61/1985 (Misure di salvaguardia).

A seguito dell'approvazione regionale del 1995 il Consiglio comunale approvava il piano di lottizzazione F. in data 29 settembre 1997.

Nel corso degli anni dal 1993 al 1995 i germani F. avevano pagato l'Ici nella misura prevista per terreni non edificabili, versando per il 1993 lire 831.000 e per il 1994 e 1995 lire 773.000. Il 22 dicembre 2000 venivano loro notificati avvisi di accertamento Ici per infedele dichiarazione con i quali venivano richieste lire 9.425.000 per il 1993, lire 9.154.000 per il 1994 e lire 8.850.000 per il 1995.

F.L. impugnava detti atti innanzi alla C.T.P. di Vicenza, contestando la pretesa del Comune e sostenendo che ai fini Ici l'edificabilità del suolo deve essere effettiva e non meramente teorica come nel caso di terreno che pur compreso nel P.R.G. sia soggetto a misure di salvaguardia; in subordine, deduceva l'eccessività della valutazione, tenuto conto del vincolo d'inedificabilità temporanea e la mancata applicazione da parte del Comune delle riduzioni delle tariffe previste. Chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

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Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo rinvio per essere in corso un tentativo di conciliazione; l'udienza veniva pertanto rinviata al 25 maggio 2001.

Il 4 maggio 2001, non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il Comune presentava delle controdeduzioni, sostenendo che il terreno de quo era da considerarsi edificabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), D.L.vo n. 504/1992 in quanto inserito come area fabbricabile nel P.R.G., che la valutazione era stata effettuata in base ai prezzi delle aste pubbliche per la vendita di lotti di terreno ubicati in territorio comunale e che le riduzioni erano state previste in sede di autoregolamentazione e non per fissare il valore commerciale.

All'udienza del 25 maggio la C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente. Detta pronuncia veniva impugnata dal Comune in via pregiudiziale per avere il giudice deciso il merito della causa mentre si sarebbe dovuto discutere solo l'istanza di sospensiva; quanto al merito ribadiva quanto sostenuto in primo grado. Il contribuente non si costituiva.

La C.T.R. del Veneto respingeva l'istanza di rimessione della causa in primo grado ma accoglieva l'impugnativa nel merito, ritenendo che ai fini Ici basta che l'edificabilità di un terreno sussista giuridicamente, cioè sia inserito in uno strumento urbanistico perfezionato, nulla rilevando l'inedificabilità effettiva per altre ragioni contingenti o temporanee. La stessa Commissione compensava le spese.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione F.L. sulla base di cinque motivi. Non risulta costituito il comune di Caldogno.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo F.L. lamenta l'errata e falsa applicazione degli artt. 48 e 71 L.R. Veneto n. 61/1985 e succ. mod. in materia di misure di salvaguardia, l'errata e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2, D.L.vo n. 504/1992, nonché il difetto di presupposto d'imposta, carenza di motivazione negli atti di accertamento impugnati ed, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Sostiene il contribuente che presupposto dell'imposta, come indicato dall'art. 1, D.L.vo n. 504/1992 è il possesso di aree fabbricabili e tali sono ai sensi del successivo art. 2 quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, pertanto, il semplice inserimento di un area del P.R.G. non è sufficiente se per qualunque contingente ragione l'area stessa non sia effettivamente suscettibile di edificazione per mancanza di piani particolareggiati o, come nella specie, per l'esistenza di misure di salvaguardia che ne impediscano l'utilizzabilità effettiva, misure previste sia dalla L. n. 1902/1952 (modificata ed integrata dalle leggi n. 135/1955, n. 517/1968 e dall'art. 4, L. n. 291/1971), nonché dall'art. 48, L.R. Veneto n. 61/1955. Pertanto, per l'area edificabile colpita dalle misure di salvaguardia non può essere rilasciata alcuna concessione edilizia, malgrado l'inclusione nello strumento urbanistico e non potendo aver corso la concessione edilizia a favore del richiedente si deve concludere che i terreni interessati da dette misure non possono essere considerati né in fatto né in diritto edificabili per espressa volontà della legge.

Tale fenomeno d'inedificabilità temporanea è stato anche tenuto presente dal legislatore che con l'art. 59, comma 1, lettera f), D.L.vo n. 446/1997 ha conferito ai Comuni la facoltà di prevedere un rimborso, in caso d'imposta pagata per aree che siano successivamente divenute inedificabili per effetto di varianti apportate allo strumento urbanistico.

Lamenta, inoltre, il contribuente la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati nonché l'errore contenuto nella parte motiva della sentenza nella quale viene indicata come rilevante l'edificabilità giuridica e non quella effettiva, senza rendersi conto che le misure di salvaguardia come l'assenza di uno strumento edilizio attuativo, se previsto come presupposto, incidono non solo sull'attitudine materiale di un terreno ad essere edificato, quanto sulla sua possibilità giuridica, privandolo della capacità edificatoria dovuta all'avvenuta adozione di un altro strumento urbanistico o ad una sua variante o alla mancata necessaria adozione di piano attuativo.

Con la seconda censura, dedotta in via subordinata in caso di omessa costituzione del Comune, si lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 59, D.L.vo n. 546/1992, difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio per avere la C.T.R. ritenuto che non sussistesse violazione del contraddittorio quando la C.T.P. era passata direttamente alla decisione del merito nell'udienza fissata per decidere l'istanza di sospensione, punto questo oggetto d'impugnazione del Comune in sede di appello, in quanto la mancata espressa previsione del divieto di passare alla decisione del merito in udienza destinata alla discussione della sospensiva non può essere ritenuto equivalente alla concessione di detto potere.

Con il terzo motivo F.L. denuncia la violazione dell'art. 5, D.L.vo n. 504/1992 e l'errata interpretazione della risoluzione ministeriale del 17 ottobre 1997 in ordine all'applicazione dei criteri di calcolo e di identificazione del valore venale del terreno in questione dato che il valore di questo nella situazione di fatto in cui trovasi per l'impossibilità di poter procedere ad edificazione non può essere considerato pari a quello di terreni edificabili...

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