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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine553-557

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I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 28 dicembre 2004, n. 42203 (c.c. 23 settembre 2004). Pres. Zumbo - Est. Lombardi - P.M. (diff.) - Ric. P.G. in proc. Gueye.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 - Acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte da parte di soggetto consapevole - Rapporto di specialità con il reato di ricettazione - Fondamento.

Deve escludersi la possibilità del concorso formale tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. c), della legge 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248, che punisce la condotta di chi, «pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo... le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)», apparendo configurabile tra le due anzidette figure di reato un rapporto di continenza nel senso che la seconda di esse si limita a costituire la descrizione più specifica di condotte già comprese, sul piano astratto, nella prima, e deve quindi trovare, in base al principio di specialità, esclusiva applicazione. (Mass. Redaz.). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter; c.p., art. 648) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 6 maggio 1993, n. 4625 (ud. 9 marzo 1993). Pres. Corsaro - Est. Morgigni - P.M. Calderone (conf.) - Ric. P.G. in proc. Fasaro.

Ricettazione - Cassette musicali abusivamente riprodotte - Acquisto da soggetto estraneo, ma consapevole - Reati configurabili.

Nell'ipotesi di acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte senza il timbro della SIAE da parte di un soggetto, che sia estraneo alla duplicazione dei menzionati oggetti fonografici, ma a conoscenza della illecita provenienza, e che le detenga per la vendita, sono configurabili sia il reato previsto dalla legge speciale che quello di ricettazione. (C.p., art. 648; L. 29 luglio 1981, n. 406, art. 1) (2).

    (1, 2) La prima delle due sentenze riportate inaugura, consapevolmente, un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se possa configurarsi, tra il reato di chi, «pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo (...) «duplicazioni o riproduzioni abusive di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, e quello di ricettazione, l'esistenza di un rapporto di specialità ex art. 15 c.p., al fine di poter prevedere o meno la possibilità di un concorso formale tra i due reati. In proposito è bene anticipare che, se l'orientamento fino ad ora assolutamente univoco escludeva tale rapporto di specialità, le pronunce di legittimità che si sono espresse in tal senso sono piuttosto risalenti e comunque anteriori alla profonda riforma del sistema della tutela del diritto d'autore introdotte dalla L 18 agosto 2000, n. 248. In questo senso, tra i precedenti non citati in motivazione, si segnala anche Cass. pen., sez. II, 22 agosto 1988, n. 8881, Cuomo, in questa Rivista 1989, 613, secondo cui chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui all'art. 648 (ricettazione) c.p. ed in quella di cui all'art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. modif. (abusiva riproduzione di prodotti fonici), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme predette alcun rapporto di specialità ex art. 15 c.p., attesa la diversità del bene giuridico tutelato e degli elementi costitutivi. Orbene, delle motivazioni che la più recente pronuncia ha denunicato come superate, emerge, tra l'altro, una lettura della lettera della legge incompleta e riferibile espressamente ed inevitabilmente solo alla fattispecie contemplata dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore. Invero, il rifiuto di riconoscere un rapporto di specialità tra i due reati si basava, come risulta in motivazione, sul fatto che «l'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non è assorbente della ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti, conoscendone la provenienza delittuosa», mancando di soffermarsi sul contenuto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 648 c.p., che prosegue affermando la penale responsabilità di chi «comunque si intromette nel farli acquistare» (i beni soggetti a tutela). A questopunto non può non evidenziarsi come il comportamento punito dall'art. 171 ter l.d.a., consistente nel detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo beni tutelati, possa facilmente evocare il comportamento, punito dall'art. 648 c.p., di chi svolge attività di intermediazione e di intromissione nell'acquisto degli stessi.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con la impugnata sentenza il Tribunale di Oristano, sezione distaccata di Macomer, ha applicato al Gueye la pena stabilita dall'accordo delle partiPage 554 in relazione ai reati indicati in epigrafe, ascrittigli per avere ricevuto 249 CD musicali provento del reato di illecita duplicazione di opere dell'ingegno e detenuto per la vendita i predetti CD musicali. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità il giudice di merito ha affermato che, per il principio di specialità ex art. 15 c.p., il reato di cui all'art. 648 c.p. è assorbito dalla fattispecie criminosa di cui al capo b).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale che la denuncia per violazione di legge.

La pubblica accusa ricorrente contesta che il rapporto tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 171 ter lett. c) della L. n. 633/41 e quella di cui all'art. 648 c.p. sia regolata dal principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., deducendo che le disposizioni citate tutelano interessi differenti e differente è la struttura della condotta criminosa prevista dalle disposizioni normative di cui si tratta.

Il ricorso non è fondato.

Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, peraltro risalente nel tempo, ha affermato che non ricorre un rapporto di specialità tra i reati previsti dall'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e quello dell'art. 648 c.p., di talché - si è affermato - l'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per al vendita musicassette contraffatte non è assorbente della ricettazione, che consite nell'acquistare, ricevere ed occultare tali...

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