Contrasti
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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 maggio 2006, n. 15260 (ud. 12 aprile 2006). Pres. Chieffi - Est. Canzio - P.M. Palombarini (conf.) - Ric. P.G. in proc. Batista.
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Ordine di allontanamento - Inottemperanza - Emanazione di un nuovo ordine di allontanamento - Illegittimità - Reiterata inottemperanza - Conseguenze.
In tema di immigrazione, qualora nei confronti dello straniero resosi inottemperante all'ordine impartitogli dal Questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, sia stata pronunciata condanna per il reato previsto dal successivo comma 5 ter del medesimo art. 14, l'eventuale inosservanza di un nuovo analogo ordine di allontanamento non può essere causa di ulteriore sanzione penale, attesa l'illegittimità del nuovo provvedimento, a fronte dell'obbligo, imposto dallo stesso comma 5 ter, di effettuare «in ogni caso» l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera e, ove questo non sia possibile per la perdurante difficoltà di identificazione dello straniero, di disporre, come espressamente previsto dal comma 5 quinquies, «i provvedimenti di cui al comma 1», vale a dire il trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (1).
@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 12 gennaio 2006, n. 1050 (ud. 9 dicembre 2005). Pres. Fabbri - Est. Urban - P.M. Cedrangolo (conf.)Ric. P.G. in proc. Stroe.
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Ordine di allontanamento - Inottemperanza - Emanazione di un nuovo ordine di allontanamento - Illegittimità.
In tema di immigrazione, è da considerarsi illegittima la reiterazione del provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal Questore, previsto dall'art. 14, comma 5 bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, in conseguenza della sua violazione, posto che l'unica modalità prevista dalla legge per garantire l'esatta applicazione della legge, in tal caso, è quella dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (2).
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(1, 2) La questione affrontata rappresenta uno dei punti di maggiore contrasto giurisprudenziale originati dalla vigente normativa, non ancora risolto da un intervento delle Sezioni unite. Le fattispecie qui prospettate, sono rilevanti per un duplice ordine di motivi. Sotto un primo profilo, si evidenzia la posizione soggettiva dello straniero, al quale si riconoscerebbe, se prevalesse la tesi qui rigettata, un trattamento di favore infondato nel dettato normativo. A questo proposito, l'orientamento più recente della Corte, sostenuto anche dalla prima delle pronunce in epigrafe, sembra tuttavia aver superato tale aspro contrasto interpretativo, originato dalla prospettabilità o meno di un duplice reato in capo al soggetto irregolare che, dopo aver inottemperato al primo ordine di allontanamento del Questore, ne violi un secondo emesso dalla stessa autorità di polizia. In effetti, le sentenze più recenti, hanno assunto un atteggiamento decisamente contrario alla possibilità di individuare due violazioni, in quanto viene negato al Questore il potere di emettere un secondo provvedimento di allontanamento. Sotto il secondo profilo, si afferma il principio che riconosce una graduazione degli interventi che, a partire dall'ordine di espulsione da ottemperare entro cinque giorni, passano attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera fino al trattenimento presso un centro di accoglienza, nei casi in cui sia necessaria l'identificazione dello straniero. In questo senso si veda, già pubblicata con motivazione, Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2006, Secara, in questa Rivista 2006, 651. In senso contrario si segnalano: Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 2005, Bouchachia, ivi 2006, 201; Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2004, Cherednicenko, ivi 2005, 904.
I.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Con sentenza del 6 agosto 2005 il Tribunale di Brescia assolveva Batista Santos perché il fatto non sussiste dal delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter D.L.vo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine emesso dal Questore di Brescia il 24 giugno 2005, adottato dopo la sentenza 11 novembre 2003 di applicazione della pena per l'inottemperanza alla precedente intimazione dello stesso questore del 30 ottobre 2003, conseguente al decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Page 370
Il Procuratore Generale di Brescia proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 5, D.L.vo 286/98, sull'assunto che il tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dall'indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'ordine del questore è reiterabile anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato già condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione.
Non è controverso che all'imputato, entrato clandestinamente in Italia e già espulso con decreto prefettizio, è stata applicata la pena per non avere osservato l'intimazione del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni e che, dopo la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., lo straniero è stato raggiunto da un reiterato ordine del questore adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, D.L.vo 286/98. Dall'inosservanza di quest'ultimo ordine è derivata l'instaurazione del presente processo con la contestazione di un secondo reato ex art. 14, comma 5-bis e 5-ter D.L.vo cit.
Ciò posto, deve sottolinearsi che la situazione dedotta in giudizio è regolata dall'ultima parte del comma 5-ter del citato art. 14, a norma del quale, nell'ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, «in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Com'è stato perspicuamente osservato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, la disposizione - inserita dall'art. 13, comma 1, lett. b) della L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituita dall'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 - esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione «in ogni caso...», che non figurava nell'originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale nonostante la precedente condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del D.L.vo n. 286 del 1998, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dell'espulsione.
Il risultato interpretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano (conf., da ultimo, Cass., sez. I, 29 novembre 2005, P.G. in proc. Argoubi; sez. I, 14 dicembre 2005, P.G. in proc. Shumska; sez. I, 14 dicembre 2005, P.G. in proc. Barbaros; sez. I, 2 febbraio 2006, P.M. in proc. Secara).
Neppure le difficoltà di identificazione dello straniero (costituenti la base giustificativa dell'opposta e ormai superata linea giurisprudenziale: sez. I, 27 aprile 2004, P.M. in proc. Cherednicenko, rv. 229047; sez. I, 12 ottobre 2005, P.G. in...
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