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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine589-602

Page 589

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 24 agosto 2007, n. 17952. Pres. Carbone - Est. Settimj - P.M. Iannelli (conf.)Luccioli G. (avv.ti Conti e Chiesi) c. Luccioli C. (avv.ti Tamponi e Manetti).

Vendita - Promessa di vendita (contratto preliminare - compromesso) - Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà - Immobile in comunione legale - Coniuge rimasto estraneo al preliminare - Litisconsorzio necessario - Integrazione del contraddittorio - Omissione - Nullità del giudizio.

Nell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica di un preliminare di vendita, nei confronti del promittente venditore che - coniugato in regime di comunione dei beni - abbia stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo è litisconsorte necessario. Conseguentemente, ove il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi è nullo. (C.c., art. 2932) (1).

    (1) Conforme Cass. 11 aprile 2002, n. 5191, in Giur. it. 2003, 1150, con nota di ANGIULI, Nel caso in cui il consenso da parte del coniuge del promittente venditore sia stato pretermesso, Cass. 28 ottobre 2004, n. 20867, in Riv. giur. edilizia 2005, 4, 1156, con nota di SETINI, ha ritenuto che non sussiste la necessità di una integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, non ricorrendo una situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità di soggetti, e non rivestendo quindi il coniuge che non ha partecipato all'atto la qualità di litisconsorte necessario. Si veda, infine, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16177, in Familia 2002, 883, con nota di GNANI, per la quale, in regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile (che, ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.c., è atto di straordinaria amministrazione, giacché si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene) stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro, è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. (la cui applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento alla stregua nè della lettera nè dell'interpretazione sistematica della norma) e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Giuliano Massimo Luccioli ha convenuto il fratello Cesare Luccioli innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo, ex art. 2932 c.c., la condanna al trasferimento in proprio favore dell'unità immobiliare costituita da un appartamento al quarto ed ultimo piano dell'edificio sito alla via Cavour n. 37 di quella città ed, in subordine, al risarcimento dei danni, sulla premessa: che per contratto preliminare 28 luglio 1989, Galliano Boldrini gli aveva promesso in vendita l'intero edificio al concordato prezzo di tre miliardi di lire; che il 13 ottobre 1989 il nominato fratello gli aveva proposto di sostituirsi a lui nell'acquisto, promettendogli la cessione dell'unità immobiliare in questione, a compenso della svolta attività di mediazione, ove quel preliminare, subordinato al mancato acquisto del medesimo intero immobile da parte della Sovrintendenza, avesse avuto esecuzione; che, in seguito, acquistato definitivamente l'immobile, il fratello, sottraendosi all'obbligazione assunta, aveva, invece, rifiutato di trasferirgli la proprietà della detta unità immobiliare.

A tale domanda Cesare Luccioli si è opposto eccependo, preliminarmente in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato l'edificio acquistato in comunione di beni con la propria moglie, non convenuta in giudizio, e quindi, nel merito, sia l'inefficacia della propria dichiarazione 13 ottobre 1989, in quanto promessa unilaterale cui la legge non riconosceva tale effetto, sia la nullità della dichiarazione stessa, non essendo la controparte iscritta all'albo dei mediatori, sia, in fine, essere l'obbligazione assunta limitata al trasferimento del solo usufrutto e non della proprietà, come ex adverso preteso, giusta la contemporanea dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla controparte nel medesimo contesto.

Accoltasi la domanda ex art. 2932 c.c. dall'adìto tribunale con sentenza 11 luglio 2000, questa Cesare Luccioli ha impugnato con appello cui si è opposto Giuliano Massimo Luccioli.

Decidendone con sentenza 29 settembre 2002, la Corte d'appello di Firenze ha accolto l'impugnazione ed, in totale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato entrambe le originarie domande, principale d'adempimento coattivo e subordinata di risarcimento, sulla considerazione in ordine alla prima - unico argomento rimesso alla decisione in questa sede - che l'eccezione riproposta dall'appellante, relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei con-Page 590fronti della propria moglie comproprietaria in comunione dei beni dell'immobile controverso, fosse infondata, in quanto l'azione ex art. 2932 c.c. può essere promossa anche solo nei confronti del promittente, pur essendo il bene promesso oggetto di comunione di beni con il coniuge dello stesso, ove l'attore intenda conseguire una pronunzia limitata al trasferimento della quota del promittente medesimo; che, tuttavia, dacché nella specie l'originario attore non aveva limitato la pretesa alla sola quota dell'obbligato ma aveva chiesto il trasferimento dell'intera porzione immobiliare, costituente un unicum inscindibile del quale l'uno dei comproprietari non poteva disporre senza il consenso dell'altro, il giudizio sarebbe stato da promuovere anche nei confronti di quest'ultimo e, ciò non essendosi fatto, la domanda andava, appunto, rigettata.

Avverso tale decisione Giuliano Massimo Luccioli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste Cesare Luccioli con controricorso, anche contestualmente proponendo ricorso incidentale condizionato, cui, a sua volta, il ricorrente principale resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. Passata la causa in decisione, la II Sezione civile, esaminando il primo motivo del ricorso principale, con il quale è denunziato un vizio dell'impugnata sentenza per non essersi ravvisata nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha rilevato la sussistenza d'una divergenza d'opinioni, nella giurisprudenza di legittimità ed in seno alla stessa Sezione, in ordine alla necessità o meno della partecipazione del coniuge in comunione dei beni al giudizio nel quale si chieda il trasferimento coattivo d'un immobile ricompreso nella comunione familiare; donde la trasmissione degli atti al Primo Presidente, che ha assegnato a queste Sezioni unite la soluzione del segnalato contrasto.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.

Va, poi, esaminata la questione sollevata dal controricorrente, con la memoria 27 dicembre 2006, relativamente alla ritenuta necessità d'esaminare preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale, con il quale l'impugnata pronunzia è censurata nel capo in cui, decidendo della subordinata domanda risarcitoria, il giudice a quo ha escluso che dal rapporto inter partes, valutatene le varie possibili qualificazioni, potessero derivare gli effetti giuridici pretesi dall'originario attore; sostiene il controricorrente che, ove tale censura venisse disattesa, verrebbe meno l'interesse alla decisione sulla necessità o meno dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito.

La questione, anche a voler prescindere dalla non consentita tardiva proposizione in memoria, va comunque disattesa, in quanto, attenendo al merito della controversia, è essa necessariamente condizionata alla previa soluzione della questione posta sull'integrità del contraddittorio ab origine e non viceversa.

Con il motivo da esaminare in questa sede, si duole il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 2932 c.c., 177 c.c., 184 c.c., 189 c.c., 354 c.p.c. - che il giudice a quo erroneamente abbia escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario tra i coniugi in comunione dei beni nel giudizio ex art. 2932 c.c. che il promissario acquirente del bene oggetto di comunione, promessogli in vendita non da entrambi ma da uno soltanto dei coniugi comproprietari, abbia promosso nei soli confronti di quest'ultimo e, pur avendo riconosciuto che detta azione, ove intesa ad ottenere il trasferimento non della sola quota del promittente ma dell'intero bene, debba essere promossa nei confronti d'entrambi i coniugi, abbia tuttavia rigettato la domanda invece di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio.

La censura è fondata: per la contestata esclusione del contraddittorio, oltre che per l'evidenziata contraddizione in termini.

La comunione ordinaria, quale regolata dagli artt. 1100-1116 c.c., si configura come comunione pro indiviso o proprietà plurima parziaria, nella quale il diritto di proprietà è unico ed ha ad oggetto il bene nella sua interezza e, tuttavia, il diritto di ciascuno dei partecipanti non ha per oggetto né il bene nella sua interezza, né una parte fisicamente individuata di esso, bensì una...

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