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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 1840. Pres. Corona - Est. Trombetta - P.M. Russo (conf.)B. N. ed altro (avv. Conte) c. Cond. XX in Roma (avv. D'Audino) e C. S. (avv. Quattrino) e N. A. (Bugliosi).

Risarcimento del danno - Infiltrazioni - Colpa del conduttore di appartamento posto in edificio condominiale - Danni derivati al conduttore dell'appartamento sottostante - Corresponsabilità dei proprietari dei rispettivi immobili ex artt. 1125 e 2051 c.c. - In mancanza della prova della diversa incidenza delle concause nella determinazione dei danni - Sussistenza.

La colpa del conduttore di un appartamento posto in edificio condominiale dal quale - a causa di infiltrazioni d'acqua causate da un utilizzo improprio e non diligente dell'immobile - siano derivati danni al conduttore dell'appartamento sottostante, non esonera i proprietari dei due locali dalle rispettive responsabilità ai sensi degli artt. 1125 e 2051 c.c., allorché il giudice non sia in grado di accertare la diversa incidenza delle concause nella determinazione dei danni. (C.c., art. 1125; c.c., art. 2051) (1).

    (1) La S.C. ha sempre affermato che il proprietario - conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esso conglobati - è responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. dei danni cagionati a terzi da dette strutture e impianti, salvo poi eventuale rivalsa nel conduttore e solo nel caso di comprovato omesso avvertimento del proprietario ex art. 1577 c.c. In tal senso, cfr. Cass. 28 maggio 1992, n. 6443, in questa Rivista 1994, 103. Altro orientamento, ha più volte sottolineato la sussistenza di un concorso di responsabilità, non collegate all'omesso avvertimento ex art. 1577 c.c., bensì ricollegabili ai rispettivi poteri e obblighi di vigilanza del locatore e del conduttore. In tal senso, cfr. Cass. 22 febbraio 1985, n. 1589, in questa Rivista 1985, 695 e Cass. 19 gennaio 2001, n. 782, ivi 2001, 220.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 6 marzo 1990 e ritualmente notificato C., conduttrice di un appartamento di proprietà del condominio in Roma, omissis, convenne davanti al Pretore di Roma il medesimo condominio perché fossero adottati provvedimenti urgenti atti a rimuovere la situazione di pericolo dovuta ad infiltrazioni di acqua con compromissione della stabilità dell'appartamento da lei abitato.

Costituitosi, il condominio deduceva che la situazione di pericolo era da ascrivere, in via esclusiva, a S. R. (proprietario dell'immobile sovrastante quello goduto da C.) il quale, chiamato in causa e costituitosi, deduceva che la lamentata situazione di pericolo era da ascrivere ai lavori eseguiti nella unità immobiliare di sua proprietà dal conduttore M. il quale, a sua volta, chiamato in causa e costituitosi, declinava ogni responsabilità.

Con separato ricorso il condominio chiedeva fosse ordinato a C., lo sgombero dell'appartamento per l'effettuazione dei lavori di restauro necessari.

Riuniti i giudizi cautelari, ordinato lo sgombero dei locali, il giudizio veniva riassunto, per il merito, con distinti atti di citazione, sia da parte del condominio che da C., chiedendo il primo la condanna degli eredi S. e del M. in solido tra loro al risanamento dei danni cagionatigli per aver dovuto provvedere all'esecuzione dei lavori di restauro.

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