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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 3 gennaio 2007, n. 14 (ud. 19 dicembre 2006). Pres. de Roberto - Est. Conti - P.M. Di Popolo (conf.) - Ric. D'Annibale.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenzaObbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge - Violazione - Perseguibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

Il reato di cui all'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (omesso versamento delle somme dovute all'ex coniuge a titolo di contributo di mantenimento) è da ritenere perseguibile d'ufficio, in difetto di specifica disposizione normativa che ne stabilisca la procedibilità a querela e dovendosi intendere limitato il rinvio alle «pene previste dall'art. 570 del codice penale» al solo aspetto sanzionatorio di tale ultima norma. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 570; L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 7 maggio 2004, n. 21673 (c.c. 2 marzo 2004). Pres. Agrò - Est. Rotundo - P.M. Favalli (diff.) - Ric. P.G. in proc. Cappellari.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenzaObbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge - Violazione - Procedibilità a querela della persona offesa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati contro la famiglia, l'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p., opera un rinvio all'intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d'ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p. (C.p., art. 570; L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies) (2).

    (1, 2) Sebbene sull'argomento sia in essere un contrasto giurisprudenziale testimoniato dalla massime in epigrafe, la giurisprudenza prevalente ritiene che il delitto di omessa corresponsione dell'assegno divorzile costituisca figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 570 c.p. soltanto quoad poenam con la conseguenza che, stante il silenzio della norma, è perseguibile d'ufficio. In tal senso si veda Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2003, Titta, in questa Rivista 2005, 105. Si veda anche Corte cost. 17 luglio 1995, n. 325, in Dir. famiglia 1996, 36, che ha ritenuto inammissibile, con riguardo all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies della legge di divorzio, nella parte in cui non prevede che il reato di mancata erogazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge e della prole sia procedibile a querela di parte.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 19 maggio 2004 del Tribunale di Velletri, appellata da D'Annibale Aldo, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in quanto responsabile dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, per avere omesso di versare le somme dovute a titolo di mantenimento alla ex moglie Trombetta Viviana nella misura di lire 600 mila mensili stabilita dal Tribunale di Velletri con la sentenza di divorzio in data 23 giugno 1992 (fatto accertato in Lanuvio il 21 settembre 1999).

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Roberto Baratta, che deduce:

  1. - Violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili:

    1.1. - Omessa dichiarazione di estinzione del...

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