Contrasti

Pagine493-513
493
Arch. nuova proc. pen. 5/2012
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 28 GIUGNO 2012, N. 25457
(UD. 29 MARZO 2012)
PRES. LUPO – EST. FIALE – P.M. FEDELI (DIFF.) – RIC. CAMPAGNE
Impugnazioni penali in genere y Interesse ad
impugnare y Assoluzione perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato y Statuizione con-
cernente l’ordine di trasmissione degli atti all’au-
torità amministrativa y Ricorso per cassazione y
Sussistenza dell’interesse ad impugnare.
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
y Obbligo a carico dell’autorità giudiziaria y Insussi-
stenza y Limiti.
. Nell’ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, sussiste l’interesse del-
l’imputato, ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad impugnare
con ricorso per cassazione la statuizione concernente
l’ordine di trasmissione all’autorità amministrativa
per l’applicazione delle sanzioni previste per l’illecito
depenalizzato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 531; c.p.p.,
art. 568)
. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria pronunzi sentenza
assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, non ha l’obbligo di rimettere gli atti all’au-
torità amministrativa competente a sanzionare l’illecito
amministrativo allorquando la normativa depenalizza-
trice non contenga norme transitorie analoghe a quelle
di cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, la cui
operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati
e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 531; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 40; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17
novembre 2010, ha riformato la sentenza del 22 gennaio
2007 con la quale il Tribunale di Genova aveva affermato la
responsabilità penale di Rudie Adrien Jules Campagne in
ordine al delitto tentato di vendita di prodotti industriali
con segni mendaci di cui agli artt. 56 e 547 c.p., in relazio-
ne all’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, perché,
quale legale rappresentante pro tempore della “Vittoria”
S.p.a. con sede in Madone (BG), importando da Taiwan
n. 20 cartoni di nastro paranipples ad alta pressione per
ciclismo, per un totale di 100 scatole da 2 pezzi sulle quali
era stampigliata la dicitura “Vittoria S.p.a. Via Papa Gio-
vanni XXIII - I, 24040 Madone (BG) Italy”, compiva atti
idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita o
comunque in circolazione prodotti con nomi, marchi o se-
gni distintivi nazionali atti ad indurre in inganno il com-
pratore sull’ordine e sulla provenienza della merce (reato
contestato come commesso in Genova, area doganale, il 26
gennaio 2006).
La Corte territoriale in particolare - riconoscendo come
provati i fatti oggetto di accertamento da parte del primo
giudice - ha ritenuto che gli stessi fossero riconducibili alla
fattispecie attualmente conf‌igurata dall’art. 4, comma 49
bis, legge n. 350 del 2003 (introdotto dall’art. 16, comma
5, D.L. n. 135 del 2009, convertito con modif‌icazioni dalla
legge n. 166 del 2009) e sanzionata solo amministrativa-
mente.
Ha applicato, quindi, all’imputato tale disposizione,
perché più favorevole ex art. 2, comma quarto, c.p., e lo
ha assolto con la formula “perché il fatto non è più previ-
sto dalla legge come reato”, ordinando, nel contempo, la
trasmissione degli atti all’autorità doganale per l’ulteriore
corso in via amministrativa.
In data 17 gennaio 2011 la cancelleria della Corte di
appello ha trasmesso all’Agenzia delle Dogane di Genova
copia degli atti per l’irrogazione della sanzione ammini-
strativa.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso
per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto
l’annullamento per vizi di legittimità e per carenza assolu-
ta di motivazione, facendo precedere la formulazione dei
motivi di gravame da una premessa rivolta a prospettare la
sussistenza dell’interesse a ricorrere del proprio assistito
in relazione al capo della decisione con cui è stata dispo-
sta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ai
f‌ini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria applicabile
al fatto depenalizzato.
Evidenzia al riguardo il difensore come rappresenti un
principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il
quale la valutazione circa la sussistenza dell’interesse ad
impugnare deve essere effettuata tenendo conto degli ef-
fetti primari e diretti dell’atto da impugnare ed è presente
qualora il gravame sia idoneo ad eliminare una decisione
pregiudizievole, determinando per l’impugnante una si-
tuazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. Cita, a
tal f‌ine, una nutrita serie di decisioni della giurisprudenza
di legittimità, le quali hanno affermato che la valutazione
dell’esistenza dell’interesse ad impugnare deve avvenire
avendo riguardo al complesso delle situazioni soggettive
facenti capo al ricorrente e che occorre considerare, quin-
494
giur
5/2012 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
di, anche gli eventuali effetti giuridici extrapenali, stante
il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico.
In relazione specif‌ica, poi, alla sussistenza dell’interes-
se dell’imputato ex art. 568, comma 4, c.p.p. - nell’ipotesi
di assoluzione perché il fatto non più previsto dalla legge
come reato - ad impugnare con ricorso per cassazione la
statuizione concernente l’ordine di trasmissione all’autori-
tà amministrativa per l’applicazione delle sanzioni in ordi-
ne all’illecito depenalizzato, richiama una decisione della
Corte di cassazione (sez. V, n. 21064 del 5 marzo 2004, De
Mattei), ove tale interesse è stato conf‌igurato «in quanto
l’avvio dell’accertamento, da parte della competente auto-
rità, circa la conf‌igurabilità di una violazione amministra-
tiva nel fatto estromesso dall’area della illiceità penale,
integra ex se un pregiudizio prodotto dall’effetto gravato,
per la concreta possibilità che l’accertamento si traduca
nell’applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice
penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio
di applicabilità delle medesime», facendosene consegui-
re, dunque, «sia l’idoneità del provvedimento a produrre
l’effetto pregiudizievole, sia la possibilità di un vantaggio
connesso alla rimozione del provvedimento medesimo».
3. Dopo aver prospettato con le argomentazioni anzi-
dette l’interesse al conseguimento di una decisione più
favorevole, il difensore eccepisce in ricorso:
a) Violazione di legge per inosservanza del combinato
disposto degli artt. 457 e 130 c.p.p., in relazione alla dif-
formità tra il dispositivo pronunciato in udienza e quello
trascritto nella sentenza impugnata ed errore di diritto ex
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 295
bis D.P.R. n. 43 del 1973.
La doglianza viene specif‌icata nel senso che nel dispo-
sitivo della Corte di appello di cui è stata data lettura in
udienza si legge: «visto l’art. 295 bis D.P.R. 43/1973 dispone
la trasmissione degli atti all’autorità doganale perché pro-
ceda in ordine all’illecito amministrativo». Nel dispositivo
trascritto nella sentenza impugnata si legge invece: «di-
spone la trasmissione degli atti all’autorità doganale per-
ché proceda in ordine all’illecito amministrativo».
È stato omesso dunque, nella sentenza, ogni riferi-
mento normativo che giustif‌ichi la trasmissione degli atti
all’autorità doganale.
Il dispositivo letto in udienza, però, acquista rilevanza
esterna prima della motivazione ed indipendentemente da
essa e non può essere modif‌icato con la motivazione con
la conseguenza che, in caso di difformità, il primo prevale
sulla seconda.
Con riferimento al dispositivo letto in udienza, pertan-
to, il difensore prospetta che il richiamo all’art. 295 bis,
D.P.R. n. 43 del 1973 è del tutto privo di pertinenza, atteso
che quella norma disciplina la diversa ipotesi di sanzioni
amministrative per le violazioni di lieve entità, che nulla
hanno a che fare con i prof‌ili attinenti alla depenalizzazio-
ne della condotta. Nel D.P.R. n. 43 del 1973, in particolare,
non si rinviene alcuna disposizione che disciplini l’ipotesi
attualmente in esame, e, dunque, il richiamo all’art. 295
bis neppure potrebbe intendersi quale mero errore mate-
riale emendabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.
Da ciò si fa discendere la nullità della sentenza impu-
gnata.
b) Violazione del principio generale di irretroattività
delle sanzioni amministrative dettato dall’art. 1 della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689.
Viene prospettato nel ricorso (con richiami ad alcune
decisioni di questa Corte Suprema) che, ove il legislatore
avesse voluto derogare al predetto principio, lo avrebbe
fatto espressamente, prevedendo una disciplina transito-
ria in fora della quale alla depenalizzazione della condotta
in questione sarebbe stata sostituita, anche per il passato,
la sanzionabilità in via amministrativa della medesima.
Non essendo ciò accaduto, la Corte di appello avrebbe er-
rato, nel caso in esame, nel disporre la trasmissione degli
atti all’autorità doganale, non potendosi applicare in via
retroattiva la nuova sanzione amministrativa.
Si chiede, conseguentemente, la declaratoria di nullità
della sentenza impugnata nel capo con cui ha disposto la
trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
c) Violazione del combinato disposto degli artt. 129,
125 e 546 c.p.p., per totale mancanza della motivazione
in merito all’insussistenza dell’evidenza che il fatto non
sussiste o che non è stato commesso dall’imputato.
I giudici dell’appello avrebbero dovuto infatti, in via
preliminare, valutare la possibilità di addivenire al pro-
scioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.,
attesa l’evidente insussistenza del fatto o l’evidente estra-
neità dell’imputato al fatto accertato.
4. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale,
la quale, all’udienza del 4 novembre 2011 (con ordinanza
depositata il 13 dicembre 2011), in riferimento al secondo
motivo di ricorso, ha rilevato - ai sensi dell’art. 618 c.p.p.
- l’esistenza di un duplice contrasto giurisprudenziale
vertente:
- da un lato, sulla questione della sussistenza o meno
dell’interesse a ricorrere dell’imputato contro il capo della
sentenza che, pur adottando pronuncia assolutoria per
non essere più il fatto previsto dalla legge come reato, or-
dini la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente per l’irrogazione della sanzione amministrati-
va prevista a seguito della depenalizzazione dell’illecito;
- dall’altro, sulla connessa questione relativa alla sussi-
stenza o meno di un obbligo per il giudice, che accerti l’in-
tervenuta depenalizzazione del fatto di reato per essere
stato il medesimo trasformato in illecito amministrativo, di
disporre la trasmissione degli atti all’autorità competente
per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista a
seguito della depenalizzazione.
La stessa Terza Sezione, però, si è pronunziata sulle
altre doglianze svolte nell’atto difensivo.
Quanto al primo motivo di ricorso (difformità tra il di-
spositivo pronunciato in udienza e quello trascritto nella
sentenza ed errore di diritto in relazione all’art. 295 bis,
D.P.R. n. 43 del 1973), ha affermato che il richiamo all’art.
295 bis del detto D.P.R. «è chiaramente frutto di un refu-
so», in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente
alle violazioni di lieve entità del testo unico del 1973 ed è
quindi «del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT