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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1207-1214

Page 1207

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 5 ottobre 2007, n. 37823 (ud. 27 settembre 2007). Pres. Lupo - Est. Nappi - P.M. Palombarini (diff.)Ric. Vuocolo.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo - Mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali ex art. 388, comma 2 c.p. - Configurabilità della condotta elusiva - Esclusione - Limiti - Oggetto di tutela dell'art. 388 c.p. - Individuazione.

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 388) (1)

    (1) Le Sezioni unite con il principio espresso dalla massima in epigrafe compongono il contrasto di giurisprudenza esistente sui limiti di rilevanza a norma dell'art. 388 comma 2 c.p. della condotta elusiva «dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito»; un contrasto che ha la sua origine nella risalente disputa soprattutto dottrinale sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 c.p. nei suoi due primi commi. Sull'argomento si sono formati in sede di legittimità tre distinti orientamenti interpretativi efficacemente rappresentati in motivazione in dottrina, per un utile approfondimento sul tema, si veda BERSANI GIUSEPPE, Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice fra dottrina ed applicazioni giurisprudenziali, in questa Rivista 2005, 655.


MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Giuseppina Vuocolo in ordine al delitto di elusione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria con la quale il giudice civile le aveva ingiunto la restituzione ad Alessandro Barbero e Giuseppe Coppo di un'area pertinenziale a un magazzino di loro proprietà.

I giudici del merito, pur riconoscendo che il comportamento dell'imputata fu di mera inottemperanza all'obbligo derivante dal provvedimento possessorio, ne hanno nondimeno dichiarato la rilevanza penale nel presupposto che il reato di cui all'art. 388 c.p. tuteli «l'autorità della decisione giudiziaria in sè e per sè».

Ricorre per cassazione Giuseppina Vuocolo e propone tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 388 c.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che i giudici del merito: a) abbiano erroneamente interpretato come rifiuto di adempiere la lettera con la quale ella aveva dichiarato di non avere nulla da rispondere alla richiesta scritta di restituzione dell'immobile;

b) abbiano erroneamente qualificato come elusivo il mero rifiuto di adempiere il provvedimento possessorio, senza considerare le conseguenze assurde cui condurrebbe il riconoscimento di rilevanza penale a qualsiasi comportamento di inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale;

c) abbiano erroneamente omesso di considerare che non era esattamente individuabile l'area di cui era stata ordinata la restituzione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 388 c.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta che erroneamente i giudici del merito le abbiano addebitato di avere utilizzato un cane per impedire alle persone offese l'accesso all'area controversa, mentre in realtà l'animale era legato, e di avere occupato l'area con una catasta di legna, peraltro già accumulata in precedenza sul posto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 388 c.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all'elemento psicologico del reato.

  1. - La Sesta sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha denunciato un contrasto di giurisprudenza sui limiti di rilevanza a norma dell'art. 388 comma 2 c.p. della condotta elusiva «dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito».

    Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, «nel delitto di cui all'art. 388 c.p. il termine «elusione» deve essere inteso in senso ampio sino a comprendere qualunque comportamento positivo o negativo - che non esige scaltrezza o condotta subdola - diretto ad ostacolare l'esecuzione del provvedimento del giudice» (Cass., sez. III, 14 febbraio 1969, Soricelli, m. 111040; Cass., sez. I, 20 gennaio 1978, Righi, m. 139625; Cass., sez. III, 4 giugno 1980, Guidi, m. 146139; Cass., sez. VI, 4 giugno 1990, Piraino, m.Page 1208 185810; Cass., sez. VI, 8 maggio 1996, Sapienza, m. 205078; Cass., sez. VI, 6 ottobre 1998, De Leo, m. 211739). Si ritiene perciò che «il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non presuppone a nessun effetto che l'interessato abbia previamente promosso l'esecuzione forzata del diritto riconosciutogli dal giudice, essendo sufficiente che egli abbia richiesto, anche informalmente, di adempiere» (Cass., sez. VI, 1 luglio 1997, Perri, m. 209279; Cass., sez. III, 16 marzo 1982, D'Introno, m. 154215).

    Secondo un opposto orientamento giurisprudenziale, invece, «ai fini della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma secondo c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto, diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte» (Cass., sez. VI, 19 marzo 1991, Modesto, m. 187420; Cass., sez. VI, 23 marzo 2000, Valente, m. 220561, analogamente già Cass., sez. III, 17 ottobre 1968, Di Florio, m. 109706; Cass., sez. III, 16 maggio 1974, Tedeschi, m. 129207; Cass., sez. III, 31 ottobre 1979, Girola, m. 143826; Cass., sez. VI, 8 aprile 1981, Saracini, m. 090008).

    Una tesi intermedia è sostenuta infine dalla giurisprudenza che distingue in ragione della natura dell'obbligo imposto con il provvedimento giudiziale cui non si è ottemperato. Se si tratta di un obbligo di non fare, si sostiene, risulta elusivo anche il solo fatto della sua violazione; se si tratta di un obbligo di fare, è rilevante solo il comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale (Cass., sez. VI, 9 maggio 2001, Caratelli, m. 219973; Cass., sez. VI, 12 novembre 1998, Salini, m. 213909). Si precisa peraltro che, anche quando si tratti della violazione di obblighi di fare, «l'inazione dell'obbligato può assumere rilievo, ogni volta che l'esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione» (Cass., sez. VI, 18 novembre 1999, Baragiani, m. 217332; Cass., sez. III, 22 ottobre 1971, Trio, m. 119710; Cass., sez. III, 18 maggio 1967, Palmerini, m. 104898), in particolare se si tratti di attività non fungibile (Cass., sez. III, 15 maggio 1967, Silvestro, m. 105101).

  2. - Si discute dunque «se per la sussistenza del reato previsto dall'art. 388 comma 2 c.p. sia sufficiente che la condotta elusiva corrisponda ad una mera inottemperanza ovvero ad un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, oppure occorra un comportamento commissivo diretto ad ostacolare l'esecuzione del provvedimento o, ancora, se sia necessario distinguere la condotta di elusione a seconda della natura dell'obbligo da eseguire (obbligo di fare o di non fare)».

    Il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla sesta sezione penale di questa Corte ha peraltro la sua origine nella risalente dusputa soprattutto dottrinale sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 c.p. nei suoi due primi commi, che ne esaurivano il testo prima della modifica apportatavi dalla legge n. 689 del 1981.

    S'è a lungo discusso infatti se oggetto giuridico dei due reati sia l'autorità in sè delle decisioni giudiziarie ovvero solo la possibilità di una loro effettiva esecuzione. Ed è evidente che solo la prima opzione interpretativa renderebbe rilevanti in ogni caso anche comportamenti meramente omissivi.

    L'inadeguatezza di tale opzione è tuttavia palesata dalla considerazione che il primo comma dell'art. 388 c.p. non assegna rilevanza penale a qualsiasi inadempimento «degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria», ma richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti, intesi a sottrarre l'obbligato all'adempimento e seguiti dall'effettiva inottemperanza all'ingiunzione di eseguire la sentenza.

    Si puniscono dunque nel primo comma dell'art. 388 c.p. i comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva. E non si vede come si possa non riconoscere un'analoga ratio anche al secondo comma, laddove punisce comportamenti elusivi di provvedimenti cautelari o comunque interinali, che sono destinati appunto ad assicurare l'eseguibilità della decisione finale, anticipandone talora in qualche misura gli effetti.

    Entrambe le fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 388 c.p. hanno in realtà per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione, secondo un'interpretazione ormai consolidata della Corte costituzionale (Corte cost., n. 77/2007; Corte cost., n. 24/ 2003).

    Non è dunque la possibilità di un'esecuzione attuale della...

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