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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine291-297

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 12 novembre 2004, n. 44273 (c.c. 27 ottobre 2004). Pres. Marvulli - Est. Brusco - P.M. Veneziano (diff.) - Ric. Labbia.

Misure di prevenzione - Singole misure - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Convalida del Gip - Verifica dei presupposti - Controllo pieno e non mero sindacato formale di legittimità.

Il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, non può operare un controllo meramente formale, ma un sindacato pieno, diretto alla verifica concreta, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del provvedimento restrittivo emesso dal questore, inevitabile alla luce del diritto fondamentale alla libertà personale, così come tutelato dall'art. 13 della Costituzione. (Mass. Redaz.). (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6) (1).

    (1) La presente pronuncia delle sezioni unite risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla natura ed alla estensione, previste dalla legge in sede di convalida, dei controlli relativi ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione stabilita dalla L. 401/1989. Nel senso dell'interpretazione qui accolta si registra, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2004, Di Lonardo, in questa Rivista 2004, 1144, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del Gip, siccome sorretta da «apparente» motivazione sui punti relativi sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, come raccomandato da Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512. Contra, la giurisprudenza maggioritaria. Così Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2003, Malfa, ivi 2004, 917, secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore che, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. mod., nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche, gli abbia imposto l'obbligo di presentarsi dinanzi all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di dette competizioni, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legittimità del citato provvedimento, sotto il profilo della sussistenza, o non, dei relativi presupposti, soggettivi e oggettivi. Ne consegue che il controllo giurisdizionale non può investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione, la durata, il contenuto delle prescrizioni, le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore. Negli stessi termini, Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 1999, Morelli, ivi 1999, 505; Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1998, Puccio ed altro, ivi 1998, 770.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Labbia Mauro ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 3 aprile 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma che ha convalidato il provvedimento emesso il 22 marzo 2004 dal Questore di Roma, ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, con il quale gli è stato fatto divieto, per un periodo di tre anni, di accedere a tutte le competizioni calcistiche che si svolgeranno negli stadi «Olimpico» e «Flaminio» di Roma e a quelle, nazionali ed internazionali, alle quali avrebbero dovuto partecipare le squadre di calcio «A.S. Roma» e «S.S. Lazio» ed era stato altresì disposto l'obbligo di presentazione al Commissariato della P.S. «Aurelio» in orari, specificamente indicati, coincidenti con lo svolgimento delle partite disputate dalle squadre indicate.

A fondamento del ricorso si deduce innanzitutto la questione di legittimità costituzionale della normativa applicata al caso di specie per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 101 della Costituzione; l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità - secondo cui la convalida del provvedimento del questore da parte del giudice per le indagini preliminari avrebbe come oggetto la sola verifica della legittimità formale dell'atto - porrebbe la normativa ricordata, secondo il ricorrente, in insanabile contrasto con l'art. 13 della Costituzione perché svuoterebbe di contenuto la garanzia del controllo giurisdizionale che può essere ritenuto tale solo se idoneo a porre in discussione l'esistenza dei presupposti che legittimano l'autorità di pubblica sicurezza ad emettere provvedimenti limitativi della libertà personale.

Con riferimento alla ritenuta natura di misura di prevenzione «atipica» del provvedimento in esame il ricorrente sottolinea poi come le misure di prevenzione, nel nostro ordinamento, devono essere applicate dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento in cui trova piena applicazione il principio del contraddittorio e previa verifica dell'esistenza dei necessari presupposti.

La normativa in esame sarebbe poi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché il questore ha il potere di prescrivere le misure in questione senza che all'interessato, per i tempi e le modalità che regolano questo giudizio, sia consentito di esporre le proprie ragioni e di interloquire presso il giudice della convalida anche perché l'interessato è all'oscuro del contenuto degli atti su cui si fonda il provvedimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motiva-Page 292zione (art. 606 comma 1 lett. e del c.p.p.) per essersi, il giudice della convalida, limitato ad un mero controllo formale del provvedimento del questore senza prendere in considerazione i due profili di illegittimità che il medesimo presentava per essere stato adottato senza tener conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente (autoferrotranviere con obbligo di turnazione nell'arco della giornata) e perché «in aperto contrasto con il principio di proporzionalità amministrativa, consacrato nell'art. 3 L. 241/90», sotto il profilo dell'omesso controllo sulla durata applicata immotivatamente nel massimo previsto dalla legge.

Il ricorso veniva assegnato alla prima sezione penale di questa Corte e il difensore del ricorrente, con istanza depositata l'8 giugno 2004, sottolineava come il problema dei limiti del giudizio di convalida del provvedimento del questore formasse oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Mentre la più recente giurisprudenza della prima sezione di questa Corte era infatti orientata a seguire la tesi del controllo meramente formale, la terza sezione dava alla convalida un ambito di applicazione più ampio ritenendo che il giudice dovesse accertare in concreto la pericolosità del soggetto e l'esistenza dei presupposti per l'imposizione dell'obbligo. Chiedeva quindi che il ricorso venisse, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., rimesso alle sezioni unite; richiesta che veniva accolta con conseguente fissazione del procedimento davanti a questo collegio.

Il procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. nella quale si ribadisce come dagli interventi della Corte costituzionale nella materia in questione si ricavi, nel modo più evidente, che la compatibilità della norma che prevede l'obbligo di comparizione con la disciplina dell'art. 13 della Costituzione può aversi soltanto se il controllo del giudice della convalida ha carattere di sindacato pieno sull'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura con particolare riferimento all'accertamento di una pericolosità attuale del soggetto. Il ricorrente critica poi la tesi secondo cui il giudice non potrebbe sindacare il provvedimento del questore sotto il profilo della durata della misura.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Osserva la Corte che il divieto di accesso agli stati e l'obbligo di presentazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento per adempiere a indicazioni provenienti da organismi internazionali. Con la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 luglio 1985 sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport e con la Convenzione del Consiglio d'Europa del 19 agosto 1985 sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive, in particolare di incontri calcistici, la comunità internazionale aveva invitato gli Stati...

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