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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 6825 (ud. 23 gennaio 2007). Pres. Calabrese - Est. Vessichelli - P.G. Febbraro (parz. diff.) - Ric. P.G. in proc. Melli ed altri.

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Fatturazione per operazioni inesistenti - Rapporto con il reato di truffa aggravata in danno dello Stato - Principio di specialità - Configurabilità - Esclusione.

È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le fatture erano state emesse ed utilizzate da una società fittiziamente fatta figurare come acquirente di merci provenienti dall'estero e quindi tenuta a riscuotere, all'atto della rivendita, l'Iva dovuta per l'importazione, per versarla quindi all'Erario; adempimento, questo, che, però, risultava sistematicamente omesso, in quanto le relative somme venivano incamerate dagli effettivi destinatari delle merci importate). (C.p., art. 640; L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 4; D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 7996 (c.c. 29 gennaio 2004). Pres. Cosentino - Est. Casucci - P.G. Iannelli (conf.) - Ric. Grieco.

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Reato di frode fiscale - Rapporto con il reato di truffa aggravata - Principio di specialità - Configurabilità - Fondamento.

Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 c.p., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore ele- Page 596

- la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Melli in ordine ai reati diversi dal capo a) (quest'ultimo: costituzione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali, truffe ed altro. I reati diversi, per i quali è stata pronunciata la improcedibilità: capo b) emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indicate nelle dichiarazioni Iva e dei redditi, fatto commesso fino a luglio 1995; c) truffa continuata aggravata commessa fino al 1995; d) bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della soc. Frigo Carni dichiarata nel giugno 1996, concernente somme fatte confluire, tra l'altro, sulla soc. BeCa e a Sanacore A.; d-bis) bancarotta fraudolenta per distrazione, ancora relativa alla soc. Frigo Carni, e concernente gli importi corrispondenti all'Iva non versata all'erario, per il 1995, nel giugno 1996; d-ter) fallimento della soc. Frigo Carni come conseguenza di attività dolosa, nel giugno 1996 ed e) corruzione attiva del settembre 1995;

- l'assoluzione in applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) dal reato sub c), nei riguardi di Barbara Alberto, Sanacore Antonio e Barbara Salvatore (per gli altri imputati dello stesso reato è maturata la prescrizione), nonché l'assoluzione dai reati sub d bis) e d ter) pronunciata nei confronti di Tonelli, Barbara Alberto, Sanacore, Lo Verso, Barbara Salvatore e Tumbarello.

Quanto al primo punto deduce che erroneamente la Corte ha ritenuto che difettasse la condizione di procedibilità dell'estrazione per i reati diversi da quello di associazione (per la quale invece era stata concessa dallo Stato belga). Il P.G. evidenzia che la procedura per l'estensione dell'estradizione è in corso e che comunque quella concessa riguarda, ai sensi dell'art. 14 Conv. europea di estradizione, ´il fattoª segnalato nell'ordinanza cautelare e non la qualificazione giuridica ad esso attribuita. Nella specie tale fatto è quello comprensivo di tutti i reati per i quali il Melli è stato rinviato a giudizio e cioè quelli di frode fiscale, truffa e corruzione che rappresentano i delitti fine del reato associativo.

In secondo luogo il P.G. lamenta l'inosservanza dello stesso art. 14 della Convenzione che prevede la decadenza dalla clausola di specialità per l'imputato estradato che riacquisti la libertà in territorio italiano e vi rimanga, libero, per più di 45 giorni. La Corte avrebbe male interpretato la norma ritenendo che la decorrenza di detto termine non si produce fino al rilascio definitivo dell'imputato, ossia alla sua assoluzione o alla sua scarcerazione con un provvedimento non più modificabile. Inoltre non avrebbe considerato che, per i reati fine l'imputato è stato processato in stato di libertà, ciò che avrebbe reso inapplicabile la procedura di estradizione e quindi la regola di specialità (Sez. un. 30 ottobre 2003 n. 45276).

Quanto al secondo punto, in ordine all'assoluzione dal reato di truffa (c) il P.G. contesta la tesi della Corte secondo cui vi sarebbe concorso apparente tra tale imputazione e quella di frode fiscale (capo b) che sarebbe speciale rispetto alla prima: invero diversi sono gli interessi giuridici protetti e le strutture delle due fattispecie.

In ordine all'assoluzione dal reato ex L. fall. sub d bis) il P.G. contesta ancora una volta la tesi della Corte secondo cui non vi sarebbe stata naturalisticamente alcuna distrazione dalla massa dei beni della Frigo Carni. La Corte aveva valorizzato il carattere fittizio delle operazioni in virtù del quale la Frigo Carni non incassava realmente l'Iva quando fungeva da cartiera. Perciò tale ammontare non poteva nemmeno essere oggetto di distrazione.

Invece, secondo l'accusa, tale distrazione ammontava a 3 miliardi, pari all'Iva pagata dagli acquirenti nazionali nel 1995 per effetto di una dolosa triangolazione, e non versata all'Erario.

Ad avviso del P.G. quello della Corte sarebbe un ragionamento illogico e soprattutto immotivatamente diverso da quello del giudice di primo grado che aveva evidenziato come l'importo pari all'Iva veniva comunque realmente incassato dalle ditte che figuravano aver effettuato acquisti dalla Frigo Carni, salva poi la relativa restituzione al versante.

In relazione all'assoluzione dal reato sub d ter) il P.G. ritiene viziato il ragionamento della Corte per cui il mancato pagamento dell'Iva, traducendosi in una economia di costi per la Frigo Carni non poteva annoverarsi tra le cause del dissesto della società. Invece, sostiene il P.G., l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che alla Frigo Carni è stato dolosamente assegnato dagli imputati il ruolo di cartiera al fine di farla rimanere debitrice verso lo Stato dell'importo dell'Iva e farla fallire, con corrispondente indebito vantaggio per altre società del gruppo.

Melli Guido, nei confronti del quale la sentenza di primo grado è stata confermata limitatamente alla imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali (fatto del settembre 1995) deduce:

I) violazione dell'art. 267 c.p.p. perché era stata disattesa dalla corte di merito la propria eccezione sulla congruità della motivazione di una serie di decreti autorizzativi di intercettazioni che indicava analiticamente. La Corte aveva sostenuto che essi erano ben motivati per relationem mentre la difesa sosteneva e sostiene che tale motivazione è solo ripetitiva della formula normativa e non dà conto del ragionamento e del vaglio critico effettuato dal giudice che l'ha formulata, soprattutto in riferimento al requisito della ´necessitઠdel mezzo istruttorio e tenuto conto dei criteri fissati dalle Sezioni unite nella sentenza del 2000;

II) violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. dovuta al fatto - invero eccepito per la prima volta con il ricorso per cassazione ma rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità in quanto questione di inutilizzabilità del mezzo - che le intercettazioni erano state eseguite mediante impianti esterni senza però che fossero emessi i decreti di cui all'art. 268 comma 3 c.p.p.;

III) violazione dell'art. 513 c.p.p. che, all'epoca dell'acquisizione delle dichiarazioni dei coimputati Tonelli e Frazzitta, prevedeva che la lettura dei verbali in assenza dei dichiaranti e la loro conseguente utilizzazione nei confronti di terzi potesse avvenire soltanto con il ´consensoª di questi ultimi. Tale principio valeva anche in relazione alle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato (sent. Corte cost. n. 316 del 1998) e non era possibile, per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, fare ricorso, in mancanza di consenso, alla utilizzazione come prova a semento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale. (C.p., art. 640; L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 4; D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74) (2).

    (1, 2) Le sentenze in commento sono espressione di un contrasto tuttora in esame in sede di legittimità, sebbene l'orientamento prevalente sia sostanzialmente in linea con la prima delle pronunce in epigrafe. In tal senso si vedano: Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2000, Padovani, in questa Rivista 2001, 319 e Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 1988, Vesentini, ivi 1989, 1000. In dottrina, v. TALDONE LUISA, Dichiarazione fraudolenta e truffa ai danni dello Stato: la Cassazione esclude il concorso di reati, in Rassegna Tributaria n. 6/ 2005.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza del 26 marzo 2004 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 22 dicembre 2000 riguardante l'esistenza, fino al 1996, di una associazione per delinquere tra commercianti all'ingrosso di carne bovina, volta ad...

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