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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine11-13

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@I CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 18 maggio 2006, n. 17003 (ud. 28 marzo 2006). Pres. Coco - Est. Novarese - P.G. Fraticelli (parz. diff.) - Ric. P.G. in proc. Bartolucci.

Competenza penale - Competenza per materia - Reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Competenza - Tribunale.

Dopo la modifica introdotta dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine al reato previsto dall'art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), anche il reato di cui all'art. 187 (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti) deve ritenersi di competenza del tribunale, in quanto il richiamo all'art. 186, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, al fine di evitare che interpretazioni differenziate sul regime processuale espongano la norma a censure di costituzionalità. (In motivazione, la Corte ha osservato che ragionare diversamente, e ritenere il reato ex art. 187 di competenza del giudice di pace, consentirebbe all'imputato di ottenere l'ammissione alla oblazione ex art. 162 bis c.p., stante la alternatività delle pene previste per tale contravvenzione nel procedimento speciale, mentre la stessa eventualità resta esclusa per il reato di cui all'art. 186 che, nel rito ordinario dinanzi al tribunale, è punito con pena congiunta). (L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 6; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (1).

@II CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 35628 (ud. 27 settembre 2005). Pres. Fazzioli - Est. Silvestri - P.M. Febbraro (diff.)Ric. Confl. di comp. in proc. Mattia.

Competenza penale - Competenza per materia - Reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Competenza - Giudice di pace.

Il reato previsto dall'art. 187 del codice della strada, guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, a differenza del reato previsto dall'art. 186, guida in stato di ebbrezza, anche dopo la modifica introdotta dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, resta attribuito alla competenza per materia del giudice di pace, in quanto il settimo comma del novellato art. 187 richiama l'art. 186 esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni e pertanto l'omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale preclude un'interpretazione estensiva. (D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 6; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (2).

    (1, 2) Con le sentenze in epigrafe, si registra il sorgere, nell'ambito della medesima prima sezione penale della Cassazione, di un contrasto giurisprudenziale sull'individuazione del giudice competente per materia per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Pur non risultando editi precedenti sull'argomento, si rinvia, per quanto di utilità, alla pronuncia delle SS.UU. del 31 gennaio 2006, Timofte, pubblicata per esteso in questa Rivista 2006, 243, secondo cui la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza - commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 151/03, conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 214 - deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio in quanto la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata stabilita dall'art. 186, comma secondo, codice della strada, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione.


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione...

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