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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine23-25

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 36692 (ud. 27 settembre 2007). Pres. Lupo - Est. Nappi - P.M. Palombarini (diff.)Ric. Vuocolo.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo - Condotta elusiva - Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile prescrivente misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito - Mero inadempimento - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio, le S.U. hanno ritenuto che il mero rifiuto del soggetto passivo di adempiere un'ordinanza di reintegrazione del possesso, eseguibile coattivamente, non integri gli estremi della «elusione» penalmente rilevante). (C.p., art. 388) (1).

    (1) Le S.U. risolvono, con la massima in epigrafe, il contrasto di giurisprudenza denunciato dalla VI sezione penale di questa Corte e traente origine, peraltro, da una risalente disputa dottrinale, sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 c.p. nei suoi due primi commi. La motivazione rappresenta esaurientemente i tre differenti contrapposti orientamenti interpretativi che si sono formati sull'argomento in sede di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Giuseppina Vuocolo in ordine al delitto di elusione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria con la quale il giudice civile le aveva ingiunto la restituzione ad Alessandro Barbero e Giuseppe Coppo di un'area pertinenziale a un magazzino di loro proprietà.

I giudici del merito, pur riconoscendo che il comportamento dell'imputata fu di mera inottemperanza all'obbligo derivante dal provvedimento possessorio, ne hanno nondimeno dichiarato la rilevanza penale nel presupposto che il reato di cui all'art. 388 c.p. tuteli «l'autorità della decisione giudiziaria in sé e per sé».

Ricorre per cassazione Giuseppina Vuocolo e propone tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 388 c.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che i giudici del merito: a) abbiano erroneamente interpretato come rifiuto di adempiere la lettera con la quale ella aveva dichiarato di non avere nulla da rispondere alla richiesta scritta di restituzione dell'immobile;

b) abbiano erroneamente qualificato come elusivo il mero rifiuto di adempiere il provvedimento possessorio, senza considerare le conseguenze assurde cui condurrebbe il riconoscimento di rilevanza penale a qualsiasi comportamento di inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale;

c) abbiano erroneamente omesso di considerare che non era esattamente individuabile l'area di cui era stata ordinata la restituzione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora...

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