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Rivista penale 10/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 9 LUGLIO 2012, N. 26637
(C.C. 27 GIUGNO 2012)
PRES. ESPOSITO – EST. CASUCCI – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. GODUTO
Estorsione y Elemento oggettivo y Reato di turbata
libertà degli incanti y Concorso formale y Ammissi-
bilità y Condizioni y Individuazione y Ragioni.
. I delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti
possono concorrere formalmente nel caso in cui la
condotta materiale e l’elemento soggettivo abbiano in
concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt.
353 e 629 cod. pen., dal momento che l’estorsione si
caratterizza per una coartazione dell’altrui volontà
con lo specif‌ico f‌ine del conseguimento di un ingiusto
prof‌itto con altrui danno patrimoniale, ed il delitto di
turbata libertà degli incanti si connota invece per il
dolo generico, consistente nella coscienza e volontà
di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti,
e per essere reato di pericolo che si consuma nel mo-
mento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara,
senza che occorra nè la produzione di un danno nè il
conseguimento di un prof‌itto. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
353; c.p., art. 629) (1)
(1) La prevalente giurisprudenza è conforme al principio espresso
dalla massima in epigrafe. Pressochè in termini Cass. pen., sez. II, 25
novembre 2011, n. 44388, V., in Guida al diritto 2012, 17, 51, e Cass.
pen., sez. II, 31 marzo 2008, Gennaro, in questa Rivista 2009, 346. Di
analogo tenore anche Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2006, Piselli, ivi
2006, 654. Diversamente, secondo Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2004,
Del Regno, pubblicata per esteso in questa Rivista 2005, 781, il reato
di turbata libertà degli incanti, se commesso con violenza o minaccia,
presenta i caratteri della specialità rispetto al reato di estorsione,
che resta pertanto assorbito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 23 gennaio 2012, il Tribunale di
Bari, terza Sezione penale, in accoglimento dell’appello
del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Lucera, disponeva la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di Goduto Donato per-
ché gravemente indiziato di concorso nel reato di tentata
estorsione continuata (artt. 110, 56, 629 cod. pen.) in dan-
no di Marchese Michele che con minacce tentava ripetu-
tamente di indurre a ritirare l’offerta per l’aggiudicazione
di immobile, già di proprietà del Goduto.
Il Tribunale, dato atto che anche il G.i.p. aveva ritenu-
to la sussistenza della gravità indiziaria e ribadito che il
delitto di estorsione poteva concorrere con quello di cui
all’art. 353 cod. pen., fondava il convincimento di sussi-
stenza delle esigenze cautelari sotto il prof‌ilo del pericolo
di reiterazione desunto dalla ripetizione degli episodi inti-
midatori e dalla valutazione negativa della personalità in
ragione di precedente condanna per il delitto di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.
Unica misura idonea appariva essere quella della custodia
in carcere per l’assoluta carenza di freni inibitori e per
l’inidoneità della misura custodiale domestica in quanto
il suo luogo di residenza coincideva con l’immobile in
contestazione conf‌inante con quello abitato dalla persona
offesa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso
l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi:
- violazione dell’ art. 273 cod. proc. pen. perché per la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale si
è limitato a rinviare all’ordinanza cautelare;
- erronea applicazione della legge penale in relazione
alla qualif‌icazione giuridica del reato di cui agli artt. 56,
629 cod. pen. incompatibile con la condotta serbata consi-
stita nell’offerta di rimborso della somma pagata a titolo di
acconto per l’aggiudicazione provvisoria e di un’ulteriore
somma di dieci-quindicimila euro per il “disturbo”, sic-
ché l’unica lesione coincide con la compromissione della
libertà di partecipare ad una gara pubblica di cui all’art.
353 cod. pen. con difetto del dolo specif‌ico e del danno
patrimoniale del delitto di estorsione. L’asta del 22 marzo
2011 non aveva esaurito la procedura essendo previsto un
termine di ulteriori sessanta giorni per il versamento del
saldo sicché le minacce intervenute in tale periodo erano
f‌inalizzate ad indurre la persona offesa a rinunciare a par-
tecipare alle fasi f‌inali dell’asta;
- vizio di motivazione, che in relazione alla individua-
zione del danno è meramente apparente, anche perché il
prospettato mancato guadagno non è ravvisa bile, perché
il bene non faceva parte del patrimonio della persona
offesa;
- mancanza di motivazione sia in ordine alla sussisten-
za delle esigenze cautelari, perché l’assunto dell’ assoluta
carenza di freni inibitori da parte del ricorrente è smentito
dall’esito negativo della disposta intercettazione telefoni-
ca sia in ordine alla proporzionalità della disposta misura,
non essendosi tenuto conto che il luogo di residenza ana-
graf‌ica è diverso da quello di ubicazione dell’immobile
aggiudicato all’asta.

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