Contrasti

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-158

Page 147

I

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 23 novembre 2004, n. 45189 (c.c. 17 novembre 2004). Pres. Marvulli - Est. Nappi - P.G. Esposito (diff.) Ric. P.M. in proc. Esposito ed altro.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione in altri procedimentiInutilizzabilità della prova ex art. 270 c.p.p. - Condizioni - Omesso deposito del decreto di autorizzazione o di proroga delle operazioni - Irrilevanza.

Nel caso di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'eventuale inutilizzabilità della prova a norma dell'art. 271 c.p.p. può dipendere dall'illegalità del procedimento di ammissione dell'intercettazione, ma non dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni; e, trattandosi di un fatto processuale, il fatto dal quale dipende tale illegalità va provato dalla parte che la eccepisce. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 270; c.p.p., art. 271) (1).

II

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21 dicembre 2000, n. 5235 (c.c. 24 novembre 2000). Pres. Fattori - Est. Marzano - P.M. Favalli (conf.)Ric. Sadra e altri.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione in altri procedimentiOmesso deposito dei verbali o del decreto di autorizzazione delle operazioni - Inutilizzabilità della prova - Fondamento.

Qualora il pubblico ministero intenda porre a rifondamento di una richiesta di misura cautelare i risultati di intercettazioni di comunicazioni, deve allegare alla detta richiesta, a pena di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., i decreti autorizzativi ovvero - quando trattisi di intercettazioni disposte in via d'urgenza dallo stesso pubblico ministero - i provvedimenti di convalida adottati dal giudice, senza necessità, peraltro, in detta ultima ipotesi, che ad essi si accompagnino anche i decreti oggetto di detta convalida. Tali principi non soffrono eccezione quando si tratti di intercettazioni effettuate in altro procedimento, da utilizzare ai sensi dell'art. 270 c.p.p., atteso che il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, in cui si prevede soltanto l'obbligo del deposito dei verbali e delle registrazioni, va coniugato con il generale divieto di utilizzazione previsto dal successivo art. 271. La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei provvedimenti che autorizzano l'intercettazione di comunicazioni determina, per il combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare solo nel caso in cui detti provvedimenti abbiano fatto parte degli atti presentati dal pubblico ministero al giudice che ha disposto la detta misura. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 309; c.p.p., art. 291) (2).

III

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 22 gennaio 2000, n. 790 (ud. 17 dicembre 1999). Pres. Consoli - Est. (illeggibile) - P.M. (illeggibile)Ric. Santoro.

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione in altri procedimentiOmesso deposito dei verbali o del decreto di autorizzazione delle operazioni - Inutilizzabilità della prova ex art. 270 c.p.p. - Esclusione.

Deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art. 270, comma 2, c.p.p., dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 c.p.p. (C.p.p., art. 271; c.p.p., art. 270) (3).

    (1, 2, 3) La pronuncia delle Sezioni Unite in epigrafe risolve un contrasto giurisprudenziale che da tempo divide i giudici della Suprema Corte. Oggetto della disputa è la corretta interpretazione da dare all'art. 270 c.p.p. in materia di utilizzazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono stati in origine disposti. La preoccupazione principale era ed è quella di far sì che le intercettazioni vengano utilizzate in modo da assicurare all'imputato o all'indagato le garanzie normalmente riconosciute all'indagato o imputato nel pro-Page 148nante, m. 226166; Cass., sez. I, 3 luglio 2003, De Felice, m. 225121; Cass., sez. V, 2 maggio 2003, Luciani, m. 225946; Cass., sez. I, 25 marzo 2003, Goga, m. 225046; Cass., sez. I, 11 marzo 2003, Esposito, m. 225266; Cass., sez. V, 7 marzo 2003, Oshafi, m. 224199; Cass., sez. I, 15 novembre 2002, Alecci, m. 224697; Cass., sez. III, 22 marzo 2001, Zhezha, m. 219367; Cass., sez. I, 17 dicembre 1999, Santoro, m. 215108).


Secondo una diversa giurisprudenza, invece, «il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 c.p.p., stante la generale valenza del disposto dell'art. 271 c.p.p. e non essendovi ragione di ritenere inoperanti, nel procedimento in cui l'esito delle intercettazioni è riversato, le garanzie normalmente spettanti all'indagato nel procedimento da cui le stesse provengono né potendosi ritenere le operazioni di captazione disposte in un dato procedimento assistite, in quello diverso, da presunzione di legittimità e sottratte alla doverosa verifica giudiziale dei presupposti di utilizzabilità» (Cass., sez. I, 17 febbraio 2003, Gullo, m. 224669; Cass., sez. I, 22 dicembre 2000, Caramazza, m. 218190; Cass., sez. IV, 24 novembre 2000, Sadra, m. 218292). Si rileva in particolare che «pure se l'art. 270 c.p.p., il quale ribadisce i termini di utilizzabilità nel procedimento "diverso", delle intercettazioni disposte in altra procedura, non prevede l'obbligo del deposito, nel secondo, dei decreti con i quali, in quello di origine, furono autorizzate le intercettazioni, deve escludersi anche alla stregua della sentenza costituzionale n. 232 del 1987 (riferita all'analoga disposizione dell'art. 226 quater c.p.p. 1930), che il legislatore abbia voluto impedire alla difesa l'esercizio di un significativo controllo su tali provvedimenti, la cui irritualità, illegittimità o inadeguatezza comporterebbe la nullità delle intercettazioni e l'inutilizzabilità dei risultati dalle stesse conseguiti. Al di là del dato testuale deve perciò ritenersi che, unitamente ai verbali di intercettazione ed al materiale magnetofonico, cui fa riferimento l'art. 268, sesto, settimo e ottavo comma, richiamati dall'art. 270, secondo comma, c.p.p., nel procedimento "diverso" vanno depositati anche - ovviamente, in copia - i decreti di autorizzazione adottati dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di origine. Il momento ultimo in cui tale deposito deve essere effettuato coincide con la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p.» (Cass., sez. VI, 1 settembre 1992, Bruzzese, m. 191896).

Come riferito nell'ordinanza di rimessione, v'è poi un terzo orientamento giurisprudenziale, che sembrerebbe proporsi come intermedio, per il quale, benché non sia previsto il deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte in altro procedimento, tuttavia la parte interessata può ottenerne copia, «a norma dell'art. 116 c.p.p., ove ritenga di verificarne la regolarità» (Cass., sez. VI, 14 aprile 2003, Femia, m. 226705), perché, «pur senza introdurre una sorta di presunzione di legittimità dei decreti autorizzativi, la necessità di un nuovo controllo sul punto è giustificata solo in presenza di specifica eccezione di inutilizzabicedimento per il quale le intercettazioni sono state al tempo disposte. Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento che dell'art. 270 c.p.p. fornisce una interpretazione letterale. Il medesimo infatti richiede che l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento sia subordinato solo al deposito presso l'autorità competente dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni. La norma tace a proposito della necessità di depositare anche il decreto autorizzativo. Non discostandosi dal tenore letterale della norma, i Supremi Giudici hanno concluso per la legittimità dell'utilizzo delle intercettazioni a fronte dell'espletamento delle formalità di deposito espressamente previste dal codice di procedura, senza escludere però la illegalità del procedimento di ammissione a fronte di una provata illegittimità del decreto autorizzativo emanato da altro giudice. La soluzione adottata appare, oltre che giuridicamente corretta, logica dal punto di vista ermeneutico.

I
  1. - Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Luigi Esposito e Giovanni Castaldo, persone sottoposte a indagini per ricettazione di autovetture rubate ed estorsione ai danni dei proprietari dei veicoli.

    Hanno rilevato i giudici del merito come le misure cautelari siano fondate esclusivamente su intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento, che vanno però dichiarate inutilizzabili, in quanto il decreto che le autorizzò, pure allegato agli atti, è motivato solo per relationem a una nota di polizia giudiziaria non trasmessa dal procedimento a quo. Sicché l'ordinanza applicativa risulta priva di giustificazione sul presupposto probatorio delle misure, perché l'impossibilità di vagliarne la legittimità rende appunto inutilizzabili le intercettazioni acquisite.

    Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 270 c.p.p., rilevando come ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento la norma imponga di depositare nel procedimento ad quem solo i verbali e le registrazioni, mentre una diversa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT